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Sentenza — n. 33944/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33944/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33944/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 2.1 Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente si è limitato a reiterare i motivi di riesame senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata che, ad avviso del Collegio, contiene una motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici, sulle ragioni che hanno indotto il Tribunale ad escludere sia la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente che l'invocata riqualificazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33944/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati, inoltre, ritenuti irrilevanti, a fronte del notevole quantitativo di sostanza rinvenuta, sia la natura che le modalità di presentazione della sostanza stupefacente.

Parole chiave

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possesso illecito di stupefacenti infrazione grave alla lstup guida recidiva in stato di ebbrezza inchiesta per reati di droga traffico di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Celeste Olindo nato a Cariati il 14/10/1984 avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avv. Ettore Zagarese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Olindo Celeste avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo l'imputazione provvisoria, al Celeste si contesta il trasporto e la detenzione per finalità di spaccio di kg. 5,2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rivenuta all'interno di un sacco di cellophane posto sul sedile posteriore della sua autovettura.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Olindo Celeste deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione sia in merito al quadro indiziario che alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente con le quali lo stesso ha ammesso la detenzione per uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, essendo un assuntore abituale di marijuana. In ogni caso, alla luce delle modalità della condotta ascritta, la stessa doveva essere riqualificata nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Non sussiste, comunque, alcuna esigenza cautelare tenuto conto delle modalità della condotta, del suo carattere isolato e della presenza di un solo precedente risalente a circa undici anni fa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi aspecifici e manifestamente infondati.

2. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti:

1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 2.1 Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente si è limitato a reiterare i motivi di riesame senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata che, ad avviso del Collegio, contiene una motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici, sulle ragioni che hanno indotto il Tribunale ad escludere sia la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente che l'invocata riqualificazione.

In particolare, risulta che il ricorrente, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, si è limitato a rendere delle generiche dichiarazioni spontanee sulla mera destinazione all'uso personale della sostanza, a suo dire acquistata da un "tizio" presso il distributore dove poi è stato controllato dagli operanti e tratto in arresto. Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto tali dichiarazioni inidonee a corroborare la versione difensiva in merito alla destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente, ponendo l'accento sia sul dato ponderale che sull'estrema genericità delle dichiarazioni spontanee, prive di elementi circostanziati in merito alle modalità dell'acquisto della sostanza ed alle risorse economiche utilizzate dal ricorrente.

Quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati, inoltre, ritenuti irrilevanti, a fronte del notevole quantitativo di sostanza rinvenuta, sia la natura che le modalità di presentazione della sostanza stupefacente.

3. Parimenti adeguata ed immune da vizi è la motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. In particolare, il Tribunale ha desunto il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede dalle modalità della condotta, dal quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta e dai precedenti penali a carico del ricorrente (già condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti alla pena di anni uno e mesi due di reclusione con il beneficio della pena sospesa).

Proprio in considerazione dell'assenza di alcun effetto deterrente conseguito alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché della personalità del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Debo Renato