Sentenza — n. 33943/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha applicato a Arjan Gjoka e a Oresti Gjeci la misura cautelare degli arresti domiciliari ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto nella loro abitazione, al fine di spacciarli, 0,4 grammi divisi in quattro involucri di cocaina e 128 grammi di cocaina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 33943/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 38606 del 8/02/2018, Sefar, Rv. 273823; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti, Rv. 2719590). Su questa linea la Corte di appello con adeguata argomentazione ha disconosciuto la fattispecie del fatto lieve ex art. 73, comma 5, non fondandosi soltanto sul pur consistente quantitativo di sostanza detenuta (gr. 128,4 di cocaina) ma anche considerando la detenzione di strumenti per la sua pesatura e per il frazionamento in dosi, nonché di banconote di vario taglio (ritenute provento dello spaccio, dato che gli indagati non svolgevano alcuna attività lavorativa stabile), di una consistente somma idonea al rifornimento di droga e di contatti (non contestati nel ricorso) qualificati per approvvigionarsi all'ingrosso di nuova sostanza.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Gjoka Arjan, nato il 30/01/1994 in Albania Gjoka Oresti, nato il 01/10/1999 in Albania avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha applicato a Arjan Gjoka e a Oresti Gjeci la misura cautelare degli arresti domiciliari ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto nella loro abitazione, al fine di spacciarli, 0,4 grammi divisi in quattro involucri di cocaina e 128 grammi di cocaina.
2. Nei ricorsi congiunti presentati dal difensore di Gjoka e di Gjeci si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione:
a) per avere escluso l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla base della natura e della quantità della sostanza detenuta, accertata mediante il narcotest, che non consente di stabilire la percentuale del principio attivo, e per non avere qualificato la condotta di Oresti Gjeci, che cercò di disfarsi della sostanza dopo che i Carabinieri bussarono alla porta, come favoreggiamento personale nei confronti del fratello Adolf, anch'egli coabitante con i due indagati (ma in quel frangente fuori casa, sicché la sua detenzione della sostanza era cessata al momento dell'intervento dei carabinieri);
b) per avere qualificato la condotta di Arjan Gjoka come concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e non come connivenza non punibile, trascurando che Gjoka non aveva apportato alcun contributo causale alla detenzione della cocaina - ma aveva tenuto un comportamento meramente passivo limitandosi a conoscere il luogo in cui era nascosto il bilancino (che aveva indciato agli inquirenti) - e che la somma di 1.000 euro a lui sequestrata ben poteva rappresentare un introito del suo lavoro;
c) nel ravvisare la concretezza e l'attualità del rischio di reiterazione del reato, desumendola fallacemente dalla natura e dalla gravità dei fatti contestati ma trascurando l'incensuratezza degli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - oggetto del primo motivo di ricorso - richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza sulla base di una ricostruzione dei fatti riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze, conformemente ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076;
Sez. 6, n. 38606 del 8/02/2018, Sefar, Rv. 273823; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti, Rv. 2719590). Su questa linea la Corte di appello con adeguata argomentazione ha disconosciuto la fattispecie del fatto lieve ex art. 73, comma 5, non fondandosi soltanto sul pur consistente quantitativo di sostanza detenuta (gr. 128,4 di cocaina) ma anche considerando la detenzione di strumenti per la sua pesatura e per il frazionamento in dosi, nonché di banconote di vario taglio (ritenute provento dello spaccio, dato che gli indagati non svolgevano alcuna attività lavorativa stabile), di una consistente somma idonea al rifornimento di droga e di contatti (non contestati nel ricorso) qualificati per approvvigionarsi all'ingrosso di nuova sostanza.
Quanto alla configurabilità della condotta di Oresti Gjieci come mero favoreggiamento personale a favore del fratello Adolf, deve rilevarsi che le deduzioni difensive non si confrontano con la motivazione della sentenza che puntualizza come il ricorrente tentò di disfarsi della droga - mentre il fratello non era in casa, sicché non poteva ricevere un immediato pregiudizio dalla perquisizione dei Carabinieri - agendo di sua iniziativa, il che denota la autonoma disponibilità della droga custodita nella sua abitazione in luogo a lui noto e al quale prontamente accedette. 1.2.
Nella connivenza non punibile - oggetto del secondo motivo di ricorso - l'agente mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo a contribuire alla realizzazione del reato, nel concorso nel reato, invece, partecipa - moralmente o anche materialmente - alla condotta criminosa altrui in forme che la agevolino: anche la mera presenza, purché non meramente casuale, sul luogo del reato, può fornire all'autore del fatto stimolo all'azione e un maggior senso di sicurezza nella propria condotta garantendo, anche implicitamente, collaborazione in caso di bisogno (Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Rv. 211587;
Sez. 6, n. 1108 del 04/12/1996, dep. 1997, Rv. 206785). Con particolare riferimento alla detenzione di sostanze stupefacenti in una abitazione, la giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454; Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Rv. 257810) ha segnalato alcuni indici significativi del concorso di un coabitante nella detenzione illecita: la collocazione dello stupefacente in varie parti dell'abitazione condivisa, il rinvenimento di strumenti idonei alla commercializzazione, il tentativo di disperdere i reperti al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.
Su questa linea corretta risulta la qualificazione della condotta di Arjan Gjoka come concorso nel reato e non come mera connivenza non punibile fondata sul fatto che non aprì subito la porta ai Carabinieri (che furono costretti a entrare dalla finestra) per agevolare il tentativo di Oresti Gjieci di disperdere la cocaina nel gabinetto e collaborò soltanto quando la droga fu trovata in un barattolo conservato in cucina (inizialmente indicando nella camera da letto il luogo di detenzione al fine palese di fuorviare le ricerche). Non irragionevolmente, per altro verso, il Tribunale ha ritenuto indimostrato che la somma di 1.000 euro da lui (che ha fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio) detenuta provenisse dal lavoro (peraltro saltuario) fornitogli dallo zio, assumendo, al contrario, nel contesto dei fatti in esame, che fosse collegata al traffico di droga. 1.3.
Quanto alle esigenze cautelari — oggetto del terzo motivo di ricorso — il Tribunale ne ha ravvisato la concretezza e l'attualità non sulla base, come dedotto dalla difesa, della gravità del reato contestato ma della necessità di interrompere i rapporti con gli ambienti criminali di riferimento, secondo schemi di azione che le modalità del fatto mostrano collaudati e «di difficile interruzione, anche in ragione delle esigenze di sostentamento economico dei ricorrenti».
2. Dal rigetto dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1/07