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Sentenza — n. 33942/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33942/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33942/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 13 ottobre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha applicato a Antonio Silipo la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni e ha disposto la confisca di quote, di disponibilità finanziare e beni di società, nonché di quattro immobili e tre terreni intestati alla figlia e alla moglie del proposto, ma limitandola a una parte dei beni attinti dal provvedimento di primo grado, escludendone quelli che erano già entrati nel patrimonio dello Stato tramite una precedente e diversa confisca divenuta irrevocabile.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33942/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si rileva che non è stata provata la pericolosità sociale di Silipo al momento dell'acquisto dei beni confiscati (abitazione personale, uffici e terreni) nonostante che, per altro verso, sia stato provato l'utilizzo di 150.000 euro che i suoi genitori gli riversarono dopo la vendita di un appartamento. Si evidenzia che la Corte di Appello ha trascurato l'assoluzione di Silipo con sentenza del Tribunale di Parma dall'accusa di estorsione (peraltro contestato in assenza dell'aggravante mafiosa, per una vicenda di recupero di un credito vantato con conseguente riqualificazione delle condotte ex art. 393 cod. pen.) e che nessuna misura interdittiva antimafia risulta emessa nei confronti delle imprese di Silipo. 2.2.

Parole chiave

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beni di famiglia beneficiario di prestazioni assistenziali impiego illecito di valori patrimoniali occultamento di beni ripartizione delle ricchezze capo di famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
Si evidenzia che la Corte di Appello ha trascurato l'assoluzione di Silipo con sentenza del Tribunale di Parma dall'accusa di estorsione (peraltro contestato in assenza dell'aggravante mafiosa, per una vicenda di recupero di un credito vantato con conseguente riqualificazione delle condotte ex art. 393 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Silipo Antonio, nato a Cutro il 6/10/1969 avverso il decreto del 13/10/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva che ribadisce quanto espresso nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 13 ottobre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha applicato a Antonio Silipo la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni e ha disposto la confisca di quote, di disponibilità finanziare e beni di società, nonché di quattro immobili e tre terreni intestati alla figlia e alla moglie del proposto, ma limitandola a una parte dei beni attinti dal provvedimento di primo grado, escludendone quelli che erano già entrati nel patrimonio dello Stato tramite una precedente e diversa confisca divenuta irrevocabile.

2. Nel ricorso e nella successiva memoria presentati dal difensore di Silipo si chiede l'annullamento del decreto. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge nel ravvisare la sproporzione del patrimonio rispetto ai redditi leciti e la pericolosità sociale del ricorrente, quale appartenente alla associazione di tipo mafioso denominata ndrangheta operante nella Provincia di Reggio Emilia e apparente motivazione circa la datazione della pericolosità. Si osserva che la pericolosità sociale di Silipo, imputato per fatti collocati fra il 2011 e il 2013, è stata anticipata al 1997 — nonostante l'assenza, prima del 2004, di precedenti per reati commessi con appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — ritenendo credibili le dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria Angelo Cortese e Antonio Valerio seppure prive di riscontri individualizzanti mentre, al contrario, dalle conversazioni intercettate e da sentenze irrevocabili si trae ch'egli aveva timore del gruppo criminale e, infatti, patì una estorsione.

Si rileva che non è stata provata la pericolosità sociale di Silipo al momento dell'acquisto dei beni confiscati (abitazione personale, uffici e terreni) nonostante che, per altro verso, sia stato provato l'utilizzo di 150.000 euro che i suoi genitori gli riversarono dopo la vendita di un appartamento. Si evidenzia che la Corte di Appello ha trascurato l'assoluzione di Silipo con sentenza del Tribunale di Parma dall'accusa di estorsione (peraltro contestato in assenza dell'aggravante mafiosa, per una vicenda di recupero di un credito vantato con conseguente riqualificazione delle condotte ex art. 393 cod. pen.) e che nessuna misura interdittiva antimafia risulta emessa nei confronti delle imprese di Silipo. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione relativamente alla estensione nel massimo della durata stabilita per la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Nel primo motivo di ricorso viene sostanzialmente dedotto un vizio di motivazione e si propone la rivalutazione di dati fattuali, fra i quali i contenuti delle intercettazioni, che non possono essere considerati nel giudizio di legittimità. Va, invece, ribadito che nella materia delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge o in quella sua forma che è la mancanza o la mera apparenza della motivazione, perché in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224610; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 26159). Nel caso in esame il decreto impugnato è munito di una motivazione non solo non meramente apparente ma anche congrua. La valutazione della pericolosità di Silipo è fondata sulla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Bologna del 22 aprile 2016, divenuta irrevocabile, e sulla assenza di elementi oggettivi che provino l'allontanamento del Silipo da contesti di criminalità organizzata (al contrario emerge che anche dal carcere egli ha continuato a seguire modelli criminali indicando al figlio come proseguire l'attività): la sentenza ha attribuito a Silipo un ruolo rilevante quale quello di addetto al recupero dei crediti (con modalità aggressive alla quali egli si prestava con facilità), a usure e a estorsioni descritte nei capi di imputazione concernenti numerosi reati-scopo.

Ha considerato anche i reati commessi da Silipo nel territorio di Reggio Emilia già negli anni novanta del secolo scorso e la loro significativa connotazione di pericolosità, stante anche la appartenenza del ricorrente a gruppi criminali. Motivata risulta la datazione della pericolosità valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Cortese delle quali è stata puntualmente vagliata l'attendibilità (p. 6). Né la Corte di appello ha omesso di considerare le sentenze indicart dalla difesa argomentandone la non idoneità a inficiare le conclusioni raggiunte (p. 6-7).

Quanto alla sproporzione fra il valore degli acquisti e i redditi, la Corte di appello ha richiamato i metodi e gli esiti esposti nel giudizio di primo grado (p. 3). Inoltre, ha puntualmente argomentato come gli acquisti dei beni confiscati siano avvenuti nell'arco di tempo per il quale si è acclarata la partecipazione di Silipo al gruppo criminale. 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di appello ha evidenziato che Silipo risulta essere stato stabilmente addetto, per conto di una cosca legata alla ndrangheta, al recupero di crediti e a altre attività illecite (usure e estorsioni) e, su questa base, la quantificazione della durata della misura riguarda il merito delle (peraltro convergenti) valutazioni discrezionali del Giudici di primo grado e della Corte di appello.2.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 1/07/2021. Il Con