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Sentenza — n. 33941/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33941/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33941/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'appello proposto da Salvatore Pelle e Giuseppa Giampaolo avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal Pelle e dalla terza interessata Giampaolo volta ad ottenere la revoca del decreto di confisca dell'immobile di proprietà di quest'ultima sito nel Comune di Benestare, C.da Martelli, loc. Ricciolio, al catasto identificato al fg. 24, part. 359, sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'istanza di revoca era fondata sui seguenti elementi, ritenuti dalla difesa quali prove nuove idonee a dimostrare il vizio genetico del provvedimento di confisca sia nella stima dell'effettivo valore dell'immobile sia nel giudizio di sproporzione rispetto ai redditi del proposto:

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33941/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di Salvatore Pelle è stato presentato un ulteriore ricorso, a firma dell'avv. Angelo Di Palermo, che, con i primi due motivi, deduce i medesimi vizi sia in merito alla nozione di "novità" della prova, fondata su una giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trascurando gli arresti delle Sezioni Unite Pisano e Auddino, sia in merito alla ritenuta inidoneità del certificato di definitiva valutazione dell'immobile emesso dall'Agenzia dell'Entrate.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, infine, la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del valore dell'immobile, effettuata non sulla base di una perizia, bensì di una stima degli stessi amministratori giudiziari.

Parole chiave

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revoca del trasferimento patrimoniale stima di immobili esteri valore di riscatto trapasso di proprietà distrazione di valori patrimoniali retrocessione di beni espropriati

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
per la confisca e, in ultima analisi, nulla prevedendo dette norme al riguardo, la disciplina generale dei termini per l'impugnazione prevista dall'art. 585 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Pelle Salvatore nato a San Luca (RC) il 4/12/1957 Giampaolo Giuseppa nata a San Luca (RC) il 12/10/1936 avverso il decreto del 20 novembre 2020 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando, in particolare, quanto alla posizione di Giuseppa Giampaolo, che lo stesso è stato proposto da difensore privo di procura speciale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'appello proposto da Salvatore Pelle e Giuseppa Giampaolo avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal Pelle e dalla terza interessata Giampaolo volta ad ottenere la revoca del decreto di confisca dell'immobile di proprietà di quest'ultima sito nel Comune di Benestare, C.da Martelli, loc. Ricciolio, al catasto identificato al fg. 24, part. 359, sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'istanza di revoca era fondata sui seguenti elementi, ritenuti dalla difesa quali prove nuove idonee a dimostrare il vizio genetico del provvedimento di confisca sia nella stima dell'effettivo valore dell'immobile sia nel giudizio di sproporzione rispetto ai redditi del proposto:

i) il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 18 luglio 2018 con il quale l'immobile veniva stimato in lire 120.000.000, anziché, come ritenuto nel provvedimento ablatorio (sulla base di una stima degli amministratori giudiziari), in lire 1.231.300.000; ii) la perizia di parte attestante il costo di costruzione del fabbricato in contestazione. Il Tribunale, premesso che la disciplina applicabile era quella prevista dall'art. 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, escludeva che la documentazione prodotta potesse considerarsi quale "prova nuova", rilevando che ogni contestazione in merito al calcolo del valore del cespite avrebbe dovuto essere dedotta attraverso l'impugnazione del provvedimento.

Rilevava, inoltre, che, anche a voler considerare detto certificato come prova nuova, lo stesso non era idoneo a scardinare la valutazione effettuata nel giudizio di merito atteso che, dal tenore letterale dell'art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro) e dello stesso certificato prodotto, emergeva che l'Ente preposto non aveva proceduto ad alcuna stima, ma si era limitato a recepire, ai fini dell'imposta di registro, il valore indicato dalle parti nell'atto di donazione dell'immobile medesimo.

La Corte di appello, facendo propria la nozione restrittiva di "prova nuova" adottata dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ne circoscrive il perimetro alle sole prove scoperte (anche se preesistenti) dopo che la misura è divenuta definitiva, o a quelle sopravvenute rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, con esclusione di quelle deducibili, ma non dedotte, nell'ambito del suddetto procedimento, ha escluso la sussistenza del requisito della "novità" con riferimento alla documentazione concernente la modalità di acquisto (per atto di donazione da Antonio Giampaolo) del bene oggetto di revocazione ed al certificato dell'Agenzia delle Entrate.Quanto all'atto di donazione ha rilevato, infatti, che nel provvedimento definitivo era stato già affermato che «il cespite era stato edificato dalla famiglia Pelle e che il ricorso allo strumento della donazione era solo uno strumento per precostituire una causa lecita di acquisizione».

Quanto al certificato, la Corte territoriale ha considerato che lo stesso contiene solo una dichiarazione di congruità del valore dichiarato dalle stesse parti nell'atto notarile, senza esplicitare i parametri ed i criteri utilizzati, cosicché nulla aggiunge alla valutazione effettuata nel giudizio di prevenzione. Detta documentazione, inoltre, non è idonea a disarticolare le argomentazioni poste a base della stima dell'immobile né costituisce nuova acquisizione scientifica/tecnica fondata su metodiche in precedenza non disponibili (si richiama a tal fine Sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rv. 272592).

2. Hanno proposto ricorso per cassazione Salvatore Pelle e Giuseppa Giampaolo, deducendo i vizi di violazione dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, fondata su una nozione di "prova nuova" non applicabile nel caso di specie, trascurando, invece, che la documentazione prodotta è stata acquisita dai ricorrenti successivamente alla chiusura del procedimento di prevenzione e dimostra la liceità dell'acquisto del bene, il reale valore dell'immobile e la sua proporzione rispetto ai redditi del nucleo familiare del Pelle.

In particolare, la certificazione dell'Agenzia dell'Entrate dimostra l'errore di valutazione del valore dell'immobile, fondato sulla stima degli amministratori giudiziari. Si contesta, inoltre, che detta certificazione si limiti a recepire quanto dichiarato dalle parti nell'atto notarile atteso che l'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986 prevede la possibilità di una rettifica di detto valore qualora l'Ufficio ritenga che i beni o i diritti hanno un valore venale superiore a quello dichiarato e che detta certificazione dichiara esplicitamente che il valore dell'immobile "è stato sottoposto a controllo del reparto valutazione ed è stato dichiarato congruo".

Nell'interesse di Salvatore Pelle è stato presentato un ulteriore ricorso, a firma dell'avv. Angelo Di Palermo, che, con i primi due motivi, deduce i medesimi vizi sia in merito alla nozione di "novità" della prova, fondata su una giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trascurando gli arresti delle Sezioni Unite Pisano e Auddino, sia in merito alla ritenuta inidoneità del certificato di definitiva valutazione dell'immobile emesso dall'Agenzia dell'Entrate.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, infine, la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del valore dell'immobile, effettuata non sulla base di una perizia, bensì di una stima degli stessi amministratori giudiziari.

Con atto pervenuto il 27 maggio 2021 l'avv. Angelo Di Palermo ha depositato motivi aggiunti nell'interesse di Salvatore Pelle censurando sulla base di argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel ricorso:

i) la nozione di prova nuova adottata dal provvedimento impugnato; li) la ritenuta irrilevanza del certificato dell'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare l'incongruità della determinazione del valore dell'immobile confiscato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti tardivamente. 1.1 Secondo quanto risulta dal decreto impugnato, nella fattispecie in esame la proposta di applicazione della misura di prevenzione è stata formulata in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cosicché la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955) hanno, infatti, esteso il rimedio in esame anche alla confisca affermando che «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca ex tunc a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita».

Quanto alla disciplina del procedimento in questione, l'art. 7, comma secondo, legge n. 1423 del 1956 si limita a prevedere la competenza dello stesso organo che ha emanato il provvedimento il quale provvede su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose. La norma nulla dice sul regime relativo all'impugnazione del provvedimento.La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata sul principio, qui pienamente condiviso, secondo cui, mancando nell'art. 7 cit. una disciplina specifica delle impugnazioni, non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina prevista dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (Sez. 5, n. 26996 del 26/5/2009, Morabito, in motivazione).

E' stato, pertanto, affermato che avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618; Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688). 1.2 Le medesime ragioni di carattere logico-sistematico impongono di estendere la disciplina generale contenuta nell'art. 4 della legge 1423 del 1956 anche al successivo ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento emesso dalla corte di appello.

Il comma 8 di tale norma prevede, infatti, che "avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero e dell'interessato, entro dieci giorni". Il successivo comma 9 contiene, infine, una disposizione di chiusura che, salvo quanto espressamente previsto dalla legge in esame, rinvia, per la disciplina relativa alla proposizione e decisione dei ricorsi, alle norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, in quanto applicabili.

La Corte (Sez. 5, n. 2572 del 09/11/1995, dep. 1996, Mirabella, Rv. 203578) ha, infatti, affermato che, in virtù di tale disposizione, per la proposizione e decisione dei ricorsi riguardanti le misure di prevenzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale relative ai ricorsi in materia di misure di sicurezza. 1.3 Quanto ai termini per la proposizione del ricorso per cassazione, sono, pertanto, ipotizzabili due soluzioni ermeneutiche. Estendendo le medesime argomentazioni adottate dalla giurisprudenza di legittimità per affermare l'appellabilità, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, del provvedimento che decide l'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione, potrebbe ritenersi che, anche ai fini del successivo ricorso per cassazione, debba trovare applicazione la disciplina contenuta nell'art. 4 cit. e, dunque, anche il termine di dieci giorni previsto per la proposizione del ricorso.

Diversamente, si potrebbe, invece, ritenere che l'art. 4, ultimo comma, legge cit., contiene una norma di chiusura di carattere generale, estensibile, per quanto non espressamente previsto dalla legge, anche ai ricorsi in tema di revoca o modifica della misura di prevenzione. In tal caso, in virtù del rinvio contenuto in tale disposizione, dovrebbe prendersi in considerazione la disciplina contenuta agli artt.679 e 680 cod. proc. pen. per le misure di sicurezza personali ed agli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. per la confisca e, in ultima analisi, nulla prevedendo dette norme al riguardo, la disciplina generale dei termini per l'impugnazione prevista dall'art. 585 cod. proc. pen. cosicché, con riferimento alla fattispecie in esame, il termine per proporre il ricorso per cassazione dovrebbe essere quello di quindici giorni previso dal comma 1, lett. a). 1.4 Ad avviso del Collegio appare preferibile la prima soluzione ermeneutica.

Va, infatti, considerato che, come chiarito dalle sopracitate Sezioni Unite Auddino, il provvedimento di revoca della confisca consiste in un atto di "ritiro" del provvedimento ablatorio in considerazione di un vizio che determina l'invalidità genetica della misura. Al giudice della prevenzione investito dell'istanza di revoca della confisca spetta, dunque, il compito di valutare, sulla base degli elementi dedotti dall'istante, diversi da quelli già considerati nel procedimento applicativo della misura, l'insussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del provvedimento reale.

Nonostante il concetto di prova "nuova" rilevante ai fini della revoca sia oggetto di un contrasto ermeneutico nella giurisprudenza di legittimità (contrapponendosi alla tesi che la circoscrive alle sole prove sopravvenute, ancorché preesistenti - affermata, tra le tante, da Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv. 270238 - la tesi che, invece, la estende anche agli elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati - si veda, Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 280856;

Sez. 5, n. 148 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 265922), in virtù delle affinità tra il giudizio concernente l'applicazione della misura e quello concernente la revoca ex tunc della stessa, può, dunque, ritenersi applicabile la medesima disciplina prevista per le impugnazioni del provvedimento genetico e, ai fini che qui rilevano, il termine di dieci giorni previsto per la proposizione del ricorso per cassazione. 1.5 Applicando detti principi alla fattispecie in esame, emerge la tardività di entrambi i ricorsi (quello della Giampaolo, peraltro, è stato presentato da un difensore privo della prescritta procura speciale).

Il decreto della Corte di appello è stato, infatti, depositato il 10 dicembre 2020 e ne è stato dato avviso al difensore il successivo 2 dicembre. I ricorsi, invece, sono stati presentati il successivo 29 dicembre 2020, quanto al ricorso nell'interesse di Pelle e Giampaolo, ed il 29 gennaio 2021, quanto al ricorso del solo Pelle a firma dell'avv. Di Palermo. In entrambi i casi risultavano decorsi entrambi i termini, di dieci o quindici giorni, conseguenti all'adesione ad una delle due soluzioni ermeneutiche analizzate nel par.1.3.

2. Nel merito, comunque, i motivi di ricorso si traducono in una ricostruzione alternativa dei medesimi elementi già valutati ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca e sono, pertanto, inammissibili in questa sede di legittimità ove possono essere fatte valere solo violazioni di legge. Il decreto impugnato ha esaustivamente motivato le ragioni giustificative della valutazione di esclusione del carattere di novità probatoria della documentazione prodotta dai ricorrenti, rilevando:

i) che l'atto di donazione era stato già valutato nel procedimento applicativo della misura reale e ritenuto quale espediente volto a precostituire una causa lecita di donazione; il) che la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate contiene solo una valutazione di congruità del valore indicato dalle parti nell'atto di donazione, senza, peraltro, esplicitare i criteri ed i parametri utilizzati, ed è, comunque, priva del carattere della decisività, non essendo idonea a determinare una decisiva incrinatura delle motivazioni per cui il giudice della prevenzione ha ritenuto condivisibile la stima del valore dell'immobile, né fondata su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (si richiama, al riguardo, Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592).

Osserva, inoltre, il Collegio che, a prescindere dall'adesione ad uno degli orientamenti sopra esaminati sulla nozione di prova nuova, sia la certificazione in questione che la perizia di parte sul costo di costruzione del fabbricato non possono essere considerati tali, risolvendosi in una mera diversa valutazione tecnica di un elemento di fatto (il valore dell'immobile) già esaminato nel procedimento applicativo. Ed infatti, secondo il consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, da cui il Collegio non intende discostarsi, "Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016;

Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Famà, Rv. 248296; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, Lo Iacono, Rv. 244152). Tali prove si risolvono, infatti, in una mera diversa modalità ricostruttiva dei dati già vagliati, senza portare alla conoscenza del giudice veri e propri fatti nuovi, idonei a determinare una decisiva incrinatura del corredo fattuale posto a fondamento del provvedimento di cui si invoca la revoca. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi