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Sentenza — n. 33940/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33940/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33940/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 5 novembre 2019, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Dario Giordano Bruno Pasutto per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico a livello transnazionale (capo A) e i reati-fine di acquisto, trasporto e illecita detenzione di sostanze stupefacenti [capi B), C) e F)], commessi in Napoli ed altre località dal gennaio 2017.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33940/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico internazionale di stupefacenti indagine internazionale per truffa inchiesta per reati di droga estradizione atti istruttori penali traffico dei pagamenti
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pasutto Dario Giordano Bruno, nato il 14/01/1961 in Olanda avverso la ordinanza del 24/03/2021 del Tribunale di Napoli; esaminati gli atti e letti il ricorso e la ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 5 novembre 2019, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Dario Giordano Bruno Pasutto per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico a livello transnazionale (capo A) e i reati-fine di acquisto, trasporto e illecita detenzione di sostanze stupefacenti [capi B), C) e F)], commessi in Napoli ed altre località dal gennaio 2017.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo con un primo motivo la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite su utenze estere ubicate esclusivamente in territorio olandese in epoca antecedente il maggio 2017, con riferimento ai numeri progressivi già indicati in una memoria depositata in sede di gravame, per le cui captazioni - che non interessavano un nodo situato in territorio italiano - gli organi inquirenti non avrebbero provveduto mediante lo strumento della rogatoria internazionale, ma si sarebbero avvalsi di una tecnica, quella del cd. instradamento, cui non poteva farsi ricorso nel caso di specie. 2.1.

Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il concorso dell'indagato nei delitti-scopo di cui ai capi B), C) ed F). In relazione al reato di cui al capo B) - concernente l'ipotizzato concorso del Pasutto nell'acquisto e nell'importazione dall'Olanda di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti poi cadute in sequestro - si assume l'erronea attribuzione all'indagato di due utenze olandesi oggetto di monitoraggio e intercettazione con riferimento a due conversazioni il cui contenuto non è stato correttamente vagliato sotto il profilo della prospettata estraneità ai dialoghi verificatisi fra terzi e comunque non presenta elementi indiziari univoci al fine di ritenerne il coinvolgimento nella consumazione del delitto in esame.

Analoghe considerazioni investono il reato di cui al capo C) - anch'esso concernente l'ipotizzato concorso del Pasutto nell'acquisto e nell'importazione dall'Olanda di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti poi cadute in sequestro - avendo la difesa fornito una ricostruzione alternativa del fatto attraverso la valorizzazione dei colloqui intercettati con i coindagati Gimmelli e Cardillo, che dava conto dell'incertezza del quadro indiziario emerso dalle indagini con riferimento ad un incontro fra il ricorrente ed il Gimmelli in epoca coeva all'approvvigionamento dello stupefacente poi sequestrato, alla consegna al Gimmelli di documenti da recapitare, a Napoli, alla compagna del Pasutto, nonché alla stessa presenza di quest'ultimo nel territorio napoletano: dati, questi, a valenza neutra e comunque non univocamente finalizzati alla consumazione di comuni affari illeciti che il Tribunale non adeguatamente vagliato In relazione al reato di cui al capo F) - riguardante la contestata fornitura ai sodali di cinquantuno kg. di marijuana - si richiama l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in Olanda in epoca successiva al 12 maggio 2017 per violazione delle pertinenti disposizioni contenute nella Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea: eccezione che il Tribunale del riesame ha sostanzialmente riconosciuto, pervenendo tuttavia ad un giudizio di gravità indiziaria sulla base del contenuto di dialoghi affetti da inutilizzabilità. 2.2.

Con un terzo motivo si deducono analoghi vizi in relazione al reato associativo di cui al capo A) nonché alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avendo il ricorrente offerto il suo ausilio solo ad alcuni degli indagati, facendo da tramite per l'approvvigionamento dello stupefacente in Olanda, in assenza di ulteriori indizi idonei a connotare tali condotte come funzionali per l'esistenza dell'associazione, tenuto conto altresì della brevità del periodo in cui egli ha operato della sua estraneità alle vicende del sodalizio. 2.3.

Con un quarto motivo, infine, si censurano vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva, tenuto del decorso di oltre quattro anni dalla consumazione dei fatti e dell'assenza di elementi idonei a ritenere tuttora perdurante il sodalizio contestato.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 giugno 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione, là dove omette di confrontarsi con il complesso delle argomentazioni linearmente esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.

2. Inammissibile, preliminarmente, deve ritenersi l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate all'estero sull'utenza olandese dell'indagato dopo il 12 maggio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 52 del 2017), poiché il Tribunale del riesame, nel rigettare le deduzioni al riguardo svolte dalla difesa (v. pagg. 5, nonché 12 ss. dell'ordinanza impugnata), ha operato una congrua valutazione della prova di "resistenza" indiziaria sulla base delle risultanze offerte da intercettazioni non oggetto dell'eccezione - limitata al reato di importazione in Italia 51,260 chilogrammi di marijuana sub F) - sulla quale è stato incentrato il relativo motivo di ricorso.

Sul punto, infatti, l'ordinanza impugnata ha spiegato che, in ogni caso, restava assodata la circostanza di fatto che un autotrasportatore (Gennaro Aragione) aveva trasportato l'ingente quantitativo di droga, poi rinvenuto e sequestrato fra Attigliano ed Afragola, per conto del coindagato Vincenzo Gimmelli, a sua volta recatosi in Olanda solo dopo averne informato il Pasutto, suo referente in zona, già molti giorni prima della data su indicata: profili ricostruttivi, questi, che il ricorrente non ha criticamente esaminato, opponendovi argomentazioni specificamente volte a disarticolarne la concreta incidenza sul piano della riconosciuta gravità della base indiziaria.

Sotto tale profilo occorre altresì rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, secondo una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato: profilo dirimente, quest'ultimo, che le censure difensive, tuttavia, hanno omesso di considerare, là dove non hanno dimostrato che, venendo meno quell'elemento indiziario, l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata ne sarebbe rimasto decisivamente vulnerato.

Ed invero, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quello inutilizzabile, sarebbero state sufficienti a giustificare l'identico convincimento cui il giudice è pervenuto (ex multis cfr. Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).

3. La gravità del panorama indiziario delineato a sostegno dei reati-scopo contestati in sede cautelare nei capi B), C), F), già puntualmente evocata dal Giudice delle indagini preliminari a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, deve ritenersi adeguatamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente e specificamente disatteso le correlate obiezioni difensive, finanche in questa sede reiterate, dapprima esaminando partitamente il compendio indiziario sinora acquisito per ciascuno dei richiamati temi d'accusa (v. pagg. 6-12), quindi esponendo, in maniera logica e adeguata, il complesso delle ragioni che giustificano allo stato il relativo epilogo decisorio.

Tratteggiati gli elementi sintomatici della struttura organizzativa del sodalizio in contestazione, delle sue costanti modalità operative e dei documentati rapporti con i principali esponenti del gruppo (v. pagg. 13-14), il Tribunale ha illustrato con lineari sequenze argomentative le ragioni giustificative dello stabile contributo partecipativo offertovi dal ricorrente con l'assunzione del rilevante ruolo di capo e promotore, per il fatto di essere il "terminale" olandese dell'organizzazione, con il decisivo compito di fornitore degli ingenti quantitativi di stupefacente oggetto di traffico.

4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al profilo attinente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la cui configurabilità è stata dal Tribunale congruamente vagliata non solo con riferimento all'operatività della presunzione di adeguatezza di cui agli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ma anche in ragione degli elementi - complessivamente prevalenti sul recessivo profilo del tempo trascorso dalla commissione dei reati - rappresentati dalla particolare gravità dei fatti, dalla dimensione internazionale dei rapporti grazie ai quali sono state organizzate le operazioni di trasporto delle sostanze stupefacenti, degli ingenti quantitativi che ne hanno costituito l'oggetto e del carattere apicale del ruolo rivestito dal ricorrente.

5. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis