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Sentenza — n. 33937/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33937/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33937/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dei 15 gennaio 2021 con cui è stata applicata nei confronti di Ismail Rebeshi la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo alla cessione di kg. 9,5 di marijuana (capo 1), alla cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente non individuata del valore di 21 mila euro (capo 1-bis), alla cessione di gr. 538 di eroina (capo 5). Le cessioni sono relative a forniture effettuate - le prime due in epoca prossima ed antecedente all'arresto di Sarcona Francesco in data 8 maggio 2018, l'ultima in data 18 ottobre 2018 - ad altri soggetti attinti da separata ordinanza cautelare (Mucaj Mariglen, Milana Antonio, Sarcona Francesco).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33937/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, pur adducendo i vizi di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del tribunale fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione istruzione penale per appropriazione indebita riabilitazione statuto di collaboratore dei servizi di intelligence spionaggio nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Il ricorrente, pur adducendo i vizi di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rebeshi Ismail, nato in Albania il 23/05/1983 avverso la ordinanza del 02/03/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Roberto Afeltra, difensore di Ismail Rebeshi che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dei 15 gennaio 2021 con cui è stata applicata nei confronti di Ismail Rebeshi la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo alla cessione di kg. 9,5 di marijuana (capo 1), alla cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente non individuata del valore di 21 mila euro (capo 1-bis), alla cessione di gr. 538 di eroina (capo 5). Le cessioni sono relative a forniture effettuate - le prime due in epoca prossima ed antecedente all'arresto di Sarcona Francesco in data 8 maggio 2018, l'ultima in data 18 ottobre 2018 - ad altri soggetti attinti da separata ordinanza cautelare (Mucaj Mariglen, Milana Antonio, Sarcona Francesco).

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Ismail Rebeshi chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, per difetto di elementi individualizzanti rispetto alle intercettazioni telefoniche sulla identificazione nel Rebeshi del soggetto menzionato come "quello di Viterbo", rilevandosi che al giudice non compete dare una interpretazione logica del contenuto delle intercettazioni ma solo di leggerle per il loro contenuto estrinseco.

Si rileva che il contenuto delle intercettazioni è riferito ad altra vicenda relativa a dei finanziamenti INPS e che i capi 1) e 1-bis) si riferiscono allo stesso fatto, vertendosi quindi in un caso di "bis in idem". In riferimento al capo 5) le conversazioni intercettate del 12 e 18 ottobre non possono essere ricollegate anche temporalmente alla consegna di eroina al Mucaj avvenuta in data 18 ottobre 2018. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in merito alle esigenze cautelari, rilevando il travisamento di elementi documentali, non avendo il Rebeshi precedenti condanne reiterate per spaccio, ma solo un precedente per modica quantità del 2005.

Inoltre, si sostiene che essendo l'indagato detenuto per altro titolo cautelare in relazione ad una lunga pena detentiva si deve escludere l'applicazione della giurisprudenza secondo la quale ciò non è di ostacolo alla emissione di altro titolo cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili.

Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

2. Il ricorrente, pur adducendo i vizi di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del tribunale fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.

Il Giudice dell'impugnazione cautelare ha confermato il provvedimento custodiale dopo aver evidenziato come la individuazione del ricorrente nel soggetto indicato come "quello di Viterbo" è stata resa possibile proprio grazie alle intercettazioni dirette che hanno riguardato l'utenza in uso all'indagato, che hanno consentito di ricollegare alla sua persona le altre conversazioni intercettate in cui si menziona il soggetto di Viterbo, individuato come il fornitore al quale gli altri indagati non avevano potuto saldare il proprio debito dopo l'arresto di Sarcona ed il sequestro dei 9,5 kg. di marijuana.

Più specificamente il Tribunale ha indicato le intercettazioni, riportandone ampi brani, da cui si evince la correlazione tra l'arresto di Sarcona ed il credito vantato dal ricorrente nei confronti di Mucaj e Milana. Vengono anche richiamate ed esaminate nell'ordinanza impugnata le intercettazioni del 12 e 15 ottobre tra Rebeshi e Mucaj, che preludono alla consegna della sostanza stupefacente, poi rinvenuta in occasione dell'arresto del predetto coindagato il 18 ottobre 2018 Il quadro in tal modo delineato dal Tribunale dà conto tutt'altro che illogicamente della individuazione del ricorrente come il fornitore della sostanza stupefacente rinvenuta in occasione dei sequestri operati nei confronti dei predetti coindagati.

Le incoerenze intrinseche denunciate nel primo motivo sono manifestamente infondate, trattandosi di critiche che investono la l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, che anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (Sez. 6, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Corso, Rv. 258164;

Sez. U, n. 22471 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715). Ugualmente inammissibili sono le censure relative alla valutazione delle esigenze cautelari. Il dedotto travisamento è destituito di qualsiasi fondamento, atteso che dal certificato del casellario risultano a carico del ricorrente due precedenti specifici, il primo del 28 giugno 2006 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 ed il secondo del 10 maggio 2009 per il reato cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, inoltre come correttamente evidenziato dal Tribunale il Rebeshi è sottoposto alla custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere, estorsioni e danneggiamenti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., per i quali ha già riportato condanna in primo grado alla pena di anni dodici di reclusione.

In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non solo non presenta vizi logici manifesti e decisivi, ma risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che, oltre ad essere manifestamente infondate, si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso or