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Sentenza — n. 33936/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33936/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33936/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da Francesco Mosillo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 6 giugno 2020 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare in atto e nel contempo era stata disposta la sostituzione con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con il mantenimento di quella interdittiva, per il reato previsto dall'art. 416 cod. pen. finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli artt. 110, 355 cod. pen., in relazione a cooperative di assistenza migranti richiedenti asilo.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 33936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Parole chiave

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misura coercitiva nel diritto degli stranieri presentazione dinnanzi all'autorità prova del rischio persecuzione polizia degli stranieri assistenza riabilitativa frode per liberarsi dal servizio

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mosillo Francesco, nato a Cassino il 08/05/1982 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Antonio Fiorella, difensore di Francesco Mosillo, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da Francesco Mosillo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 6 giugno 2020 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare in atto e nel contempo era stata disposta la sostituzione con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con il mantenimento di quella interdittiva, per il reato previsto dall'art. 416 cod. pen. finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli artt. 110, 355 cod. pen., in relazione a cooperative di assistenza migranti richiedenti asilo.

Il Tribunale dopo aver evidenziato l'assenza di elementi di novità rispetto al quadro cautelare già valutato sia in sede di riesame (ordinanza del 13 novembre 2019) e sia con riferimento ad una precedente analoga istanza di revoca, già rigettata dal Giudice delle indagini preliminari con ordinanza del 5 novembre 2020 e confermata in sede di appello cautelare dal medesimo Tribunale con ordinanza del 7 dicembre 2020, ha ribadito la irrilevanza ai fini del giudizio sul pericolo di reiterazione, dei nuovi elementi che erano stati già dedotti nella istanza di revoca precedentemente rigettata, costituiti dalla messa in liquidazione della "Cooperativa lavoro per la salute" all'inizio del 2020, e la cessazione del rapporto di impiego del Mosillo presso la Casa di cura Sant'Anna dal 16 dicembre 2019.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Francesco Mosillo chiede l'annullamento del provvedimento per plurimi motivi. 2.1. Dopo aver premesso che il Mosillo è ininterrottamente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione dal 23 ottobre 2019 per fatti commessi sino al 3 marzo 2017 e 31 dicembre 2016, nell'ambito dell'attività di accoglienza dei migranti richiedenti asilo, deduce mancanza di motivazione sulla richiesta di revoca, essendosi il Tribunale limitato a ribadire aderendovi passivamente alle argomentazioni dell'ordinanza emessa sempre dal Tribunale in data 7 dicembre 2020, senza tenere conto del considerevole lasso di tempo intercorso tra le due ordinanze .

In particolare, ha omesso di spiegare perché, l'incensuratezza, il buon comportamento tenuto, il decorso del tempo, la messa in liquidazione della cooperativa, la mancanza di incarichi pubblici, l'interruzione dei rapporti con le prefetture, non sarebbero elementi idonei a far ritenere mancante l'attualità delle esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio della motivazione in ordine alla valutazione del pericolo di reiterazione sulla base delle stesse ragioni che erano state poste a base dell'ordinanza impugnata in sede di riesame, e senza tenere conto di una serie di elementi enumerati in dieci punti, tra cui si individuano come elementi nuovi la messa in liquidazione della cooperativa nel 2020 e la cessazione del rapporto di impiego con la casa di cura Sant'Anna, e si ribadiscono le ragioni della incongruenza della ravvisata attualità del pericolo. 2.3.

Con il terzo e quarto motivo si censura la motivazione per avere valorizzato come elemento di sfavore, l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere, e l'omessa considerazione del tempo decorso dai fatti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve richiamare, innanzitutto, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'attenuazione o della revoca di un misura cautelare, il mero decorso del tempo non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139).

Tale principio si coniuga poi con quanto affermato in merito alla efficacia preclusiva "endoprocessuale" delle ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, rispetto alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908). Correttamente il Tribunale ha ritenuto di confermare, richiamandola integralmente, l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 7 dicembre 2020, in sede di appello cautelare, con la quale erano state già rigettate le medesime questioni dedotte dalla difesa in merito alla sopravvenuta mancanza di attualità delle esigenze cautelari.

Quindi, un primo profilo di inammissibilità discende dalla reiterazione di argomenti già spesi e respinti in sede di impugnazione cautelare, considerato che il tempo decorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare non può essere evidentemente preso in considerazione, dopo che l'attualità del pericolo di reiterazione è stata già oggetto di valutazione nell'ordinanza genetica, e nella successiva conferma in sede di riesame. Il mero decorso del tempo tra il provvedimento genetico e le successive ordinanze di rigetto, non giustifica la rivalutazione degli stessi elementi, perché in caso contrario si legittimerebbe la reiterazione di istanze di rivalutazione della prima ordinanza cautelare, senza una sostanziale modifica del quadro cautelare, con una inutile e defatigante ripetizione all'infinito dei medesimi argomenti.

Nel caso in esame, il tempo decorso prima dell'applicazione della misura e le altre considerazioni sulla cessazione dei rapporti con le prefetture sono elementi già valutati e ritenuti non determinati ad escludere il pericolo di reiterazione dei reati insito nell'abitualità delle condotte delittuose ripetute nel tempo con forte disvalore sul piano della pericolosità criminale desunta dalle modalità del fatto e dalla esistenza di una rete di rapporti illeciti instaurati con funzionari della pubblica amministrazione.Deve essere poi rilevata la genericità dei motivi con cui sono state reiterate le medesime censure in relazione alla allegazione come elementi sopravvenuti della messa in liquidazione della Cooperativa "Lavoro per la salute" e la cessazione del rapporto con "La Casa di cura Sant'Anna", già valutati nell'appello cautelare del 7/12/2020, deciso appena tre mesi prima dell'ordinanza impugnata, sulla base del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'indagato per l'odiosità dei reati commessi ai danni di migranti e dalla loro ripetizione nel tempo.

Con riferimento al tempo decorso dai fatti, si deve ribadire che ai fini della revoca o della sostituzione della misura ex 299 cod. proc. pen. l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, che, ove ricorrano ulteriori elementi diversi da quelli già valutati, può essere considerato alla stregua di fatto nuovo sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2 n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Pertanto, trattandosi delle stesse questioni già respinte in sede di una precedente impugnazione cautelare, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi carente nella parte in cui ha ribadito le medesime ragioni a fondamento del mantenimento della misura cautelare, tenuto conto del breve lasso temporale decorso tra le predette decisioni di rigetto e dell'evincibilità del pericolo di reiterazione dalle stesse modalità e circostanze del fatto oltre che dalla personalità dell'indagato desunta dai suoi comportamenti concreti, correlati al carattere abituale dei reati.

Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevole valutazione del quadro cautelare, inammissibile in questa sede.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021