Sentenza — n. 33935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 12 novembre 2019, nel procedimento di prevenzione a carico di Girolamo Taormina, quale proposto, e di Paolo Messina, in qualità di terzo interessato, con il quale sono state disposte la misura della sorveglianza speciale per la durata di anni tre nei confronti del proposto e la confisca, tra l'altro, delle quote pari al 50% del capitale sociale della società Princess Scalea Club di Messina Viviana e c. S.n.c., intestate a Paolo Messina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 34 d.lgs. n. 159/2011; Sentenza — n. 33935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Messina Paolo, nato a Palermo il 07/05/1979 avverso il decreto del 11/12/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; lette la memoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, depositata il 10 maggio 2021 ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 12 novembre 2019, nel procedimento di prevenzione a carico di Girolamo Taormina, quale proposto, e di Paolo Messina, in qualità di terzo interessato, con il quale sono state disposte la misura della sorveglianza speciale per la durata di anni tre nei confronti del proposto e la confisca, tra l'altro, delle quote pari al 50% del capitale sociale della società Princess Scalea Club di Messina Viviana e c. S.n.c., intestate a Paolo Messina.
Nel provvedimento impugnato si dà atto che nei confronti di Girolamo Taormina è stata applicata la misura personale della sorveglianza speciale con la quale è stata riconosciuta la sussistenza della pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, perché ritenuto indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa, denominata "cosa nostra" quale affiliato al predetto sodalizio sin dall'anno 2011. Con riferimento specifico alla confisca delle predette quote societarie intestate al ricorrente, la intestazione fittizia è stata affermata sulla base del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche analizzate partitamente nel decreto del Tribunale, comprovanti l'esautoramento dal proprio ruolo gestorio del socio Paolo Messina da parte del Taormina.
La Corte territoriale ha valutato come infondate le censure mosse dal Messina volte a dare credito alla qualificazione dell'ingerenza mafiosa nell'azienda come riconducibile nel paradigma dell'art.34 d.lgs. 159/2011, in linea con il precedente provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo che aveva disposto l'amministrazione giudiziaria della società sul presupposto della esclusa riconducibilità della società diretta o indiretta al proposto.
2. Nell'interesse di Paolo Messina e quale suo procuratore speciale, il difensore ha proposto ricorso per violazione di legge per il seguente unico motivo. 2.1. Violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Relativamente all'interpretazione dei contenuti delle intercettazioni da cui è stato tratta la prova della disponibilità effettiva e definitiva delle quote intestate a Paolo Messina della società Scalea Club, considerato che sono state interpretate in altro procedimento di prevenzione nel senso contrario di attribuire al proposto soltanto la gestione temporanea del locale "Scalea Club", essendo state poste a fondamento della diversa misura di prevenzione di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159/2011. Al riguardo si osserva che l'ambiguità di fondo dei dialoghi intercettati non è stata risolta dai giudice dell'appello in modo logico ma con affermazioni apodittiche ed immotivate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si deve premettere che, ai sensi degli ara 10, comma 3, e 27, comma 2, D. L.vo 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). Inoltre, giova ricordare che nella materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta (Sez. 5, n. 16019 del 23/02/2015, Di Trapani, Rv. 263269).
Sebbene il ricorso sia stato proposto sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, in realtà investe unicamente motivi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale attesa l'ampiezza delle argomentazioni con cui è stata ritenuta provata l'espropriazione della quota societaria intestata al ricorrente. Nel provvedimento impugnato si rimarca come il Messina per decisione di Taormina sia stato estromesso dalla gestione delle due discoteche "Scalea Club" e "Spazio Bianco", entrambe in origine riferibili al Messina ma poi acquisite nella disponibilità di Taormina per avervi anche investito propri capitali.
Si valorizzano molteplici conversazioni da cui emerge come Taormina si consideri il vero dominus delle due discoteche, presso cui organizza a piacimento gli eventi in modo interscambiabile, dando prova di esserne l'effettivo gestore. Alle risultanze delle intercettazioni si aggiungono poi anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Guerra Silvio sull'impossessamento da parte del Taormina del locale "Scalea Club". Il dedotto contrasto con il provvedimento di amministrazione giudiziaria del 2014 è palesemente inconsistente, essendo emersa la prova che Messina era divenuto un mero prestanome di Taormina e non più un soggetto condizionato nelle sue scelte dal predetto mafioso.
Il ricorrente si limita ad addurre genericamente che le intercettazioni sarebbero le stesse già esaminate nel provvedimento del 2014, senza considerare che le valutazioni poste a fondamento di un provvedimento diverso e meno grave, non determinano alcuna preclusione per l'applicazione della misura più grave, non essendovi un giudicato di rigetto della confisca, ma solo l'applicazione di una misura meno grave che non preclude la rivalutazione anche delle stesse fonti di prova, allorchè sopravvengono nuovi elementi di prova o si valorizzino elementi di prova preesistenti non valutati nel primo provvedimento.
Su tale profilo il motivo è generico perché la medesimezza degli ster.:4 elementi di prova è dedotta solo in modo assertivo, senza specificare quali sono le conversazioni poste a fondamento dei due provvedimenti che si assumono in contrasto tra loro.
2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 14,1 spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 202