Sentenza — n. 33934/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da Alberto Bova avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 19 settembre 2019 con cui è stata disposta la confisca dei beni ex art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione alla ritenuta pericolosità del predetto ricorrente, ai sensi dell'art. 4,comma 1, lett.b), d.lgs. n. 159/2011, in qualità di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Nel provvedimento impugnato si dà atto che Bova è stato ritenuto inquadrabile tra le persone pericolose ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 24 d.lgs. n. 159/2011; Sentenza — n. 33934/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le ulteriori censure non si confrontano con quanto osservato nel provvedimento impugnato in merito sia all'assenza di redditi dichiarati negli anni 2010, 2011, 2012, e sia alla esiguità delle dichiarazioni dei redditi negli anni successivi, che non appaiono compatibili con gli asseriti guadagni di 600 euro al giorno, non apprezzati ai fini del giudizio di proporzionalità degli incrementi patrimoniali con i redditi leciti, in applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 che esclude che i proventi di evasione fiscale possono essere apprezzati, senza che rilevi evidentemente la scelta per un regime di contabilità semplificata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bova Alberto, nato a Napoli il 14/01/1975 avverso il decreto del 14/01/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da Alberto Bova avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 19 settembre 2019 con cui è stata disposta la confisca dei beni ex art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione alla ritenuta pericolosità del predetto ricorrente, ai sensi dell'art. 4,comma 1, lett.b), d.lgs. n. 159/2011, in qualità di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Nel provvedimento impugnato si dà atto che Bova è stato ritenuto inquadrabile tra le persone pericolose ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.
b) del citato d.lgs. 159/2011, perché indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis cod.proc. pen., ovvero del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perchè condannato per avere svolto il ruolo di stabile fornitore di Maurizio Garofalo, capo del clan camorristico di Torre del Greco, con condotta perdurante dal 5 marzo 2013, retrodatabile grazie al materiale probatorio in atti, quanto meno, a far tempo dal dicembre 2012, e con persistenza fino all'anno 2014. Pertanto, in assenza di manifestazioni di pericolosità successive all'anno 2014, è stata rigettata la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale, e disposta soltanto quella patrimoniale della confisca relativamente agli immobili ed i terreni di San Vito Chietino, acquistati in data 12 novembre 2012, per il prezzo di 160 mila euro regolato con pagamenti effettuati mediante assegni circolari e per importo ritenuto non giustificato e sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.
2. Nell'interesse di Alberto Bova, il difensore ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per assenza di correlazione degli acquisti immobiliari con il periodo di pericolosità che è stato immotivatamente anticipato rispetto al dicembre del 2012, e non essendosi dato rilievo alle disponibilità economiche lecite del proposto per i redditi derivanti dalla sua attività lavorativa presso la "DB Costruzioni" di cui era stato socio dal 2009 al 2013 e dalla "Flory Caffè S.a.s.", afferente quest'ultima la gestione di un bar acquistato nel 2011, quindi in periodo antecedente a quello relativo ai fatti ascrittigli nei procedimenti penali risalenti al 2013. In particolare, si censura anche la ritenuta evasione fiscale, senza tenere conto del regime di contabilità semplificata che consentiva al proposto di far confluire i redditi dell'attività sui conti personali e non sul conto societario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). Sebbene i ricorsi siano stati proposti sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, in realtà investono unicamente motivi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha ampiamente valutato i motivi di appello. La questione del perimetro temporale della pericolosità viene dedotta dal ricorrente in modo generico, considerato che la necessità di delimitare temporalmente l'epoca degli acquisti non esige una perfetta sovrapposizione temporale, quando vi sia un minimo discostamento tra l'epoca dell'investimento ritenuto frutto dell'accumulo illecito di ricchezza e la data di inizio della condotta delittuosa produttiva di redditi illeciti, considerata la condisibile massima di esperienza richiamata in merito alla naturale preparatoria predisposizione di mezzi finanziari che precede la costituzione di una associazione a delinquere dedita all'acquisizione di importanti quantitativi di stupefacenti.
Si tratta di considerazioni che giustificano ampiamente la dimostrazione della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista patrimoniale illecita formatasi in coincidenza temporale con le attività criminali del proposto, perché si saldano con l'assenza di fonti lecite di guadagno e la impossibilità di fornire prova della lecita provenienza dei capitali investiti. La particolare redditività dell'attività illecita giustifica la presunzione della origine illecita di detti capitali, trattandosi di un soggetto condannato per essere stato ritenuto inserito in un contesto associativo di rilevante spessore criminale, come fornitore di un clan camorristico.
Deve poi rimarcarsi anche l'erroneo M rifermento alla epoca dell'acquisto, assumendo rilievo piuttosto l'epoca in cui sono avvenuti i pagamento, trattandosi nella fattispecie di un esborso di 160 mila euro, eseguito con assegni circolari corrisposti fino al 31 dicembre 2012. Quanto alla sottovalutazione dei redditi leciti, Tribunale e Corte di appello hanno evidenziato che anche l'acquisto del bar è stato il frutto del reimpiego di proventi criminosi, perché pagato con l'emissione di cambiali a partire dal 28.2.2012 fino al 31.1.2014 (24 cambiali per un importo do 70 mila euro), con la conseguenza che anche i relativi profitti si confondono con quelli illeciti, per effetto della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante la confusione dei capitali impiegati, che determina una loro indistinguibile contaminazione (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438).
Le ulteriori censure non si confrontano con quanto osservato nel provvedimento impugnato in merito sia all'assenza di redditi dichiarati negli anni 2010, 2011, 2012, e sia alla esiguità delle dichiarazioni dei redditi negli anni successivi, che non appaiono compatibili con gli asseriti guadagni di 600 euro al giorno, non apprezzati ai fini del giudizio di proporzionalità degli incrementi patrimoniali con i redditi leciti, in applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 che esclude che i proventi di evasione fiscale possono essere apprezzati, senza che rilevi evidentemente la scelta per un regime di contabilità semplificata.
Le medesime considerazioni valgono anche per gli ulteriori asseriti redditi d'attività (commercio oggetti d'arte, e lavoro in edilizia) non comprovati da nulla.
2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle