Sentenza — n. 33929/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 923 del 2020 la Corte di appello di Lecce - riformando su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecce - ha condannato Marco Caramuscio per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per avere rivolto le espressioni ingiuriose richiamate nella imputazione agli appartenenti alla Polizia penitenziaria che camminavano, nel corso di un loro servizio, lungo il muro perimetrale del carcere in cui era recluso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Sentenza — n. 33929/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) circa l'esclusione della recidiva contestata, applicata sostanzialmente sulla base soltanto dei precedenti penali, e l'apodittico diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Caramuscio Marco, nato a Lecce il 29/10/1983 avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 923 del 2020 la Corte di appello di Lecce - riformando su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecce - ha condannato Marco Caramuscio per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per avere rivolto le espressioni ingiuriose richiamate nella imputazione agli appartenenti alla Polizia penitenziaria che camminavano, nel corso di un loro servizio, lungo il muro perimetrale del carcere in cui era recluso.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Caramuscio si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione:
a) circa l'individuazione dell'imputato quale autore delle espressioni ingiuriose e relativamente alla presenza di soggetti diversi dai pubblici ufficiali che potessero udire le ingiurie;
b) circa l'esclusione della recidiva contestata, applicata sostanzialmente sulla base soltanto dei precedenti penali, e l'apodittico diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto alla identificazione dell'imputato, il motivo di ricorso non si confronta con la parte della motivazione della sentenza che ha richiamato la dichiarazione del Sovrintendente Pantaleo — il quale ha dichiarato che, udite le frasi ingiuriose, lui e gli allievi chiesero al detenuto affacciato alla finestra, del quale era ben visibile il viso, come si chiamasse — e la comunicazione della notizia di reato (sulla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento non emerge che vi siano state contestazioni) dalla quale risulta che l'addetto alla vigilanza del reparto (Giovanni Pellico), da lui contestualmente chiamato, si recò prontamente presso la cella e vi trovò Caramuscio ancora affacciato alla finestra.
Pertanto, la sentenza impugnata ha con adeguata motivazione confutato la valutazione, espressa nella sentenza assolutoria di primo grado, secondo la quale l'individuazione dell'autore delle espressioni oltraggiose non sarebbe stata tempestiva. Relativamente alla udibilità delle offese nella sentenza viene precisato che esse furono pronunziate a voce alta e che sul cortile si affacciavano anche le finestre di altre celle, sicché le offese potevano essere sentite anche dagli altri detenuti occupanti le altre celle. 1.2. Quanto alla recidiva, deve rilevarsi che la Corte di appello non si è limitata a registrare l'esistenza di precedenti penali (per estorsione, furto e spaccio di sostanze stupefacenti) ma ne ha desunto la presenza di una personalità proclive al crimine e che trae da questo i mezzi di sostentamento, sicché il nuovo reato (di genere diverso) denota una accresciuta pericolosità sociale del detenuto.
2. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angel t