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Sentenza — n. 33927/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate nullity declaration due to prescription expiration of the aggravated offense. The court rejects the defense's claim regarding the new fact requirement. The decision upholds the principle that prescription bars criminal liability. The ruling clarifies limits on reformatio in pejus without public prosecution appeal. The outcome ensures procedural justice and legal certainty in Italian criminal law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33927/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the appellate court's decision to remand the case for retrial, ruling the criminal offense had expired due to the statute of limitations. The defense argued the appellate court improperly declared partial nullity based on a new fact rather than requalifying the existing conduct under a more serious charge. The court held that requalifying the conduct would have resulted in a worse penalty for the defendant, violating the principle against reformatio in pejus and conflicting with the expiration of the prescription period for the aggravated crime.

Regesto Legislator

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Art. 604, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; The court cannot remand a case for retrial if the requalification of facts would lead to a heavier penalty for the defendant, especially when the statute of limitations for the aggravated offense has already expired.

Parole chiave

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reformatio in pejus prescrizione reato nullità parziale sentenza riqualificazione fatto giusto processo statuto di limitazione assorbimento reato oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 604, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, la Corte non avrebbe dovuto annullare la sentenza ex art. 604, comma 1, cod. proc. pen., ma, procedendo ex art.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
pen., ma, procedendo ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. avrebbe potuto riqualificare la parte del fatto in cui ha ravvisato una condotta sussumibile sotto l'art.
Art. 341-bis cod. pen.
Con sentenza del 4 aprile 2017 il Tribunale di Lecce ha condannato Giuseppe Montalbano per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. descritto nel capo di imputazione come commesso il 18 dicembre 2012.
Art. 337 cod. pen.
Infatti, il Tribunale, anche mantenendo la pena complessivamente inflitta in primo grado, giungerebbe a dichiarare la responsabilità penale per il reato ex art. 337 cod. pen., più grave di quello riconosciuto in quella sede.
Art. 6 CEDU
comporterebbe illegittimamente un effetto deteriore per l'imputato nonostante l'assenza di una impugnazione da parte del Pubblico ministero e, inoltre, contrastante con il principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU e con il diritto di difesa (Sez.
art. 341-bis cod. pen
Con sentenza del 4 aprile 2017 il Tribunale di Lecce ha condannato Giuseppe Montalbano per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
Infatti, il Tribunale, anche mantenendo la pena complessivamente inflitta in primo grado, giungerebbe a dichiarare la responsabilità penale per il reato ex art. 337 cod. pen., più grave di quello riconosciuto in quella sede.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko
(Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv.
Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Borselli
6 CEDU e con il diritto di difesa (Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Borselli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Montalbano Giuseppe, nato a Copertino il 27/08/1989 avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi in cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2017 il Tribunale di Lecce ha condannato Giuseppe Montalbano per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. descritto nel capo di imputazione come commesso il 18 dicembre 2012. La sentenza n. 1103/2020 della Corte di appello di Lecce ha confermato, seppure riducendo la pena, la condanna per il reato di oltraggio, ma - ravvisando nei fatti descritti nel capo di imputazione anche una condotta gravemente intimidatoria volta a impedire che i Carabinieri procedessero alla redazione del verbale di contestazione di un illecito amministrativo rilevato poco prima e per la quale Montalbano era stato convocato in caserma - ha dichiarato la nullità parziale della sentenza e ha trasmesso gli atti al Tribunale ex artt. 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. trattandosi di fatto non contestato.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Montalbano si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 604, comma 1, cod. proc. pen. per avere dichiarato la nullità parziale della sentenza appellata non in relazione a un fatto nuovo, diverso e non regolarmente contestato ma a un fatto non nuovo perché corrispondente a una porzione del medesimo fatto già descritto nel capo dì imputazione. Si osserva che, in questo modo, la Corte di appello ha riqualificato in pejus il fatto e, poiché soltanto l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado, ha violato il divieto di reformatio in pejus posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc pen. Infatti, il Tribunale, anche mantenendo la pena complessivamente inflitta in primo grado, giungerebbe a dichiarare la responsabilità penale per il reato ex art. 337 cod. pen., più grave di quello riconosciuto in quella sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La qualificazione giuridica delle condotte da parte della Corte di appello risulta corretta così come corretta è la esclusione di un assorbimento del reato di oltraggio in quello di resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, il reato di oltraggio, previsto dall'art. 341-bis cod. pen., non è assorbito ma concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche quando la condotta offensiva mira a contrastare l'azione del pubblico ufficiale, perché la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769).

2. Tuttavia, come dedotto dalla difesa dell'imputato, il fatto per il quale la Corte di appello ha trasmesso gli atti al Tribunale ex art. 604, comma 1, cod. pen. non è un fatto nuovo perché corrisponde a una frazione dello stesso fatto già descritto nel capo di imputazione. Pertanto, la Corte non avrebbe dovuto annullare la sentenza ex art. 604, comma 1, cod. proc. pen., ma, procedendo ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. avrebbe potuto riqualificare la parte del fatto in cui ha ravvisato una condotta sussumibile sotto l'art. 337 cod. pen., fermo restando il limite, non essendovi stato ricorso del Pubblico ministero, costituito dal non poter superare la pena inflitta nel primo grado di giudizio.

Tuttavia, nel caso in esame, un ulteriore limite deriva dal fatto che essendo già decorso, al momento della pronuncia della Corte di appello, il termine per la prescrizione del reato di oltraggio ma non ancora quello relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, la riqualificazione della condotta ex art. 337 cod. pen. comporterebbe illegittimamente un effetto deteriore per l'imputato nonostante l'assenza di una impugnazione da parte del Pubblico ministero e, inoltre, contrastante con il principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU e con il diritto di difesa (Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Borselli, Rv. 277087).

Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 1/07/2021. Il ConsicJre estensore Il Presidente Angelo Qlstanzo Renato Bricc