Sentenza — n. 33926/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bellomo Bruno nato a Messina il 11/07/1959 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al gip di Enna udito il difensore Antonino Favazzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 336 cod. pen; Sentenza — n. 33926/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bellomo Bruno nato a Messina il 11/07/1959 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al gip di Enna udito il difensore Antonino Favazzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bellomo Bruno nato a Messina il 11/07/1959 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al gip di Enna udito il difensore Antonino Favazzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 13 gennaio 2021 ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Enna del 5 febbraio 2020 che condannava Bruno Bellomo per il reato di cui all'articolo 336 cod. pen. disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice. La Corte di appello rilevava: - emesso decreto di penale per il reato in contestazione, il 7 ottobre 2015, il difensore dell'imputato proponeva opposizione, chiedendo la ammissione alla messa alla prova. - Il 7 dicembre 2015 il giudice per le indagini preliminari disponeva il giudizio immediato non decidendo sulla richiesta di messa alla prova. - Il difensore reiterava l'istanza di messa alla prova all'udienza dibattimentale del 30 novembre 2016; il Tribunale, quindi, ammetteva l'imputato alla messa alla prova. - Il medesimo Tribunale successivamente revocava l'ammissione alla messa alla prova e procedeva al dibattimento. - La Corte di appello riteneva la assenza di motivazione e, quindi la nullità della sentenza di condanna. - La Corte, inoltre, riteneva doversi riprendere il processo dal momento di compimento dell'atto nullo, ovvero al momento in cui era stata emessa l'ordinanza di revoca della ammissione alla messa alla prova.
Perciò disponeva il rinvio al Tribunale Il difensore propone ricorso fondato su un unico motivo con il quale rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione per essere stati trasmessi gli atti al Tribunale e non al gip. Sostiene che il giudice di rinvio non andava individuato nel Tribunale monocratico bensì nel gip essendo stata formulata la iniziale richiesta di messa alla prova con l'opposizione decreto penale di condanna. Il procuratore generale ha chiesto raccoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
L'unica questione riguarda la fase cui deve tornare il processo dopo l'annullamento della sentenza di condanna per la revoca indebita della ammissione alla messa alla prova. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il processo dovesse riprendere davanti al giudice del Tribunale che, dopo la ammissione della messa alla prova, l'aveva indebitamente revocata; questo era l'atto che aveva comportato la nullità dell'attività successiva. Nessuna ragione, invece, giustifica la trasmissione al giudice per le indagini preliminari non essendo stata impugnata la sua decisione di procedere a giudizio immediato e diniego di ammissione alla messa alla prova.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Roma„ così deciso il 10 luglio 2021 il Cons liere estensore il Presidente Pierl u iii i 1& Stefano Renato Giuseppe Br