Sentenza — n. 33786/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabio Benedetti per il reato di cui agli artt. 74, d.P.R. 309/1990 e 416-bis1, cod. pen.. Sono in atti due ricorsi. 2.1. L'avvocato Sandro Marcheselli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari che il Tribunale ha ricostruito avallando, e reiterando, le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari e, quindi valorizzando dati di personalità (i precedenti penali), la gravità dei fatti e addirittura la supposizione che l'indagato viva con i proventi di reati. Non sono state, invece, esaminati i rilievi difensivi che investivano la insussistenza di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione di reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 33786/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né il Collegio ha esaminato le dichiarazioni del Pugliese (che ha indicato il ricorrente come un indipendente) e che - nell'interrogatorio del 7 dicembre 2018- lo collocava come un soggetto autonomo nel territorio di Cisterna di Latina ove il Travali voleva espandersi. Le dichiarazioni dei collaboratori non sono riscontrate da elementi esterni né possono ritenersi tra loro riscontrate perché non sovrapponibili. Denuncia, infine, la diversità del metro di valutazione degli elementi raccolti rispetto alla posizione di altro coindagato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Benedetti Fabio, nato a Velletri il 2/12/1975 avverso l'ordinanza del 4/3/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti i difensori del ricorrente, avvocato Sandro Marcheselli e avvocato Carlotta Nicotera che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabio Benedetti per il reato di cui agli artt. 74, d.P.R. 309/1990 e 416-bis1, cod. pen..
2. Sono in atti due ricorsi. 2.1. L'avvocato Sandro Marcheselli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari che il Tribunale ha ricostruito avallando, e reiterando, le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari e, quindi valorizzando dati di personalità (i precedenti penali), la gravità dei fatti e addirittura la supposizione che l'indagato viva con i proventi di reati. Non sono state, invece, esaminati i rilievi difensivi che investivano la insussistenza di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione di reati.
L'indagato, infatti, è stato detenuto dal 12 maggio 2016 e, dal 18 marzo 2020, è stato ammesso al regime di detenzioni domiciliare, circostanza, questa, idonea ad infirmare il giudizio di attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce delle motivazioni con le quali il Tribunale di L'Aquila lo ammetteva al regime di detenzione domiciliare. Né il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla proporzionalità della misura applicata alla luce della lunga detenzione del regime di detenzione domiciliare durante il quale non ha dato adito a rilievi di sorta. 2.2.
L'avvocato Pietro Nicotera denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e di configurabilità del reato: la motivazione del Tribunale è apparente e non esamina seriamente il profilo di credibilità soggettiva dei dichiaranti e illogica e carente nella ricostruzione del ruolo del ricorrente nel sodalizio criminale soprattutto ove si rifletta che, nell'ambito delle indagini protrattesi sulle associazioni operanti nell'agro Pontino e ricostruite anche sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori, culminate in una recente sentenza della Corte di appello di Roma che ha qualificato i fatti come delitto di cui agli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, e che non registrano l'intervento nelle attività illecite dell'odierno ricorrente.
Il Tribunale non ha esaminato la memoria difensiva prodotta dalla difesa; ha ricostruito il giudizio di attendibilità dei dichiaranti sulla base della loro ricostruzione di una risalente associazione ma in assenza di riscontri sulla posizione del ricorrente che pure ha confermato l'incontro, riferito dal Riccardo, ma anche il litigo con questi avuto in un bar di Latina. E' del tutto avulso dalla riconducibilità all'odierno ricorrente anche il riferimento ad un ulteriore episodio (accaduto in Benevento, l'omicidio di Cosimo Nizza) sulla cui ricostruzione si è attardata l'ordinanza impugnata ma omettendo di analizzare la circostanza che Agostino Riccardo si sarebbe accordato con altro soggetto detenuto per accreditarsi come collaboratore di giustizia, accordo che potrebbe essere stato convenuto anche con Pugliese.
Né il Collegio ha esaminato le dichiarazioni del Pugliese (che ha indicato il ricorrente come un indipendente) e che - nell'interrogatorio del 7 dicembre 2018- lo collocava come un soggetto autonomo nel territorio di Cisterna di Latina ove il Travali voleva espandersi. Le dichiarazioni dei collaboratori non sono riscontrate da elementi esterni né possono ritenersi tra loro riscontrate perché non sovrapponibili. Denuncia, infine, la diversità del metro di valutazione degli elementi raccolti rispetto alla posizione di altro coindagato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. I restanti motivi di ricorso sono, invece, generici e manifestamente infondati. L'indagato è stato individuato come partecipe dell'associazione organizzata da Angelo Travali perché gestiva una piazza di spaccio nel comune di Cisterna di Latina ovvero vendeva direttamente agli acquirenti la droga fornitagli dal Travali e dai congiunti di questi, raccogliendo il denaro provento dello spaccio e consegnandolo periodicamente al Travali. I gravi indizi di colpevolezza sono stati individuati nelle dichiarazioni rese da Renato Pugliese e Agostino Riccardo.
Entrambi i dichiaranti - a propria volta stabilmente inseriti nella rete di vendita del Travali e dei congiunti- hanno indicato il ricorrente come inserito nella rete di pusher che ricevevano stabilmente droga dal Travali (anche a credito ovvero con il sistema del pagamento differito, dopo la vendita). In particolare, Agostino Riccardo riferiva di avere conosciuto il ricorrente in occasione della consegna del pagamento di una consistente partita di cocaina già consegnata al Benedetti. Ha superato il Tribunale l'apparente contraddizione del racconto di Pugliese (che si era riferito al ricorrente come a una persona indipendente) dal momento che le modalità e frequenza delle forniture fanno, invece, ritenere che questi fosse stabilmente inserito nel sodalizio tanto che lo stesso Pugliese lo collocava tra le persone che "ruotavano giornalmente intorno al Travali".
Le censure difensive sintetizzate nel ritenuto in fatto non si confrontano, soffermandosi su marginali discrasie, con il giudizio di credibilità dei dichiaranti e attendibilità delle loro dichiarazioni formulato dal Tribunale e che ha trovato riscontro anche nelle condanne a carico dei coimputati e con le ragionevoli conclusioni raggiunte nell'ordinanza impugnata valorizzando la convergenza del racconto sul ruolo svolto dall'indagato nella gestione della piazza di spaccio di Cisterna di Latina. Come noto, la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto e la indicazione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento dei fini del sodalizio, concretano i gravi indizi di colpevolezza adeguati e sufficienti ai fini dell'applicazione della misura (cfr. ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4087 del 06/02/2018, Sacco, Rv. 275164).
2. Sono, invece, fondati ì rilievi sulla sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura applicata ai fini di prevenzione. I negativi e allarmanti precedenti penali del Benedetti; la circostanza che sia gravato della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; la gravità e reiterazione delle condotte di spaccio e la solidità della condotta di partecipazione che l'indagato realizzava gestendo la piazza di spaccio di Cisterna di Latina confermano - nella prospettazione del Tribunale - il giudizio di pericolosità dell'indagato, presunta in ragione del titolo di reato che non è smentita né attenuata dal periodo di detenzione domiciliare scontato dal Benedetti senza dare luogo a rilievi di sorta e valorizzato dalla difesa.
Le argomentazioni del Tribunale si connotano, a questo riguardo, di genericità e astrattezza tenuto conto della distanza temporale tra l'epoca di commissione del fatto e l'emissione del titolo cautelare e, soprattutto, della circostanza che l'indagato ha scontato un lungo periodo di detenzione (a partire dal 12 giugno 2016), condizione che, come noto, è idonea a recidere il vincolo associativo in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, vincolo che, in generale, si fonda - rispetto ai reati associativi di natura mafiosa saldamente radicati sullo status personale - sul fattivo contributo operativo prestato nel contesto associativo e che, in mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi si sia interrotto in conseguenza dell'arresto, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione (Sez. 1, Sentenza n. 48643 del 10/06/2015, Arnone, Rv. 265386).
Si impone, pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, l'annullamento dell'ordinanza impugnata poiché, rifacendosi al descritto principio di diritto, il Tribunale riesamini il giudizio di pericolosità, alla stregua di indici concreti e attuali della sua permanenza e, in relazione alle eventuali esigenze cautelari, valuti l'idoneità e adeguatezza della misura da applicare per assicurarne la tutela.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale eli' del riesame di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Consigliere r