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Sentenza — n. 33785/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preventive confiscation order due to contradictory acquittal judgment regarding criminal association membership.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33785/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's partial confirmation of a preventive confiscation order against Antonio Equabile and Assunta Terracciano. The appellants argued that the lower court ignored a final acquittal judgment from 1999 regarding their alleged membership in the 'teste matte' criminal association. The court ruled that this acquittal created a decisive contradiction with the preventive measure's basis, necessitating the annulment to allow a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 17, para. 1, lett. a) of Law no. 10/2003; Art. 17, para. 1, lett. b) of Law no. 10/2003: A preventive confiscation order based on criminal association membership is invalid if a final acquittal judgment exists regarding that same membership, as the acquittal negates the subjective prerequisite for the measure.

Parole chiave

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preventive confiscation criminal association contradictory acquittal judicial contradiction subjective prerequisite final judgment annulment of order beni di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17, para. 1, lett. a) of Law no. 10/2003
Art. 17, para. 1, lett. b) of Law no. 10/2003

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019
Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.Equabile Antonio, nato a Napoli il 13 settembre 1955 2. Terracciano Assunta, nata a Napoli il 24 luglio 1957 avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli del 19 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Delia Cardia, che ha chiesto la reiezione dei ricorsi RITENUTO IN FATTO.

1. Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dato parziale conferma alla confisca di prevenzione disposta dal Tribunale locale in danno di Antonio Equabile, limitando l'ablazione resa in primo grado solo ad alcune delle utilità considerate dal provvedimento appellato e in particolare all'immobile sito in Napoli, al Vico Grotta Mastrodatti, 16, acquistato, nel 1993, dalla moglie del proposto Assunta Terracciano in regime di comunione legale dei beni, nonché a quello, acquistato dai due coniugi nel 2004, sito nel medesimo vico, al civico 18.

Per il resto è stata disposta la restituzione dei beni confiscati con il decreto appellato. 2.La Corte di appello, dopo aver evidenziato che l'Equabile era stato sottoposto a misura di prevenzione personale con decreto del Tribunale di Napoli del 2004, ha precisato che in quel provvedimento la pericolosità del proposto era stata motivata in ragione della abituale dedizione a traffici delittuosi nonché della sua abitudine a vivere almeno in parte con i proventi dell'attività delittuosa allo stesso ascrivibile; che il citato provvedimento emarginava anche profili di pericolosità qualificata ascrivibili all'Equabile ( per aver fatto parte dell'associazione di matrice camorristica denominata "teste matte" dal 1993 al 1995) non riportati a fondamento della misura applicata perché, in quel determinato frangente, non più attuali ( in ragione della rilevata estinzione del consorzio criminale di riferimento); che successivamente a tale periodo emergeva con immediatezza la pericolosità qualificata dell'Equabile (perché appartenente del clan Terracciano) quantomeno sino al 2006, aspetto cristallizzato dal giudicato penale caduto sulla condanna in tal senso resa dalla Corte di appello di Napoli del 10 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 3 aprile 2013.

Ciò precisato la Corte territoriale ha poi rimarcato che gli estremi della pericolosità sociale generica ascritta al ricorrente a fondamento della confisca disposta per gli acquisti operati dal proposto e dalla terza interessata Assunta Terracciano prima del 1993 non potevano sostenere l'ablazione alla luce della sentenza n. 24 del 2019 della Corte territoriale; che, quanto agli acquisti successivi, legati alla pericolosità qualificata del proposto, andava confermata la confisca limitatamente a quello operato nel 1993 dalla Terracciano (in regime di comunione dei beni), sulla base della verifica di pericolosità, seppur non attuale all'epoca, conclamata dal decreto del 2004, fondata sulla base delle valutazioni contenute nella sentenza di condanna del proposto della Corte di appello di Napoli del 25 maggio 1999; che parimenti andava confermata l'ablazione del cespite acquistato nel 2004 dal proposto e dalla Terracciano, in correlazione al periodo di pericolosità qualificata legata alla appartenenza al clan Terracciano. 3.Avverso il detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia il proposto e la terza interessata.

Si lamenta violazione di legge avuto riguardo al tema della perimetrazione temporale della relativa pericolosità. Il decreto del 2004 escludeva la pericolosità sociale qualificata del ricorrente. La Corte territoriale, malgrado l'irrevocabilità di tale valutazione, dando luogo ad una inammissibile reformatio in peius ha ritenuto di arrivare ad una valutazione difforme, trascurando anche di considerare che la Sentenza della Corte di appello del 25 maggio 1999, evocata anche dal provvedimento impugnato, aveva mandato assolto il Terracciano dalla relativa imputazione associativa, escludendo dunque in radice ogni possibile fondamento della ritenuta pericolosità qualificata per quel determinato frangente temporale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2. Il tenore dell'unico motivo di ricorso, filtrato dalla portata complessiva del provvedimento impugnato, porta a ritenere che il devoluto alla Corte riguardi unicamente la confisca del bene intestato alla Terracciano acquistato da quest'ultima, in regime di comunione legale dei beni con il proposto, nel 1993. L'altro cespite confiscato, legato, sul piano della relativa correlazione temporale, alla pericolosità qualificata del proposto, espressa dal 1995 in poi (momento del ritenuto passaggio nelle fila del clan Terracciano) deve dunque ritenersi estraneo all'impugnazione e definitivamente sottoposto ad ablazione.

3. Delimitato il devoluto, va altresì evidenziato che - a differenza di quanto si legge nel provvedimento impugnato e di quanto rivendica, in senso diametralmente opposto, la difesa - la valutazione constatativa della pericolosità qualificata contenuta nel decreto del Tribunale di Napoli del 10 marzo 2004, cui non ha fatto seguito l'applicazione della misura personale a tale titolo per la riscontrata carenza del requisito della attualità, non ha assunto, rispetto all'odierna regiudicanda, alcuna forza vincolante. E ciò sotto qualsivoglia versante: non vincola infatti il proposto, che non aveva interesse ad impugnarne in parte qua il portato decisorio, in assenza dell'accoglimento della richiesta di misura personale sotto questo profilo, cosi che, su questo piano, non può ritenersi che si sia formato alcun giudicato, pur nella accezione fluida che ne connota il tenore nella materia delle misure di prevenzione; al contempo, non impedisce oggi una nuova valutazione del medesimo dato ai fini della applicazione della misura reale, così come ha ritenuto fare la Corte territoriale nel caso, attesa l'incontroversa applicabilità dell'ablazione anche in assenza del profilo relativo all'attualità della relativa pericolosità.

4. Ciò precisato, va rimarcato che rispetto alla valutazione di pericolosità temporalmente rapportata in relazione a detto acquisto, fatta coincidere, nel ritenere della Corte territoriale, con l'appartenenza dell'imputato al clan delle " teste matte" nel periodo compreso tra il 1993 e il 1995, non può non evidenziarsi che il dato conclamato nel citato provvedimento del 2004, al quale si è appoggiata la decisione in contestazione, entra in apparente contraddizione con la sentenza, del 25 maggio 1999, della Corte di appello di Napoli, allegata al ricorso, in forza della quale il proposto, con riguardo alla medesima struttura associativa, è stato mandato assolto. 5.All'evidenza tale contraddittorietà inficia in radice il portato della motivazione spesa con la sentenza impugnata e impone l'annullamento della stessa per la decisività dell'argomento messo in crisi dal ricorso, diretto a mettere in discussione il profilo soggettivo della misura reale contestata al fine seguendo il medesimo assunto logico tracciato dal provvedimento impugnato. 5.1.

A differenza di quanto emarginato dalla Procura generale nella requisitoria scritta, il provvedimento impugnato, infatti, non tiene in alcun modo conto del giudicato caduto su tale giudizio di responsabilità, in linea di principio indiscutibilmente rilevante, in caso di coincidenza temporale delle relative condotte partecipative. Più precisamente, a fronte di una siffatta decisione di segno opposto, il provvedimento impugnato non reca alcuna argomentazione destinata a mettere in evidenza tutte quelle ragioni che, a fronte di un siffatto contrasto valutativo, possono giustificare un diverso apprezzamento degli stessi elementi in fatto in sede di prevenzione, alla luce della diversa grammatica probatoria e del differente oggetto che connota le due parallele realtà procedimentali, sempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Rv. 277908;Sez. 2, n. 31549 del 06/06/201 9, Rv. 277225). 4.2.Di più.

Attraverso un percorso argomentativo per il vero non immediatamente intellegibile, il provvedimento impugnato pare entrare in immediato conflitto con il portato di tale statuizione assolutoria, laddove, con una formula a dir poco equivoca ( si veda l'ultimo capoverso di pagina 6), sembra validare l'ipotesi in forza della quale le emergenze attestate dal più volte citato decreto del 2004 in ordine alla appartenenza del proposto al clan delle "teste matte" nel citato ambito temporale, avrebbero trovato conferma nelle sentenze penali di condanna rese dal Tribunale ( il 2 marzo 1998) e dalla Corte territoriale locale (con la più volte citata sentenza del 25 maggio 1999)nel parallelo processo penale: aspetto, per quanto già detto, apparentemente smentito dalla produzione allegata al ricorso.

5. Ne consegue che, alla luce delle evidenziate, decisive, carenze e incongruenze motivazionali, destinate ad incidere radicalmente sul giudizio di riscontrata sussistenza di uno dei presupposti fondanti la misura reale contestata, si impone in coerenza l'annullamento della decisione impugnata per consentire al giudice del rinvio di colmare í vuoti e le incertezze valutative emerse all'esito del presente scrutinio rescindente.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente all'immobile di Vico Grotta Mastrodatti, 16, di cui al numero 3 del decreto del Tribunale di Napoli del 26/11/2019. Rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 6/07/2021. Il Consigliere e