Sentenza — n. 33784/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano, nell'ambito del procedimento per l'esecuzione del MAE a fini processuali del ricorrente su domanda della Autorità Giudiziaria della Slovacchia, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere per consentire la consegna del Dragic allo Stato membro di emissione La Corte di appello, sul rilievo che la misura cautelare è necessaria per dare esecuzione alla consegna, dopo la intervenuta irrevocabilità della sentenza favorevole all'esecuzione del MAE, ha richiamato l'orientamento di legittimità (Sez. 6, n.32 del 14/11/2007, Marchesi, Rv. 238093) secondo cui in questa fase l'applicazione della custodia cautelare può essere ripristinata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 23, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33784/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di Dragic Darko, il difensore ha proposto riesame riqualificato dal Tribunale come ricorso per cassazione, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia l'assenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 23, comma 5, I. n. 69/205, sul rilievo che una volta scaduto il termine di dieci giorni dall'intervenuta esecutività della sentenza con cui è stata disposta la consegna, la misura non può essere più reiterata, essendo diverso il caso considerato nel precedente di legittimità richiamato nell'impugnata ordinanza.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dragic Darko, nato in Bosnia-Erzegovina il 21/09/1984 avverso la ordinanza del 29/04/2021 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano, nell'ambito del procedimento per l'esecuzione del MAE a fini processuali del ricorrente su domanda della Autorità Giudiziaria della Slovacchia, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere per consentire la consegna del Dragic allo Stato membro di emissione La Corte di appello, sul rilievo che la misura cautelare è necessaria per dare esecuzione alla consegna, dopo la intervenuta irrevocabilità della sentenza favorevole all'esecuzione del MAE, ha richiamato l'orientamento di legittimità (Sez. 6, n.32 del 14/11/2007, Marchesi, Rv. 238093) secondo cui in questa fase l'applicazione della custodia cautelare può essere ripristinata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 23, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69.
2. Nell'interesse di Dragic Darko, il difensore ha proposto riesame riqualificato dal Tribunale come ricorso per cassazione, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia l'assenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 23, comma 5, I. n. 69/205, sul rilievo che una volta scaduto il termine di dieci giorni dall'intervenuta esecutività della sentenza con cui è stata disposta la consegna, la misura non può essere più reiterata, essendo diverso il caso considerato nel precedente di legittimità richiamato nell'impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve preliminarmente rilevare la sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso conseguente alla intervenuta esecuzione del MAE con l'avvenuta consegna del Dragic in data 7 maggio 2021 Dalle informazioni inviate dall'Istituto penitenziario in cui il Dragic si trovava detenuto si evince che il predetto è stato estradato il giorno 7 maggio del corrente anno. La conseguente perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta dalla Corte di appello di Milano in data 29 aprile 2021 in funzione dell'esecuzione della consegna all'Autorità Giudiziaria Slovacca, determina il venir meno dell'interesse del ricorrente rispetto alla dedotta illegittimità della predetta misura cautelare, non potendo conseguire alcun utile effetto da una pronuncia in merito alla dedotta questione afferente la validità del titolo cautelare emesso nei suoi confronti, non essendo più efficace ed essendo il ricorrente stato consegnato allo Stato estero per l'esecuzione del MAE.
Si deve richiamare il consolidato orientamento di legittimità in tema di estradizione ( ma valido anche in materia di MAE I secondo cui l'interesse all'impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251691), non sussistendo, in forza dell'intervenuta sentenza favorevole alla estradizione, un interesse concreto ed attuale alla verifica della sussistenza dei presupposti che hanno legittimato la privazione della libertà personale, tenuto conto che, anche ai fini dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione la sentenza irrevocabile di esecuzione ha ormai cristallizzato la sussistenza delle specifiche condizioni che legittimavano l'applicazione della misura custodiale (e, cioè, le "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione"), con la conseguenza che la detenzione subita in vista della estradizione non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4407 del 15/09/2017, Sanchez, Rv. 271057).
Non configurando la causa di inammissibilità sopravvenuta una causa di soccombenza, la relativa declaratoria non comporta la condanna del ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento e né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma il giorno 2 luglio