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Ordinanza — n. 33783/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33783/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33783/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte, rilevato che nel dispositivo della sentenza indicata in epigrafe con la quale era dichiarata la inammissibilità del ricorso della parte pubblica quest'ultima è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria; ritenuto che tale condanna è stata disposta per mero errore materiale, essendo prevista dalla legge esclusivamente nei confronti della parte privata; ritenuto quindi di dover procedere ex art. 130 cod. proc. pen. come da dispositivo, PQM Dispone procedersi alla correzione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta, pubblicata il 23 febbraio 2021 nel procedimento contro Sìngh Ranjit, nel senso che le parole "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende" sono eliminate. Dispone procedersi ad annotazione sull'originale dell'atto. Roma, così deciso il 1° luglio 2021 il Cqns re estensore il Presidente Pi ATO IN CANCELLE nato Giuseppe B

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33783/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 130 cod. proc. pen. come da dispositivo, PQM Dispone procedersi alla correzione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta, pubblicata il 23 febbraio 2021 nel procedimento contro Sìngh Ranjit, nel senso che le parole "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende" sono eliminate. Dispone procedersi ad annotazione sull'originale dell'atto. Roma, così deciso il 1° luglio 2021 il Cqns re estensore il Presidente Pi ATO IN CANCELLE nato Giuseppe B

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato sanzioni pecuniarie risarcimento per errore giudiziario indennizzo del difensore d'ufficio rettifiche finanziarie ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di: Singh Ranjit nato il 08/08/1962 avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte di cassazione udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano sentite le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto procedersi alla correzione di errore materiale

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che nel dispositivo della sentenza indicata in epigrafe con la quale era dichiarata la inammissibilità del ricorso della parte pubblica quest'ultima è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria; ritenuto che tale condanna è stata disposta per mero errore materiale, essendo prevista dalla legge esclusivamente nei confronti della parte privata; ritenuto quindi di dover procedere ex art. 130 cod. proc. pen. come da dispositivo, PQM Dispone procedersi alla correzione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta, pubblicata il 23 febbraio 2021 nel procedimento contro Sìngh Ranjit, nel senso che le parole "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende" sono eliminate. Dispone procedersi ad annotazione sull'originale dell'atto. Roma, così deciso il 1° luglio 2021 il Cqns re estensore il Presidente Pi ATO IN CANCELLE nato Giuseppe B