Sentenza — n. 33782/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carpino Valerio nato a Crotone il 16/12/1994 avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le richieste del difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33782/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di tali carenze della motivazione, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati da parte del Tribunale del riesame di Catanzaro che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali alla luce dei principi di diritto sopra riportati. Devono, inoltre, essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carpino Valerio nato a Crotone il 16/12/1994 avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le richieste del difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Valerio Carpino avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 63) ed a taluni reati fine in tema di detenzione di sostanze stupefacenti (capi 70 e 75) e di armi (capi 81 e 82). Al Carpino è contestata la partecipazione all'associazione finalizzata alla commissione dei delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata dalla disponibilità di armi, in quanto, in attuazione delle direttive dei promotori (individuati in Rocco Mannolo e Giuliano Mannolo), avrebbe provveduto all'occultamento della sostanza stupefacente e delle armi, tramite il loro interramento in terreni incolti (condotte specificamente contestate ai capi 70, 75, 81 e 82).
2. Ha proposto ricorso per cassazione Valerio Carpino articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta gravità degli indizi di colpevolezza del reato associativo, in quanto desunta dal Tribunale sulla sola base delle condotte ascritte in relazione ai reati fine, senza attribuire rilevanza, oltre al rapporto lavorativo tra il ricorrente e Fabio Mannolo, al fatto che lo stesso non compare tra gli interlocutori nelle conversazioni intercettate né il suo nome è stato menzionato dai collaboratori di giustizia.
Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 70 (illecita detenzione di grammi 73,5 cocaina e di grammi 31,00 di eroina occultati in via Corea del Sud, in loc. San Leonardo di Cutro). La partecipazione del ricorrente è stata desunta dal fatto che lo stesso si sarebbe recato nel luogo del rinvenimento della sostanza stupefacente e che tale condotta non avrebbe altra giustificazione se non nella ricerca della droga ivi occultata.
In realtà, il ricorrente si è limitato ad accompagnare sul posto Fabio Mannolo, condotta che, di per sé, non può essere letta quale contributo, morale o materiale, alla detenzione della sostanza. Con il terzo motivo di ricorso deduce analoghi vizi di violazione di legge e di motivazione sulla gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 75 (detenzione, in concorso con Francesco Mannolo, di cocaina ed eroina, occultate in un terreno incolto all'interno di un secchio bianco e di un bidone verde). Gli elementi indiziari riferibili al Carpino attengono al solo contenuto del secchio bianco rinvenuto sotto il ponte della SS 106, che conteneva due scatole di munizioni, una con cartucce cal. 22 e l'altra con cartucce cal. 7,65, e non sostanza stupefacente.Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alle argomentazioni addotte a fondamento della scelta della misura custodiale in luogo di quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le censure articolate dal ricorrente con i primi tre motivi di ricorso sono fondate e meritano accoglimento con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso.
2. Secondo la costante lezione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, "In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art.273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza" (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli. Rv. 278242; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 - 02).
3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali coordinate ermeneutiche nel valutare la gravità del quadro indiziario a carico del Carpino sia in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso contestato al capo 63) che in merito al suo contributo alla commissione dei reati contestati ai capi 70) e 75). Quanto alla partecipazione al sodalizio criminoso, la cui esistenza non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente, appaiono fondate le censure in merito alla mancanza di un carattere individualizzante degli elementi indiziari desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni.
Invero, nessuno dei collaboratori di giustizia menziona il ricorrente tra i partecipi al sodalizio. Ciò nonostante uno di questi, Dante Mannolo, sia anche un membro della famiglia intorno alla quale si struttura e consolida l'associazione. Né tantomeno lo stesso ha partecipato o è stato in qualche modo citato nelle conversazioni intercettate.Gli unici elementi dotati di una effettiva valenza individualizzante sono, dunque, gli stessi da cui è stata desunta la partecipazione del ricorrente ai reati fine contestati ai capi 70), 75), 81) e 82).
Un siffatto percorso argomentativo, ove confortato dalla gravità del quadro indiziario in ordine ai reati fine, appare in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06;
Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde, infatti, dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand Rv. 257800).
Nondimeno, è indispensabile che siffatta condotta, per le sue connotazioni, sia in grado di attestare, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risulti compiuta con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014 - dep. 04/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 3.1 Rileva, tuttavia, il Collegio che, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito esposte in merito al quadro indiziario concernente i reati di cui ai capi 70) e 75), la motivazione concernente la partecipazione del Carpino al reato associativo, oltre che a tali reati, non appare sufficiente a rivelarne, secondo il paradigma della qualificata probabilità, un ruolo funzionale al sodalizio criminoso, connotato dalle caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Quanto al reato di cui al capo 70), risulta fondata la censura del ricorrente che ha dedotto la carenza di un adeguato apparato argomentativo in merito alla gravità del quadro indiziario, atteso che la presenza del Carpino sul luogo ove era stata precedentemente rinvenuta la sostanza stupefacente poteva trovare un'alternativa giustificazione nel suo rapporto di lavoro con Fabio Mannolo. Risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata che a seguito del rinvenimento tra le abitazioni a ridosso della spiaggia di San Leonardo di Cutro di un contenitore di plastica contenente 73,5 grammi di cocaina e 31,00 grammi di eroina (risultata, secondo le dichiarazioni di Dante Mannolo, una modalità tipica di occultamento della sostanza stupefacente da parte del sodalizio criminoso), la polizia giudiziaria predisponeva un servizio di osservazione.
Le telecamere di sorveglianza installate sul posto avevano, infatti, già ripreso i Mannolo raggiungere tali luoghi dopo essere stati contattati da diverse persone. In particolare, la sostanza stupefacente veniva rinvenuta proprio nel luogo ove, il precedente 30 aprile 2019, si era recato Giuliano Mannolo in occasione della cessione di sostanza stupefacente «a due soggetti di Catanzaro». Risulta, ancora, che i Mannolo, avvedutisi dell'ammanco della sostanza (precedentemente rinvenuta dalla polizia giudiziaria), avviavano un'attività di ricerca nella quale sarebbero stati coinvolti anche il ricorrente ed il padre.
L'ordinanza impugnata, facendo proprie le considerazioni già espresse nell'ordinanza genetica, ha ritenuto che tali elementi connotino di gravità il quadro indiziario a carico del Carpino, visto raggiungere il luogo, al pari di Fabio e Giuliano Mannolo, Natale Ribecco ed Emanuel Ribecco, non essendo stata fornita «una spiegazione alternativa che potesse ricondurre i movimenti registrati dalle telecamere ad altre ragioni.» Il ricorrente, oltre a contestare la presenza sul posto del padre, ha dedotto che gli elementi valorizzati dal Tribunale non considerano che la condotta materialmente tenuta si è risolta, non nella ricerca della sostanza stupefacente, bensì nell'accompagnare sul posto Fabio Mannolo, al quale è legato da un rapporto lavorativo, e nel riportarlo a casa.
L'ordinanza impugnata non si confronta con tali deduzioni difensive, risultanti, quanto alla condotta materialmente tenuta dal Carpino, dalla stessa ordinanza genetica in cui si legge che il Carpino è stato visto arrivare sul posto a bordo della sua auto in compagnia di Fabio Mannolo per poi allontanarsi, una volta fatto scendere quest'ultimo che si attivava nella ricerca della sostanza. Sempre nella medesima ordinanza genetica, si legge che il Carpino ritornava successivamente sul posto a riprendere il Mannolo. Analogo deficit argomentativo connota anche la motivazione relativa alla consistenza del quadro indiziario in merito al reato di cui al capo 75) in cui si contesta il concorso nell'illecita detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta occultata in un terreno all'interno di un secchio di colore bianco e di un bidone di colore verde.
Sul punto la stessa ordinanza impugnata riferisce che il Carpino era stato visto interrare il secchio di colore bianco, unitamente a Fabio Mannolo, sotto il ponte della SS 106; che in tale secchio vi erano due scatole di cartucce; che, a distanza di un metro circa, veniva rinvenuto un contenitore di vetro trasparente contenente due involucri di sostanza stupefacente (rispettivamente, grammi 4,5 di cocaina e grammi 0,8 di eroina); sul posto veniva, infine, rinvenuta una tanica di colore verde, interrata, con all'interno tre involucri di colore nero, contrassegnati con un pennarello di colore bianco (secondo le modalità di confezionamento usualmente adottate dal gruppo), contenenti cocaina e riconducibili a Rocco Mannolo.
Dall'ordinanza genetica risulta, infatti, che le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso in precedenza il solo Rocco Mannolo "armeggiare" con il bidone verde in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente. Come argomentato dal ricorrente, manca, dunque, nell'ordinanza impugnata un adeguato apparato argomentativo che consenta di ravvisare un grave quadro indiziario a carico del ricorrente in merito alla detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta esclusivamente nel bidone di colore verde. 3.2 A fronte delle esposte lacune motivazionalii in merito alla gravità del quadro indiziario relativo ai reati di cui ai capi 70) e 75), ad avviso del Collegio si rende necessaria una rivalutazione globale della sufficienza della sola partecipazione del Carpino all'occultamento dei due fucili e delle due scatole di cartucce rinvenute nel secchio di colore bianco, sia pure secondo una metodica (l'interramento) conforme al modus operandi del sodalizio, per desumerne la partecipazione al sodalizio, e, in particolare, la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
E' stato, infatti, condivisibilmente affermato che la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand'anche di livello apicale, né dalla condivisione ideale o di intenti, essendo, invece, indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692;
Sez. 6, n. 27605 del 17/04/2012, Notarianni, Rv. 253021), cosicché risulta fondamentale rispetto alla contestazione della partecipazione associativa del ricorrente la verifica - sia pure nei termini indiziari richiesti in sede di cautela - del ruolo da questi svolto nell'ambito del consesso criminale, e che non può essere sostanziata - secondo il richiamato orientamento di legittimità - da generici rapporti o occasioni di collaborazione con soggetti, quand'anche apicali, del medesimo gruppo o dal coinvolgimento in reati fine che non esprimono sintomaticamente il contributo associativo secondo il ruolo ipotizzato dall'accusa.
4. A fronte di tali carenze della motivazione, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati da parte del Tribunale del riesame di Catanzaro che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali alla luce dei principi di diritto sopra riportati. Devono, inoltre, essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti