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Sentenza — n. 33780/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33780/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33780/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chebbi Jamel nato il 03/09/1971 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del Tribunale della Libertà di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; La Corte letto il ricorso proposto nell'interesse di gamel Chebbi avverso l'ordinanza del 17 marzo/19 marzo 2021 del Tribunale del riesame di Venezia; rilevato che il ricorso è stato proposto oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. in quanto l'ultima notifica risulta risposta il 16 aprile 2021 e il ricorso depositato il 28 aprile 2021; ritenuto quindi che vada dichiarata la inammissibilità con applicazione della sanzione pecuniaria determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P Roma, così deciso il 21 giugno 2021 il Consigliep estensore il Presi ente Pierlui rgi idelbo efan DEPOSiTATO

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33780/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 311, comma 1, cod. proc. pen. in quanto l'ultima notifica risulta risposta il 16 aprile 2021 e il ricorso depositato il 28 aprile 2021; ritenuto quindi che vada dichiarata la inammissibilità con applicazione della sanzione pecuniaria determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P Roma, così deciso il 21 giugno 2021 il Consigliep estensore il Presi ente Pierlui rgi idelbo efan DEPOSiTATO

Parole chiave

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termine processuale perentorio atto tardivo tempestività della tassazione fiscale termine suppletorio di grazia durata dell'infrazione proroga tardiva del termine
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chebbi Jamel nato il 03/09/1971 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del Tribunale della Libertà di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte letto il ricorso proposto nell'interesse di gamel Chebbi avverso l'ordinanza del 17 marzo/19 marzo 2021 del Tribunale del riesame di Venezia; rilevato che il ricorso è stato proposto oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. in quanto l'ultima notifica risulta risposta il 16 aprile 2021 e il ricorso depositato il 28 aprile 2021; ritenuto quindi che vada dichiarata la inammissibilità con applicazione della sanzione pecuniaria determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P Roma, così deciso il 21 giugno 2021 il Consigliep estensore il Presi ente Pierlui rgi idelbo efan DEPOSiTATO