Sentenza — n. 33779/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl giudice per le indagini preliminari, su richiesta proposta da Michele Gaetano Arturo Maria Scillieri e con il consenso del Pubblico Ministero, con la sentenza indicata in epigrafe applicava al predetto la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati contestatigli ai capi b) (artt. 110, 353-bis 61 nn. 2 e 9 cod. pen.) e c) (art. 110, 112, comma 1, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 358 cod. pen, art. 314 cod. pen, art. 316-bis cod. pen; Sentenza — n. 33779/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La natura pubblica della Fondazione Lombardia Film Commission, istituita per iniziativa della Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo, e Unioncamere Lombardia; lo scopo della Fondazione, rappresentato dalla promozione del territorio lombardo e dallo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel settore delle nuove tecnologie, aspetti, questi, illustrati nella contestazione in fatto e nella sentenza oggetto di ricorso, sono stati ritenuti, senza che appaiano frutto di manifesto errore delle parti e/o del giudice, elementi sintomatici della natura pubblicistica dell'ente l'Ente con la conseguenza che questo è soggetto alla disciplina del Codice degli Appalti, art. 3, parte II del d.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scillieri Michele Gaetano Arturo Maria, nato a Milano il 21/4/1963 avverso la sentenza del 26 febbraio 2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta proposta da Michele Gaetano Arturo Maria Scillieri e con il consenso del Pubblico Ministero, con la sentenza indicata in epigrafe applicava al predetto la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati contestatigli ai capi b) (artt. 110, 353-bis 61 nn. 2 e 9 cod. pen.) e c) (art. 110, 112, comma 1, n.
2) e 314 cod. pen.), reati commessi in Milano il 17 maggio e 4 dicembre 2017. Secondo le contestazioni iI ricorrente, commercialista e consulente della Fondazione Lombardia Film Commission nonché amministratore di fatto delle società Paloschi s.r.l. e Immobiliare Andromeda s.r.I., aveva turbato la procedura di selezione del contraente per l'acquisto di un immobile da adibire a sede stabile della Fondazione, culminato nell'avviso di ricerca pubblicato dall'Ente il 17 maggio 2017 concordando con Alberto Di Rubba, presidente e legale rappresentante della Fondazione, le caratteristiche dell'immobile oggetto della ricerca che venivano "ritagliate" su quelle di un immobile di proprietà della società Paloschi e, quindi, si era appropriato, attraverso la complessa operazione immobiliare allestita, del finanziamento ottenuto per il rafforzamento patrimoniale dell'Ente.
2. Con unico motivo di ricorso Michele Gaetano Arturo Maria Scillieri denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 358 cod. pen. nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in capo a Alberto Di Rubba, concorrente nel reato, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in qualità di presidente e legale rappresentante della Fondazione Lombardia Film Commission che ha natura formalmente privatistica. Sostiene che dall'erronea qualificazione giuridica dell'agente è conseguita la erronea qualificazione giuridica della condotta appropriativa, correlata alla utilizzazione per finalità diverse di sovvenzioni e finanziamenti pubblici ricevuti legittimamente, nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. che, invece, andava sussunta nel reato di cui all'art. 316-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. 2.11 Collegio ritiene condivisibile il principio di diritto secondo il quale in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842) e che siano rilevabili sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza e dunque dal testo del provvedimento impugnato, non è possibile ritenere chiaramente la insussistenza della qualificazione giuridica, quale incaricato di pubblico servizio, del Presidente della fondazione, Alberto Di Rubba, per effetto di una evidente ed immediata violazione della definizione di incaricato di pubblico servizio contenuta nell'art. 358 cod. pen. che attribuisce tale qualifica a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, fornendo poi, nel secondo comma, la definizione di pubblico servizio, inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di questa, con esclusione di attività concretizzantesi in semplici mansioni di ordine o di opera meramente materiale.
L'argomentazione del ricorrente - incentrata sulla natura privatistica della Fondazione - appare irrilevante ai fini della questione giuridica posta a fondamento della sentenza impugnata che si muove nella linea interpretativa tracciata dalla pacifica interpretazione di questa Corte in cui si è affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una struttura privatistica (nel caso una società per azioni) possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez. 6, Sentenza n. 45908 del 16/10/2013, Bellinazzo, Rv. 257384) con la precisazione che, in tal caso, deve essere verificato che concretamente le specifiche attività e compiti dell'agente ricadono nell'ambito dell'attività pubblicistica svolta dall'ente (Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019, Romeo Gestioni, Rv. 278196).
La natura pubblica della Fondazione Lombardia Film Commission, istituita per iniziativa della Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo, e Unioncamere Lombardia; lo scopo della Fondazione, rappresentato dalla promozione del territorio lombardo e dallo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel settore delle nuove tecnologie, aspetti, questi, illustrati nella contestazione in fatto e nella sentenza oggetto di ricorso, sono stati ritenuti, senza che appaiano frutto di manifesto errore delle parti e/o del giudice, elementi sintomatici della natura pubblicistica dell'ente l'Ente con la conseguenza che questo è soggetto alla disciplina del Codice degli Appalti, art. 3, parte II del d.
Lgs. 50/2016 nelle procedure di affidamento degli appalti e scelta del contraente ed è tenuto al rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità e parità di trattamento. In siffatto ambito è ricaduta la procedura oggetto di contestazione che è culminata nell'Avviso di ricerca immobiliare del 17 maggio 2017, procedura che era stata espressamente delegata al Presidente della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e che si è sviluppata, come da contestazione ascritta al capo b) della rubrica (art. 110, 353-bis cod. pen.), che non costituisce oggetto di ricorso, attraverso modalità illecite direttamente concordate attraverso il ricorrente e Albero Di Rubba, nella descritta qualità.
Da tanto la manifesta infondatezza, nei limiti innanzi delineati, del motivo di ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2021 Il Consigliere