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Sentenza — n. 33778/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33778/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33778/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 febbraio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la proroga del termine per le indagini preliminari nel procedimento penale a carico di Francesco Fimmanò, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen.. 2.Con i motivi di ricorso Francesco Fimmanò denuncia l'abnormità dell'ordinanza di proroga evidenziando che, per effetto di un provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva revocato la precedente richiesta di proroga apportandovi delle modifiche, egli non ha mai ricevuto l'originaria richiesta di proroga del termine avanzata dal pubblico ministero in data 30 dicembre 2020, sulla quale il giudice ha apposto un provvedimento di non luogo a provvedere, ma solo una sua versione, corretta, del 12 gennaio 2021 e, quindi, successiva alla scadenza del termine per le indagini preliminari previsto al 9 gennaio 2021.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, infatti, rilevarsi che l'indagato, in presenza di un provvedimento che si assume, come nel caso in esame, viziato nell'iter processuale (sia per la mancata notifica della richiesta di proroga del pubblico ministero che per il rispetto dei termini) può far valere eventuali vizi eccependoli nell'udienza preliminare al fine di far dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato.2.Da tanto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delle cassa della ammende come determinata in dispositivo.

Parole chiave

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riapertura dell'istruttoria inchiesta per appropriazione indebita procedimento d'indagine formale modifica di misure cautelari inchiesta per falsità atti sospensione dell'istruzione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fimmanò Francesco, nato a Napoli il 19/6/1968 avverso l'ordinanza del 9/2/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 febbraio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la proroga del termine per le indagini preliminari nel procedimento penale a carico di Francesco Fimmanò, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen.. 2.Con i motivi di ricorso Francesco Fimmanò denuncia l'abnormità dell'ordinanza di proroga evidenziando che, per effetto di un provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva revocato la precedente richiesta di proroga apportandovi delle modifiche, egli non ha mai ricevuto l'originaria richiesta di proroga del termine avanzata dal pubblico ministero in data 30 dicembre 2020, sulla quale il giudice ha apposto un provvedimento di non luogo a provvedere, ma solo una sua versione, corretta, del 12 gennaio 2021 e, quindi, successiva alla scadenza del termine per le indagini preliminari previsto al 9 gennaio 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile E' pacifico, sulla scorta di risalente giurisprudenza di questa Corte che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari è inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di essa neppure il ricorso per cassazione (Sez. U, Sentenza n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787). La denuncia di abnormità del provvedimento di proroga costituisce un mezzo per eludere la prevista inoppugnabilità del provvedimento. L'abnormità dell'atto processuale, quale categoria concettuale elaborata nella giurisprudenza di legittimità, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). La nozione di atto abnorme si identifica in un provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Il provvedimento impugnato risponde al modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente previsto dall'ordinamento come esercizio di un potere specifico del giudice né in senso funzionale, dal momento che non provoca una stasi processuale, caratteristica, questa, che potrebbe al più riguardare l'adozione di un provvedimento suscettibili di incidere sull'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero, paralizzandolo.

Deve, infatti, rilevarsi che l'indagato, in presenza di un provvedimento che si assume, come nel caso in esame, viziato nell'iter processuale (sia per la mancata notifica della richiesta di proroga del pubblico ministero che per il rispetto dei termini) può far valere eventuali vizi eccependoli nell'udienza preliminare al fine di far dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato.2.Da tanto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delle cassa della ammende come determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2021 Il Consigliere relatore Il Prilente Emilia Anna Gior ano GioriiI Fidelb