Sentenza — n. 33775/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona ha applicato a Mohamed Ikbal Chdimi la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e ha ordinato la confisca dell'autovettura in uso all'imputato al momento dell'arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 cod. pen; Sentenza — n. 33775/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre osservare che l'estensione, con la modifica dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. operata dalla I. 12 giugno 2003, n. 134, dell'applicabilità della confisca al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta in tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e, quindi, non solo in quelle in cui dev'essere applicata obbligatoriamente, comporta che la confisca può essere ordinata pure con riguardo alla cosa servita o destinata alla commissione del reato e perciò, in materia di stupefacenti, al veicolo usato per commettere il reato di detenzione di droga, benché la confisca non sia obbligatoria in quanto non costituisce il prezzo del reato né è cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chdimi Mohamed Ikbal nato il 20/07/1983 in Marocco avverso la sentenza del 10/11/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona ha applicato a Mohamed Ikbal Chdimi la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e ha ordinato la confisca dell'autovettura in uso all'imputato al momento dell'arresto.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Chdimi lamentando la illegalità della misura di sicurezza applicata, difettando il "collegamento stabile" con l'attività criminosa che esprima con essa un rapporto funzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre osservare che l'estensione, con la modifica dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. operata dalla I. 12 giugno 2003, n. 134, dell'applicabilità della confisca al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta in tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e, quindi, non solo in quelle in cui dev'essere applicata obbligatoriamente, comporta che la confisca può essere ordinata pure con riguardo alla cosa servita o destinata alla commissione del reato e perciò, in materia di stupefacenti, al veicolo usato per commettere il reato di detenzione di droga, benché la confisca non sia obbligatoria in quanto non costituisce il prezzo del reato né è cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato.
Tuttavia, anche in tal caso il giudice con la sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare in merito all'esercizio del suo potere discrezionale, individuando i presupposti della confisca facoltativa e indicando le ragioni che ne giustificano l'applicazione (Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr El Hank, Rv. 252591), in ragione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato.
Si richiede, infatti, per la legittimità del provvedimento, che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 34088 del 7/07/2003, Lomartire, Rv.226687).Nel caso dell'autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato.
3. Deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato corretta applicazione di tale regula iuris motivando puntualmente sul Fatto che andava ordinata la confisca, anche dell'autovettura Peugeot, già oggetto di sequestro, poiché risultava che la stessa era stata più volte utilizzata quale sede di cessione della droga e che, del resto, la sostanza stupefacente era stata occultata all'interno della bocchetta del riscaldamento; da ciò emergeva inequivocabilmente l'asservimento dell'autovettura allo scopo illecito dell'occultamento e della successiva vendita della droga, così confermando il collegamento funzionale tra il bene e i delitti commessi.
4. Il ricorrente sollecita la rivalutazione degli atti investigativi (in particolare una comunicazione all'autorità giudiziaria recante il n.ro di pagina 25 del fascicolo del Pubblico ministero, che si allega al ricorso, che non è consentita in questa sede), a fronte di una motivazione assolutamente congrua della sentenza impugnata.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm