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Sentenza — n. 33774/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33774/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33774/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cospito Santo Antonio nato a Nova Siri il 12/10/1970 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cospito Santo Antonio nato a Nova Siri il 12/10/1970 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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sospensione dell'ordine espulsione revoca dell'opposizione ritiro dell'effetto sospensivo diritto a un difensore ritiro della querela penale revoca del gratuito patrocinio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cospito Santo Antonio nato a Nova Siri il 12/10/1970 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore di Santo Antonio Cospito propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 22 febbraio 2021 che rigettava la richiesta di rescissione del giudicato in riferimento alla sentenza della Corte appello di Torino del 10 gennaio 2019 che accoglieva parzialmente il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 9 gennaio 2019 che condannava il ricorrente. A fondamento della richiesta deduce che l'imputato non aveva avuto conoscenza del procedimento per errori delle notifiche, mai a lui pervenute, non essendosi tenuto conto che aveva più volte mutato domicilio eletto.

Tali mutamenti di domicilio erano validi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte che ne afferma la irritualità, poiché comunicati mediante posta elettronica certificata. Difatti, rileva il ricorrente, lo stesso giudice aveva ritenuto tale forma di comunicazione rituale in quanto aveva utilizzato per notificare gli atti un domicilio eletto dal ricorrente facendo uso della posta elettronica certificata. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La rescissione del giudicato è ammessa quando l'interessato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Le disposizioni in tema di procedimento in assenza richiedono la acquisizione di certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione alla conoscenza stessa. Nel caso di specie è evidente che Cospito avesse conoscenza del processo: la sentenza impugnata dà atto, e sul punto nel ricorso non vi è alcuna contestazione, che l'imputato già nel corso del procedimento di primo grado più volte interloquiva direttamente con l'ufficio giudiziario, ancorché con modalità atipiche quali l'uso della posta elettronica certificata, e, soprattutto, proponeva, ancorché tardivamente, appello avverso la sentenza di primo grado.

Va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo considerate le ragioni della inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 21 giugno 2021 il Consigliqr estr sore il Pres ente Pierluigi ano Gior idelbo DE