Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33773/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33773/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33773/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, formulata da Sandro Dar, della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2016 che aveva riconosciuto il predetto responsabile, tra l'altro, di un tentativo di rapina aggravata in concorso avvenuto in Roma il 19 gennaio 2015. Tale sentenza di condanna - divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2019 - secondo l'assunto difensivo risultava in contrasto con altro giudicato che, relativo alla medesima vicenda, aveva assolto "perché il fatto non sussiste" i coimputati del Dar nel medesimo fatto-reato, giudicati separatamente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 238-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 33773/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di diverse valutazioni giudiziali su condotte poste in essere da soggetti differenti: e l'asserita "identità dei fatti storici" e la proclamata "incompatibilità" di essi non viene affatto in rilievo. Trattasi, secondo i dettami della giurisprudenza sopra riportata, di valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici, dunque di fenomeno assai diverso di contrasto di fatti storici. Nel caso di specie, vi è solo il divergente convincimento giudiziale circa la veridicità delle circostanze riferite dai vari testi nei diversi contesti processuali: variabilità di valutazione che - indotta dalla diversità del percorso processuale - non si riverbera comunque in una diversità di accertamento storico.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale tentata rapina ripudiazione commutazione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 238-bis cod. proc. pen
Non esiste infatti nessuna disciplina in ordine all'efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dar Sandro nato a Mentana il 22/11/1961 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, formulata da Sandro Dar, della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2016 che aveva riconosciuto il predetto responsabile, tra l'altro, di un tentativo di rapina aggravata in concorso avvenuto in Roma il 19 gennaio 2015. Tale sentenza di condanna - divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2019 - secondo l'assunto difensivo risultava in contrasto con altro giudicato che, relativo alla medesima vicenda, aveva assolto "perché il fatto non sussiste" i coimputati del Dar nel medesimo fatto-reato, giudicati separatamente.

In sostanza, il giudicato assolutorio aveva ritenuto che la mancata esecuzione della rapina, lungi dal configurare un tentativo punibile (e tale ritenuto nei confronti dell'odierno ricorrente dal giudicato di condanna), si palesasse quale volontaria desistenza dei soggetti agenti. La Corte di appello di Perugia non ha ravvisato alcuna oggettiva inconciliabilità fra i fatti storici affermati nelle due sentenze ed ha, conseguentemente, dichiarato inammissibile l'istanza.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Perugia, ricorre per Cassazione Sandro Dar, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo come unico motivo la carenza di motivazione con la quale è stata disattesa la richiesta di revisione. Ciò per l'esistenza - secondo il difensore - di uno stridente contrasto rilevabile tra le due sentenze, certificando l'una la mera volizione criminosa degli agenti, affermando l'altra - secondo un diverso fondamento del "fatto storico" - una piena realizzazione di condotta punibile a livello di tentativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre evidenziare il costante principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, primo comma, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze. (Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061; Sez. 1, n. 36121 del 9/06/2004, Fursov, Rv. 229531).In altre parole, la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi.

Pertanto, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi. (Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017 - dep. 10/01/2018, Boschetti, Rv. 271928). Da ciò consegue che in un processo contro altri imputati, il giudice potrà accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso con diverse modalità, o perfino che non è esistito, mancando il requisito del «medesimo imputato».

Nel nostro ordinamento processuale, in breve, non sussistono rimedi sul contrasto sostanziale di giudicati formatisi in procedimenti diversi, per imputati diversi, seppur attinenti allo stesso fatto. Non esiste infatti nessuna disciplina in ordine all'efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238-bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142;

Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986, Zuccaro, Rv. 174394). Detto altrimenti «il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici.» (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, PG in proc. Contu, Rv. 262731; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804). La revisione giova, quindi, ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (così, Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, Di Martino, Rv. 269232).

3. Alla luce dei sopra riportati principi giurisprudenziali sul problema, ne consegue l'insussistenza dei presupposti dell'invocata revisione e, dunque, la piena legittimità dell'ordinanza reiettiva in questa sede impugnata, sia pure per motivi diversi da quelli espressi nel provvedimento della Corte d'appello di Perugia. Se, insomma, l'ipotesi di assoluzione "per insussistenza del fatto" nei confronti di alcuni dei concorrenti non genera alcuna "incompatibilità" logica con la condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente (per un'ipotesi, v.

Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422), ciò è tanto più fisiologico se, come nella specie, la divergenza tra i giudicati verta sulla valutazione della condotta a rimanere quale mera ideazione ed accordo e, dunque, mero atto prodromico, ovvero ad oltrepassare la soglia, sì da integrare un principio di esecuzione dell'attività criminosa. Il fatto che la condotta di più soggetti abbia avuto riscontri valutativi differenti in ordine alla line di demarcazione tra pura attività ideativa e concreta esecuzione integrante il reato non vale di certo a rendere suscettibile di revisione la pronuncia di condanna nei confronti dell'odierno ricorrente.

Si tratta di diverse valutazioni giudiziali su condotte poste in essere da soggetti differenti: e l'asserita "identità dei fatti storici" e la proclamata "incompatibilità" di essi non viene affatto in rilievo. Trattasi, secondo i dettami della giurisprudenza sopra riportata, di valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici, dunque di fenomeno assai diverso di contrasto di fatti storici. Nel caso di specie, vi è solo il divergente convincimento giudiziale circa la veridicità delle circostanze riferite dai vari testi nei diversi contesti processuali: variabilità di valutazione che - indotta dalla diversità del percorso processuale - non si riverbera comunque in una diversità di accertamento storico.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della