Sentenza — n. 33772/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo dichiarava "non luogo a provvedere" a margine della nota di trasmissione dell'opposizione proposta dal detenuto Alessio Attanasio in quanto non proposta nelle forme stabilite dall'art. 24, comma 4, del dl. 137/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen, art. 410 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33772/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A parte l'indicazione del p.p. n. 142/2021 contenuta nella annotazione in calce alla nota di trasmissione della comunicazione proveniente dal detenuto Attanasio effettuata dalla matricola della Casa Circondariale di Novara, né lo scritto proveniente dal medesimo, né il ricorso chiariscono l'oggetto e il contenuto della opposizione che, giusto il richiamo in rubrica dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. appare afferente ad una richiesta di archiviazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Attanasio Alessio nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso il decreto del 11/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo dichiarava "non luogo a provvedere" a margine della nota di trasmissione dell'opposizione proposta dal detenuto Alessio Attanasio in quanto non proposta nelle forme stabilite dall'art. 24, comma 4, del dl. 137/2020.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Attanasio, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'abnormità dell'atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A parte l'indicazione del p.p. n. 142/2021 contenuta nella annotazione in calce alla nota di trasmissione della comunicazione proveniente dal detenuto Attanasio effettuata dalla matricola della Casa Circondariale di Novara, né lo scritto proveniente dal medesimo, né il ricorso chiariscono l'oggetto e il contenuto della opposizione che, giusto il richiamo in rubrica dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. appare afferente ad una richiesta di archiviazione.
3. A ciò deve aggiungersi che il contenuto informativo del provvedimento non appare suscettibile delle censure proposte, mentre la norma di carattere generale posta dall'art. 123 cod. proc. pen. non costituisce veicolo per proporre personalmente opposizione ex art. 410 cod. proc. pen., come pure le disposizioni introdotte con il d.l. 137/2020.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2021 Il Pres dente Giorgi F