Sentenza — n. 33771/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vargiu Daniele Onofrio nato a Cagliari il 28/04/1993 avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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Generato dall'IASentenza — n. 33771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vargiu Daniele Onofrio nato a Cagliari il 28/04/1993 avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vargiu Daniele Onofrio nato a Cagliari il 28/04/1993 avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta la sentenza del 4 marzo 2021 della Corte di appello di Cagliari che disponeva il riconoscimento del provvedimento del 12 luglio 2019 dell'Autorità amministrativa della Repubblica Federale di Germania, Stadt Belingen, che applicava a Daniele Onofrio Vargiu la sanzione amministrativa di 200 C perché, alla guida di un'autovettura, non rispettava un semaforo rosso; letto il ricorso che deduce che la parte non ha avuto conoscenza o conoscibilità del procedimento innanzi alla autorità amministrativa straniera ai fini del legittimo esercizio del diritto di difesa; letta la richiesta del procuratore generale che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha dato atto che nella certificazione ex art. 11, D.
Lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 dell'Ufficio Federale di Giustizia della Repubblica Federale Tedesca si attesta che il ricorrente è stato informato personalmente del diritto di opporsi al procedimento presentando una opposizione innanzi alla Autorità competente, limitandosi il ricorso a una deduzione generica di carenza di prova; ritenuto che la sanzione pecuniaria vada determinata nella misura di cui in dispositivo, valutate le ragioni della inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, così deciso il 21 giugno 2021 il Consiglier stensore il Pridente Pierluigi fano Giorgi Fidelbo ATO IN CAN