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Sentenza — n. 33770/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33770/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33770/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: Piccolo Antonio nato a Napoli il 14/10/1965 avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 425 cod. proc. pen, art. 51 cod. pen; Sentenza — n. 33770/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quindi la sua condotta certamente non si inseriva nella prosecuzione della attività criminale ed era scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. Si trattava di un'attività di osservazione e controllo dell'attività illecita altrui nè vi è alcuna prospettiva di sviluppo dibattimentale della ipotesi del tentativo di induzione indebita. La difesa ha presentato una memoria. Il ricorso è inammissibile. Non è chiaro quale sia la tesi di accusa dell'ufficio ricorrente contro il Piccolo, se la sua partecipazione al reato di Romano e Noli (rispetto al quale avrebbe senso discutere di agente provocatore o agente sotto copertura) o la sua induzione nei confronti di Noli perché collaborasse a "incastrare" Romano.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero revisione della sentenza penale ricorso di annullamento azione penale privata impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 425 cod. proc. pen
del Tribunale di Brescia il 16 gennaio 2020 pronunciava sentenza ex art. 425 cod. proc. pen.
art. 51 cod. pen
Quindi la sua condotta certamente non si inseriva nella prosecuzione della attività criminale ed era scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: Piccolo Antonio nato a Napoli il 14/10/1965 avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonio Piccolo luogotenente della Guardia di Finanza, era accusato di aver rivelato a Natalina Noli che era in corso un' indagine a suo carico per l'accordo corruttivo da lei posto in essere con il Luogotenente della GdF Antonio Romano e con tale Sala, così inducendo la Noli a tenere una condotta illecita che consentisse l'arresto di Romano. Tale fatto era stato configurato dal PM quale tentativo di induzione indebita ex artt. 56 e 391-quater cod. pen. Il G.u.p. del Tribunale di Brescia il 16 gennaio 2020 pronunciava sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. escludendo che la condotta di indurre Noli a promettere quanto detto costituisse reato.

Tale sentenza era impugnata dal pubblico ministero e confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 26 novembre 2020, oggetto dell'odierna impugnazione. La Corte di appello, risolvendo il tema della incertezza nella formulazione della contestazione, la interpretava nel senso che, secondo il PM, il Piccolo voleva ottenere l'accertamento della responsabilità di Romano per una vendetta personale, indipendentemente dall'essersi lo stesso fatto corrompere nell'ambito dei rapporti con l'imprenditore Sala. Ricostruiva quindi la vicenda nel senso che: l'intervento dell'imputato non si inseriva con efficacia causale nella condotta criminale di Piccolo e Noli, in quanto l'accordo corruttivo era già stato concluso; lo scopo perseguito con l'induzione della Noli a consentire di "incastrare" Romano non era quello privato della presunta vendetta bensì quello dell'adempimento di un dovere, come dimostrato dalla circostanza che il ricorrente aveva riferito ai superiori, con una specifica relazione di servizio, dei presumibili sviluppi operativi e della possibilità di procedere all'arresto del Romano a seguito del pagamento della seconda tranche della tangente.

In definitiva, secondo la Corte di merito, il G.u.p. correttamente aveva ritenuto che la vicenda potesse essere solo così ricostruita e che, in un eventuale dibattimento, non vi fosse alcuna possibilità di ulteriori arricchimenti istruttori tali da far giungere a diversa conclusione. Peraltro, le dichiarazioni valorizzate della Noli, dalle quali emergerebbe che le ragioni principali dell'agire del Piccolo consistevano nella sua vendetta nei confronti del Romano, sono in parte sue opinioni e, inoltre, la medesima testimone è palesemente incostante nelle sue dichiarazioni.

Il procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso e deduce con unico motivo la violazione di legge. Premesso che i giudici avevano considerato il Piccolo un agente provocatore, considera che il medesimo, pur dopo aver avvisato i superiori, poneva in essere di sua iniziativa condotte non scriminabili e integranti il reato contestato. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Rileva che già la Corte di appello aveva considerato che la relazione del 23 gennaio 2018 diretta ai superiori ipotizzava la successiva operazione.

Quindi la sua condotta certamente non si inseriva nella prosecuzione della attività criminale ed era scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. Si trattava di un'attività di osservazione e controllo dell'attività illecita altrui nè vi è alcuna prospettiva di sviluppo dibattimentale della ipotesi del tentativo di induzione indebita. La difesa ha presentato una memoria. Il ricorso è inammissibile. Non è chiaro quale sia la tesi di accusa dell'ufficio ricorrente contro il Piccolo, se la sua partecipazione al reato di Romano e Noli (rispetto al quale avrebbe senso discutere di agente provocatore o agente sotto copertura) o la sua induzione nei confronti di Noli perché collaborasse a "incastrare" Romano.

Che ricorra l'uno o l'altro caso, poco rileva in quanto il ricorso non tiene conto delle specifiche argomentazioni della Corte di appello; si limita a sostenere che la I. n. 146/2006, che prevede la figura dell'agente provocatore, «esclude assolutamente la singola iniziativa personale dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» e che l'imputato era animato da ansia di vendetta. Non vi è quindi una valida contestazione della ratio decidendi della Corte di appello, che era l'assenza di concretezza dell'ipotesi della vendetta, solo ipotizzata dalla Noli in base a propri apprezzamenti, e il collocarsi nell'azione nell'adempimento del dovere, dimostrato proprio dalla previa relazione ai superiori sulle attività di indagine da svolgere.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, così 5rcis il 21 giugno 2021