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Sentenza — n. 33769/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33769/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33769/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari non convalidava l'arresto di Giuseppe Placonà per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. affermando che la condotta del predetto non integrava gli estremi del predetto reato. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Castrovillari, deducendo la violazione di legge per avere il G.i.p. escluso la sussistenza dei presupposti della convalida.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 121 disp. att. cod. proc. pen, art. 381 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33769/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va poi osservato che non vengono in considerazione né la gravità dei fatti, esclusa dallo stesso Pubblico ministero che ha operato ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., né la verifica dei requisiti di cui all'art. 381 cod. proc. pen., di cui il giudice della convalida non parla, ma solo la ricorrenza degli estremi del reato. Deve, a questo proposito ricordarsi che la valutazione del Giudice in sede di convalida dell'arresto in flagranza deve riguardare unicamente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, secondo un giudizio ex ante, sulla base cioè della situazione che si prospettava agli operanti al momento dell'arresto.4. Per i motivi sopra evidenziati l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio e l'arresto dichiarato legittimo.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere impedimento di un atto dell'autorità ammissione del pubblico ministero ricusazione del pubblico ministero diritto di essere arrestato permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari non convalidava l'arresto di Giuseppe Placonà per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.
art. 121 disp. att. cod. proc. pen
Va poi osservato che non vengono in considerazione né la gravità dei fatti, esclusa dallo stesso Pubblico ministero che ha operato ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., né la verifica dei requisiti di cui all'art.
art. 381 cod. proc. pen
pen., né la verifica dei requisiti di cui all'art. 381 cod. proc. pen., di cui il giudice della convalida non parla, ma solo la ricorrenza degli estremi del reato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nei confronti di Placonà Giuseppe nato il 5/07/1980 avverso l'ordinanza del 16/09/1020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari non convalidava l'arresto di Giuseppe Placonà per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. affermando che la condotta del predetto non integrava gli estremi del predetto reato.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Castrovillari, deducendo la violazione di legge per avere il G.i.p. escluso la sussistenza dei presupposti della convalida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. La lettura del G.i.p. calabrese appare del tutto eccentrica rispetto alle risultanze degli atti e, quindi apodittica. Nell'ordinanza impugnata, il G.i.p. ha affermato che le risposte rivolte dall'indagato ai militari, intervenuti per un sinistro stradale in cui lo stesso indagato era stato coinvolto, fossero frutto di "nervosismo e insofferenza", ma non tese a impedire gli atti di ufficio che gli operanti di polizia giudiziaria erano intenti a redigere. In realtà le finalità proferite dall'indagato sono state dallo stesso esplicitate nelle minacce proferite.

Dal verbale di arresto risulta che Placonà più volte si è rivolto ai militari, intenti ad effettuare alcuni controlli amministrativi sul veicolo dal medesimo condotto, rappresentando loro che se avessero proceduto al sequestro del mezzo, li avrebbe ammazzati. L'indagato, inoltre, mentre uno dei militari intervenuti era intento a controllare il tablet in dotazione per gli accertamenti sul veicolo, risulta si sia avventato contro lo stesso per impedire la consultazione del dispositivo. In conclusione, nelle minacce proferite l'indagato ha esplicitato in maniera univoca le finalità che intendeva intraprendere.

3. Va poi osservato che non vengono in considerazione né la gravità dei fatti, esclusa dallo stesso Pubblico ministero che ha operato ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., né la verifica dei requisiti di cui all'art. 381 cod. proc. pen., di cui il giudice della convalida non parla, ma solo la ricorrenza degli estremi del reato. Deve, a questo proposito ricordarsi che la valutazione del Giudice in sede di convalida dell'arresto in flagranza deve riguardare unicamente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, secondo un giudizio ex ante, sulla base cioè della situazione che si prospettava agli operanti al momento dell'arresto.4. Per i motivi sopra evidenziati l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio e l'arresto dichiarato legittimo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto. Così deciso il 21 giugno 2021 Il Cons glie,est nso e Il Pre idente Mari Sabi a V4 Giorgi F elbo