Sentenza — n. 33768/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Domenico Macrì nei confronti del giudice del giudizio abbreviato nel procedimento in corso a suo carico per il reato di cui all'art. 416-bis e artt. 56-629 cod. pen., ricusazione motivata dalla incompatibilità del giudice che aveva autorizzato, in funzione di giudice per le indagini preliminari, l'attività di intercettazione telefonica nei confronti della persona offesa del reato nonché presunto sodale del reato associativo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 38 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione non essendo previsto, a pena di inammissibilità della ricusazione la mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato, incombente che il difensore aveva, viceversa, attestato nel corpo della dichiarazione di ricusazione, dichiarazione che, peraltro, era stata manifestata dallo stesso Macrì nel corso dell'udienza dinanzi al giudice ricusato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Macrì Domenico, nato a Vibo Valentia il 12/8/1984 avverso l'ordinanza del 10/2/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Domenico Macrì nei confronti del giudice del giudizio abbreviato nel procedimento in corso a suo carico per il reato di cui all'art. 416-bis e artt. 56-629 cod. pen., ricusazione motivata dalla incompatibilità del giudice che aveva autorizzato, in funzione di giudice per le indagini preliminari, l'attività di intercettazione telefonica nei confronti della persona offesa del reato nonché presunto sodale del reato associativo.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, Domenico Macrì denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 37, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione non essendo previsto, a pena di inammissibilità della ricusazione la mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato, incombente che il difensore aveva, viceversa, attestato nel corpo della dichiarazione di ricusazione, dichiarazione che, peraltro, era stata manifestata dallo stesso Macrì nel corso dell'udienza dinanzi al giudice ricusato.
3. La difesa del ricorrente ha prodotto motivi nuovi, a sostegno del ricorso allegando copia della sentenza n. 7558 del 26 febbraio 2021 della Seconda Sezione di questa Corte in vicenda analoga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha preliminarmente ritenuto la dichiarazione di ricusazione proposta da Domenico Macrì inammissibile per inosservanza delle forme previste dall'38, comma 2, cod. proc. pen. rilevando che "non avendo dato dimostrazione dell'avvenuto deposito della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato". Né era stata prodotto copia del verbale della rima udienza di celebrazione del giudizio abbreviato e dell'udienza preliminare per verificare la tempestività della dichiarazione di ricusazione.
L'orientamento al quale la Corte di appello si è rifatta (Sez. 6, sentenza n. 48560 del 18 novembre 2009,Di Napoli, Rv. 245654) è stato superato dalle successive e reiterate pronunce di questa Corte che ha precisato che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. sanziona a pena di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione il mancato deposito di copia di quest'ultima presso la cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, non anche la mancata attestazione dell'avvenuto deposito; nè la sussistenza, in capo alla parte ricusante, di un siffatto onere (non enucleabile in via di interpretazione, poiché ciò comporterebbe la conclusiva previsione di una sanzione processuale non testualmente prevista, e l'indebita restrizione della facoltà - ricorrendone le condizioni - di ricusare, in contrasto con i principi affermati dall'art. 24, comma 1 e dall'art. 111, Cost, comma 2: le cause di inammissibilità devono essere, pertanto, espressamente previste, e sono di "stretta" interpretazione) è desumibile dalla lettura combinata dell'art. 38 cod. proc. pen. e art. 41, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 31212 del 16/04/2014, D'Andrea, Rv. 260098).La prova dell'avvenuto deposito di copia dell'istanza di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto il giudice ricusato non rientra, dunque, tra gli adempimenti dei quali il ricusante è onerato a pena di inammissibilità dell'istanza di ricusazione; d'altro canto, la Corte di appello può agevolmente, di sua iniziativa, compiere la necessaria verifica, poiché lo scambio di informazioni tra gli uffici giudiziari è abitualmente previsto per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, così ai fini della verifica della tempestività della istanza di ricusazione tenuto conto che, dagli atti depositati dinanzi a questa Corte risultano sia l'attestazione di deposito (in data 29 gennaio 2021 presso la cancelleria del giudice ricusato) che copia del verbale del giudizio abbreviato del 27 gennaio 2021.
Da tale produzione non si evince, con carattere di immediatezza, la intempestività della ricusazione che la Corte di merito ha ritenuto evincibile, pur in mancanza del verbali, "da quanto risulta in atti". Non è, invece, pertinente il riferimento nei motivi nuovi prodotti dalla difesa, ad un precedente di questa Corte che, sebbene riferito al medesimo giudice del giudizio abbreviato ed alla materia della ricusazione, è stato reso in esito a decisione de plano di inammissibilità e, pertanto annullato perla delibazione della questione posta nel contraddittorio fra le parti. 2.L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per la verifica, qualora tempestiva, della fondatezza della proposta ricusazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alta Corte di appello di Catanzaro, per l'ulteriore corso. Così deciso il 21 giugno 2021 Il Consigliert relatore Il Pr idente Emilia Anna 5iordano