Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33767/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33767/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33767/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Rumbo Riccardo nato a Siderno il 25/11/1962 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 44 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33767/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quindi il ricorso è del tutto generico, non risultando neanche dal provvedimento impugnato in quale parte vi sarebbe stata la valutazione della (in)sussistenza delle condizioni della continuazione per il Rumbo, non essendovi quindi in radice le condizioni per valutare condizioni di incompatibilità. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'asilo di rom tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato ricorso di annullamento diritto di ottenere una decisione disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 44 cod. proc. pen
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Rumbo Riccardo nato a Siderno il 25/11/1962 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È impugnata l'ordinanza della Corte di appello che dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione presentata da Riccardo Rombo nel procedimento di esecuzione 138/2020. In particolare, ricusava ai sensi degli artt. 37, co. 1, lett. a), 36, co. 1, lett.

g) e 34 cod. proc. pen. i componenti del collegio chiamati a decidere sull'applicazione in sede di esecuzione della disciplina del reato continuato poichè gli stessi si era già espressi in quanto avevano rigettato una analoga istanza avanzata dal coimputato Gattuso. Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Considerata l'ampiezza dei temi posti alla Corte di appello e la varietà delle questioni dalla stessa esaminate, va individuato con precisione quale sia l'ambito delle questioni proposte con il ricorso per cassazione.

Nella particolare estensione del ricorso, invero, si comprende che la ragione di ricusazione è limitata alla presunta incompatibilità dei componenti del collegio in quanto (pagina 8, parte finale del punto 3.2.1) «... le ragioni della ricusazione dei giudici Leonardo, Trapani e Garreffa risiedevano ... non tanto nella circostanza che nell'ordinanza del 16 aprile 2020 nei confronti di Gattuso essi avevano conosciuto la medesima res iudicanda, quanto nell'altra che essi avevano, ultra petita, anticipato il giudizio nei confronti di Rumbo Chen di quel procedimento; circostanza quest'ultima totalmente obliterata dalla Corte territoriale e che dimostra, già sotto questo profilo, l'illogicità della motivazione della decisione ricorsa in quanto di fatto impedisce al ricorrente un giudizio imparziale come, del resto, indirettamente, riconoscono gli stessi giudici della Corte di Appello astenendosi dalla trattazione».

Una volta escluso, quindi, che sia in questione il mero ruolo svolto dai magistrati ricusati (di giudici dell'esecuzione dopo essere stati giudici della cognizione ovvero per avere compiuto atti nel medesimo procedimento, ancorchè nei confronti di altro condannato) va individuato in quale modo i magistrati ricusati, secondo il Rumbo, abbiano valutato la sua responsabilità quanto al peculiare tema della esclusione delle condizioni sostanziali per applicare in suo favore la disciplina della continuazione. A pagina 6 del ricorso vi è l'unico riferimento al contenuto del provvedimento "pregiudicante": nel brano estratto dalla decisione adottata dai giudici nei confronti di Gattuso si fa riferimento alla individuazione del ruolo del Rumbo nel gruppo criminale (peraltro si tratta di una mera ricognizione di quanto accertato in fase di merito) ma non si prende affatto posizione sull'esservi o meno una "unica determinazione criminosa" di Rumbo.

Quindi il ricorso è del tutto generico, non risultando neanche dal provvedimento impugnato in quale parte vi sarebbe stata la valutazione della (in)sussistenza delle condizioni della continuazione per il Rumbo, non essendovi quindi in radice le condizioni per valutare condizioni di incompatibilità. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen.

Roma, così deciso il 21 giugno 2021 il Consigli re estensore il P