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Sentenza — n. 33766/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33766/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33766/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catania, dichiarati inammissibili gli atti di impugnazione proposti da Savina De Palma e Giacomo Alberghina, ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Catania aveva disposto, in danno di Marcello Alberghina, la misura di prevenzione della confisca, fra altri beni non contestati, di un terreno con annesso immobile, sito in Augusta, contrada Contadello intestato a Giacomo Alberghina nonché di altro terreno, sito in Augusta, intestato a Savina De Palma. 2.Con unico e articolato motivo di ricorso Marcello Alberghina chiede l'annullamento della confisca dei descritti beni immobili denunciando la mancanza di motivazione sul punto della riferibilità al prevenuto degli immobili in parola trattandosi, quanto al terreno sito in Contrada Contadello di immobile acquistato dal padre - nel frattempo deceduto — a titolo di usucapione e, quanto all'immobile intestato a Savina De Palma, di bene del quale la De Palma aveva dimostrato la legittimità dell'acquisto contestandone la riferibilità al proposto, circostanze erroneamente non valutate dai giudici del merito. 3.In data 4 giugno 2021 è pervenuta memoria dell'Avvocatura dello Stato, palesemente inconferente rispetto all'odierno ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Marcello Alberghina è fondato limitatamente alla dedotta violazione di legge in relazione alla confisca del terreno ed annesso immobile sito in Augusta, località Contadello. Va rigettato nel resto. La Corte di appello di Catania, in sede di applicazione cd. disgiunta della misura di prevenzione della confisca, ha ritenuto assoggettabili a confisca i beni immobili indicati perché acquistati nell'arco temporale che va dall'anno 2004 all'anno 2010, periodo nel quale si era manifestata la pericolosità sociale dell'Alberghína in quanto soggetto che rientrava nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.

Parole chiave

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prova della proprietà accesso al fondo ubicazione dell'immobile sequestro di beni immobili cosa senza padrone rivendicazione della proprietà
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Alberghina Marcello, nato a Carlentini il 16/1/1970 avverso il decreto del 15/1/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, dichiarati inammissibili gli atti di impugnazione proposti da Savina De Palma e Giacomo Alberghina, ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Catania aveva disposto, in danno di Marcello Alberghina, la misura di prevenzione della confisca, fra altri beni non contestati, di un terreno con annesso immobile, sito in Augusta, contrada Contadello intestato a Giacomo Alberghina nonché di altro terreno, sito in Augusta, intestato a Savina De Palma. 2.Con unico e articolato motivo di ricorso Marcello Alberghina chiede l'annullamento della confisca dei descritti beni immobili denunciando la mancanza di motivazione sul punto della riferibilità al prevenuto degli immobili in parola trattandosi, quanto al terreno sito in Contrada Contadello di immobile acquistato dal padre - nel frattempo deceduto — a titolo di usucapione e, quanto all'immobile intestato a Savina De Palma, di bene del quale la De Palma aveva dimostrato la legittimità dell'acquisto contestandone la riferibilità al proposto, circostanze erroneamente non valutate dai giudici del merito. 3.In data 4 giugno 2021 è pervenuta memoria dell'Avvocatura dello Stato, palesemente inconferente rispetto all'odierno ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Marcello Alberghina è fondato limitatamente alla dedotta violazione di legge in relazione alla confisca del terreno ed annesso immobile sito in Augusta, località Contadello. Va rigettato nel resto. La Corte di appello di Catania, in sede di applicazione cd. disgiunta della misura di prevenzione della confisca, ha ritenuto assoggettabili a confisca i beni immobili indicati perché acquistati nell'arco temporale che va dall'anno 2004 all'anno 2010, periodo nel quale si era manifestata la pericolosità sociale dell'Alberghína in quanto soggetto che rientrava nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.

b) del d. Igs. 159 del 6 settembre 2011. Secondo il decreto impugnato i beni immobili, intestati l'uno al padre dell'Alberghina, l'altro alla convivente del proposto, erano certamente riconducibili, al di là della fittizia intestazione, proprio all'odierno ricorrente che non ne aveva dimostrato l'acquisto attraverso redditi leciti, acquisto che, invece, ricadeva negli anni in cui era certamente manifestata la sua pericolosità sociale come soggetto dedito alla commissione di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La Corte di merito ha dichiarato inammissibili gli atti di appello di Giacomo Alberghina e Savina De Palma perché i terzi interessati non avevano prodotto procura speciale a sostegno dell'atto di impugnazione.

2. Ritiene il Collegio che il tema preliminare della legittimazione a proporre ricorso per cassazione da parte di Marcello Alberghina, debba essere diversamente declinato con riferimento alla posizione fatta valere in relazione ai beni confiscati, in linea con il principio affermato da questa Corte secondo cui in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario;

è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822). 3.Risulta di tutta evidenza, a tenore del motivo di ricorso proposto con riferimento all'immobile intestato a Savina De Palma, che il ricorrente intende far valere, a smentita della sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario: egli sostiene con il ricorso che i beni erano effettivamente di proprietà di Savina De Palma allegando che erroneamente la Corte di appello non ha valutato la documentazione prodotta dalla De Palma.

Si tratta, dunque, di ragioni che impongono il rigetto del ricorso relativamente a tale bene per difetto di interesse: in tal caso, infatti, si deve riconoscere la legittimazione ad impugnare in capo al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene (vedi Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258). 4.A diversa conclusione deve, invece pervenirsi con riferimento ai beni (terreno e annesso immobile) sito nella Contrada Contadello: a questo riguardo effettivamente la motivazione del decreto impugnato, sulla sussistenza dei requisiti legittimanti la confisca, è del tutto mancante avendo la Corte ritenuto che i motivi di impugnazione del proposto fossero incentrati solo sulla contestazione della mancanza di sproporzione tra acquisti e redditi prodotti piuttosto che sul presupposto della confisca, cioè quello della effettiva titolarità e intestazione fittizia dell'immobile di Contrada Contadello in capo a Giacomo Alberghina, il cui appello è stato dichiarato inammissibile.

Tale atto di impugnazione, in effetti, era incentrato sulla contestazione della "fittizietà" della intestazione poiché Giacomo Alberghina rivendicava il proprio acquisto, per usucapione, dell'immobile in epoca antecedente alla manifestazione del giudizio di pericolosità del figlio avendo intrapreso l'azione relativa già nell'anno 2003 ed essendo, evidentemente, maturati in epoca precedente i requisiti per l'inizio dell'azione di usucapione. Sosteneva, inoltre, con le proposte perizie, che l'immobile, che si articolava in più piani, era stato realizzato negli anni 1980/1990.

E', altresì, comprovato dalla produzione documentale che Giacomo Alberghina è deceduto nel corso del procedimento di prevenzione, in data 17 aprile 2016: come evidenziato nel ricorso, per effetto del decesso di Giacomo Alberghina padre l'odierno ricorrente è divenuto erede legittimo "pro quota" dell'immobile ed ha interesse a dimostrarne la legittimità dell'acquisto in capo al genitore che si trasmetterebbe favorevolmente anche ad esso ricorrente. Anche a prescindere da tale esito, rileva il Collegio che la documentazione versata in atti ( la sentenza di usucapione del bene e le perizie prodotte per comprovare l'epoca di costruzione degli immobili insistenti sul terreno), dovevano necessariamente costituire oggetto dell'esame ,/°/ del giudice della prevenzione ai fini della verifica delle condizioni legittimanti l'adozione della confisca sui cespiti intestati al padre del proposto per inferirne la natura fittizia dell'intestazione e, soprattutto, il connotato di sproporzione degli investimenti economici rispetto alle risorse nella legittima disponibilità del proposto, perché derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, aspetti, questi, che sono stati motivati in termini apodittici e di puro stile, senza un concreto riferimento alle operazioni economiche connesse alle effettive modalità di acquisto del terreno ed alla esecuzione dei lavori sugli immobili.

La mancanza di motivazione su questi aspetti, impone, dunque, l'annullamento della statuizione di confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca del terreno, con annesso immobile, sito in Contrada Contadello di Augusta e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 21 giugno 2021 Il Consigl