Sentenza — n. 33765/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, a sua richiesta, ha applicato a Demba Ndiaye la pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione (art. 385, comma 3, cod. pen.) commesso il 12 gennaio 2021 quando veniva trovato fuori dall'abitazione in orario diverso da quello per il quale era autorizzato ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 657 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33765/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da qui la necessità, fin dal primo momento dell'esecuzione della pena che si realizza con la emissione dell'ordine di carcerazione o di esecuzione della condanna a pena detentiva eseguibile, di evitare soluzioni di continuità nello status libertatis, quindi una disciplina positiva che appare calibrata sulla sopravvivenza o persistenza delle misure predette attraverso i meccanismi di esecuzione che sono disciplinati, in particolare, sia con riferimento all'applicazione della liberazione anticipata (art. 656, comma 4-bis cod. proc. pen.) che con riferimento all'applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) al condannato che si trovi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ndiaye Demba, nato a Dakar (Senegal) il 5/3/1996 avverso la sentenza del 29/1/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, a sua richiesta, ha applicato a Demba Ndiaye la pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione (art. 385, comma 3, cod. pen.) commesso il 12 gennaio 2021 quando veniva trovato fuori dall'abitazione in orario diverso da quello per il quale era autorizzato ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa.
2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto erroneamente sussunto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 385 cod. pen.. Sostiene il ricorrente che alla data del 12 gennaio 2021 per effetto della irrevocabilità della sentenza emessa a suo carico nel procedimento per il quale era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari questa doveva ritenersi estinta sicché l'imputato era libero. Né a tale data gli era stato notificato il provvedimento di esecuzione del pubblico ministero, emesso in data 8 gennaio 2021, con la conseguenza che l'imputato non era, alla data del 12 gennaio 2021, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari esecutivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.
2. Sono, infatti, erronei i presupposti della ricostruzione in diritto dai quali muove il ricorso ai fini della individuazione dell'elemento materiale del reato poiché la disciplina positiva delineata negli artt. 656 e 657 cod. proc. pen., in relazione allo snodo fondamentale nel passaggio dalla irrevocabilità della sentenza alla sua esecuzione, esclude che con la irrevocabilità della sentenza si realizzi la estinzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, conclusione, questa, in linea con i risalenti precedenti di questa Corte, secondo cui gli arresti domiciliari, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, si convertono da forma di custodia cautelare in modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta, senza alcuna conseguenza sulla sfera di applicazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 385 cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 8229 del 05/06/1992, Burrascano, Rv. 191423).
La misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto misura coercitiva custodiale costituisce una forma di detenzione prossima alla misura delle misura della custodia cautelare in carcere per le sue modalità esecutive: tanto ciò è vero che il Pubblico Ministero, ai fini della determinazione della pena da eseguire, computa la durata della misura degli arresti domiciliari ai quali il condannato è stato sottoposto (art. 657 cod. proc. pen.), diversamente da quanto si verifica per le altre misure coercitive. Con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva in concreto eseguibile gli arresti domiciliari perdono la loro funzione correlata alla misura cautelare, ma non ne viene meno automaticamente l'effetto di privazione della libertà che si collega alla irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva: costituirebbe infatti un paradosso la cessazione automatica ed immediata delle misure cautelar' custodiali nello stesso momento nel quale viene pronunciata una sentenza di condanna suscettibile di effettiva esecuzione e quando più pregnante appare la necessità di controllo del condannato, che la misura in atto fa presumere ancora esistente.
Da qui la necessità, fin dal primo momento dell'esecuzione della pena che si realizza con la emissione dell'ordine di carcerazione o di esecuzione della condanna a pena detentiva eseguibile, di evitare soluzioni di continuità nello status libertatis, quindi una disciplina positiva che appare calibrata sulla sopravvivenza o persistenza delle misure predette attraverso i meccanismi di esecuzione che sono disciplinati, in particolare, sia con riferimento all'applicazione della liberazione anticipata (art. 656, comma 4-bis cod. proc. pen.) che con riferimento all'applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) al condannato che si trovi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
E, infatti, in tale evenienza il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti, senza ritardo, al Tribunale di sorveglianza, per i provvedimenti di competenza. In tal caso, conclude la previsione di cui &l'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. "il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti". Il dettato normativo è, dunque, chiaro nel senso della sopravvivenza o persistenza degli effetti della misura degli arresti domiciliari venendo sospeso l'ordine di esecuzione per la carcerazione sicché, agli effetti della integrazione della condotta di reato era sufficiente la "sopravvivenza" del vecchio titolo custodiale e non era necessaria la emanazione di un ordine di esecuzione della pena residua da espiare del Pubblico Ministero.
Ne consegue l'applicabilità del reato di evasione alla persona condannata che violi, allontanandosi dal domicilio, l'obbligo impostogli con la misura cautelare anche dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, condotta da inquadrare, correttamente, nella fattispecie di cui all'art. 47-ter Ord. Pen. punita ai sensi dell'art. 385 cod. pen"., fattispecie alla quale rinvia la contestazione della sentenza impugnata attraverso i puntuali elementi in fatto descritti nella imputazione e il richiamo alla previsione recata dal comma terzo dell'art. 385 cod. pen. 3.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delle cassa della ammende come determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2021 Il Consigliere rela !TATO IN CANCELLE