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Sentenza — n. 33764/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33764/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33764/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo rigettava la richiesta di definizione del giudizio con applicazione di pena formulata da Roberto Satta, previa rideterminazione del ternpus commissi delicti per il capo 6), non ritenendo corretta detta retrodatazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 4743 del 12/12/2007, dep. 2008, Agostoni, Rv. 239248; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia, Rv. 238019). 3.Nè può ritenersi ammissibile, nei confronti della ordinanza impugnata, il ricorso per cassazione per abnormità. Per un verso, infatti, va rilevato che il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Cass., Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000 Rv. 215957).Per altro verso poi, va esclusa in radice, nel caso di specie, la stessa esistenza della pretesa abnormità.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena rinvio del dibattimento adeguamento della pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione Satta, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando la violazione di legge in relazione all'art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Satta Roberto nato a Cagliari il 27/10/1970 avverso l'ordinanza del 4/02/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo rigettava la richiesta di definizione del giudizio con applicazione di pena formulata da Roberto Satta, previa rideterminazione del ternpus commissi delicti per il capo 6), non ritenendo corretta detta retrodatazione.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione Satta, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando la violazione di legge in relazione all'art. 444 cod. proc. pen., e l'abnormità del provvedimento strutturale e funzionale per eccesso di potere non potendo il giudice usurpare il potere della pubblica accusa di modifica del capo d'imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile. 2.Nella giurisprudenza di codesta Corte è consolidato il principio - condivisibile e con il quale il ricorrente in alcun modo si confronta - secondo cui l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo (in quanto la richiesta può essere riproposta e la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario) e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (Sez. 7, ord. n. 38931 del 27/05/2016, Mangini, Rv. 268476;

Sez. 3, n. 4743 del 12/12/2007, dep. 2008, Agostoni, Rv. 239248; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia, Rv. 238019). 3.Nè può ritenersi ammissibile, nei confronti della ordinanza impugnata, il ricorso per cassazione per abnormità. Per un verso, infatti, va rilevato che il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Cass., Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000 Rv. 215957).Per altro verso poi, va esclusa in radice, nel caso di specie, la stessa esistenza della pretesa abnormità.

E invero, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l'abnormità - per essere tale - deve integrare, non un semplice vizio dell'atto in sè, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, bensì - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento (Cass., Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). È perciò affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

In altri termini, l'abnormità dell'atto processuale può presentarsi sotto due forme, in quanto essa può riguardare tanto il "profilo strutturale", allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il "profilo funzionale", quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999 Rv. 215094); non è, invece, abnorme il provvedimento del giudice che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciutigli dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento.

Nel caso di specie, è agevole rilevare che l'ordinanza impugnata risponde al modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall'ordinamento come esercizio di un potere specifico del giudice, né in senso funzionale, giacché essa non provoca alcuna stasi processuale. Anche sotto tale profilo, perciò, va esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore