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Sentenza — n. 33763/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33763/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33763/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del Presidente del Tribunale di Rovigo in composizione Collegiale Dott. Angelo Risi, proposta dal difensore dell'imputato Domenico Rubello il quale non aveva allegato alcuna procura speciale.

Regesto Legislator

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art. 44 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33763/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato, correttamente, afferma che l'istanza di ricusazione è inammissibile in quanto proposta dal difensore non legittimato in ossequio alla costante e concorde giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale ed è inammissibile se proposta dal difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico, ma solo del generico mandato defensionale. La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene all'allegazione di prove e documenti che per quanto riguarda il termine ed il modo di presentazione (Sez. 4, n. 45429 del 14/10/2003, Cinquepalmi, Rv. 226889).

Parole chiave

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domanda di ricusazione domanda d'asilo di rom allegazioni inverosimili mancata prova di parzialità dubbi sull'imparzialità facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 44 cod. proc. pen
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rubello Domenico nato a Monselice il 26/09/1961 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Coccomello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del Presidente del Tribunale di Rovigo in composizione Collegiale Dott. Angelo Risi, proposta dal difensore dell'imputato Domenico Rubello il quale non aveva allegato alcuna procura speciale.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Rubello, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione all'art.38, comma 4 cod. proc. pen. e alle altre norme processuali relative alla legittimazione a presentare istanza di ricusazione, nonché l'illogicità della motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'atto di ricusazione medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, all'evidenza, generico.

2. Il provvedimento impugnato, correttamente, afferma che l'istanza di ricusazione è inammissibile in quanto proposta dal difensore non legittimato in ossequio alla costante e concorde giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale ed è inammissibile se proposta dal difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico, ma solo del generico mandato defensionale. La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene all'allegazione di prove e documenti che per quanto riguarda il termine ed il modo di presentazione (Sez. 4, n. 45429 del 14/10/2003, Cinquepalmi, Rv. 226889).

In particolare, per quanto concerne le doglianze difensive in merito al presunto consenso dell'imputato alla richiesta avanzata oralmente dall'avvocato in udienza, con motivazione conqrua e immune da vizi logici, la Corte di appello ha evidenziato che - a prescindere dall'assenza dell'imputato in aula al momento della presentazione della stessa - Rubello non aveva, in quella sede, manifestato espressa adesione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che il silenzio della parte che assiste all'iniziativa del suo difensore non può valere come manifestazione di volontà rilevante ai fini di attribuire all'interessato la dichiarazione del difensore (Sez. 6 n. 2613 del 13/07/1998, Mele, Rv. 211564).3.

A fronte di tali elementi, legittimanti la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di ricusazione, il ricorso non deduce né allega elementi in senso contrario, idonei ad individuare vizi di legittimità del provvedimento impugnato.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen. Così deciso il' 21 giugno 2021 ,- si g) e e tensore Il Pre i