Sentenza — n. 33762/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato le due istanze di ricusazione, riunite, nei confronti del Presidente e del Consigliere della Seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli formulate da Marco De Micco nell'ambito del proc. n. 18/2020 R.G. C.A.A.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 44 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 2000; 2.3. Violazione ex art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Micco Marco nato a Napoli il 23/01/1984 Avverso l'ordinanza emessa il 27/01/2021 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato le due istanze di ricusazione, riunite, nei confronti del Presidente e del Consigliere della Seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli formulate da Marco De Micco nell'ambito del proc. n. 18/2020 R.G. C.A.A.;
2. Avverso la ordinanza ricorre per cassazione De Micco, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione dell'art. 606 lett.
c) in relazione agli artt. 127 co. 1 e 5, 178 lett.
c) e 179 cod. proc. pen. 2.2. Violazione ex art. 606 lett.
b) in relazione all'art. 37 co. 1 lett.
b) cod. proc. pen. e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 2000; 2.3. Violazione ex art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 37 lett.
b) cod. proc. pen. e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 2.11 primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Analogamente a quanto disposto per l'udienza del riesame deve osservarsi che l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza integra una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (Sez. 2, n. 37615 del 05/07/2019, Scevola, Rv. 277515). Trattasi, infatti di una nullità di ordine generale a regime intermedio che se non eccepita dal difensore "immediatamente dopo" averne avuto notizia ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (Conf.
Sez. 1, n. 1930 del 30/04/1993, Scevola, Rv. 194249; in motivazione, la Suprema Corte, dando atto delle diversità di posizioni in giurisprudenza, ha evidenziato, in particolare, la differenza tra le ipotesi di omessa citazione e di omesso avviso e le conseguenze in termini di regime di nullità). Nel caso in esame, la Corte d'appello, verificata la regolare costituzione delle parti, in assenza dell'imputato, sentita la Difesa - ritualmente avvisata - che si riportava al contenuto delle istanze, e il Procuratore Generale, ha rigettato le dichiarazioni di ricusazione.Il dedotto vizio appare, pertanto, tardivamente eccepito e non censurabile in sede di legittimità.
3. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. Nel merito la Corte d'Appello, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondate le istanze, rilevando come non vi fosse alcun pregiudizio, in assenza, in concreto, di una valutazione di merito sui fatti contestati all'istante nel giudizio in corso, evidenziando, in particolare, la diversità soggettiva degli imputati nei due procedimenti e, comunque, l'irrilevanza della eventuale valutazione espressa in relazione all'appartenenza al clan ed al ruolo svolto, e della medesimezza della fonte di prova. L'ordinanza impugnata appare immune da censure; gli elementi evidenziati consentono di ritenere che non vi sia stata indebita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Né appaiono emergere ulteriori profili di valutazione idonei a superare le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen. Così deciso il 21 giugno 2021 ( Il Q'or1siafier ensore Il Pre idente