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Sentenza — n. 33761/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33761/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33761/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sandro Polita, nato a Cunardo il 1/6/1961 2. Hotel Capolago s.r.l. avverso l'ordinanza dell'11/2/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi.

Regesto Legislator

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art. 74 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 611 cod. pen, art. 81 cod. proc. pen, art. 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33761/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tali aspetti sono stati ribaditi ed hanno costituito oggetto di approfondimento nel ricorso proposto nell'interesse di Sandro Polita, nel quale vengono esaminati i passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata a confronto con le risultanze investigative che comprovavano la esistenza della contrapposizione Riva/Polita; la rilevanza delle omissioni di cui si era reso autore il pubblico ministero Abate nella conduzione delle indagini ai fini della ricostruzione del dissesto delle Cliniche la Quiete s.r.l. e la Casa di cura Privata s.r.l. e, quindi, a dimostrazione della condotta dell'Abate, quale magistrato inquirente, non ispirata all'accertamento dei fatti ma alla difesa dei Riva, in danno del Polita.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico procedura disciplinare degli avvocati abuso del processo difetto di legittimazione dell'azionista cancellazione dall'albo avvocati revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 74 cod. proc. pen
per nullità della costituzione e difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen..
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.Con distinti ricorsi ma motivi comuni, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 611 cod. pen
non è parte danneggiata del reato di cui all'art. 611 cod.
art. 81 cod. proc. pen
art. 100 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Sandro Polita, nato a Cunardo il 1/6/1961 2. Hotel Capolago s.r.l. avverso l'ordinanza dell'11/2/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2021 il Tribunale di Brescia - nel procedimento penale a carico di Agostino Abate per i reati di cui agli artt. 323, 378, 611 cod. pen., commessi in qualità di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Varese nella conduzione delle indagini svolte in merito al dissesto della Clinica La Quiete, ha accolto l'istanza di estromissione della parte civile Sandro Polita, in relazione ai reati di abuso e favoreggiamento personale, per difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 74, cod. proc. pen e, per l'effetto ne ha disposto l'esclusione; ha, inoltre, estromesso la parte civile, Sandro Polita, in qualità di legale rappresentate e liquidatore di Hotel Capolago s.r.l. per nullità della costituzione e difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen.. 2.Con distinti ricorsi ma motivi comuni, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, Sandro Polita, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società Capolago s.r.l. chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata denunciandone: 2.1. l'abnormità in quanto il suo contenuto si pone al di fuori del panorama normativo e giurisprudenziale nonché trattandosi di atto illegittimo avverso il quale non esistono rimedi nell'ordinamento processuale.

Allega, a fondamento della denuncia di abnormità che gli elementi posti a fondamento della decisione non erano evincibili dal fascicolo processuale e si risolvevano in valutazione sul merito delle accuse premature e, comunque, adottate in assenza di istruttoria integrando i presupposti per la ricusazione del giudice. Sono, altresì, infondati gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza e, in particolare sia il rilievo che il nuovo difensore della parte civile non era munito di procura speciale, rilievo smentito dal conferimento di procura speciale al nuovo difensore per la citazione del responsabile civile, coevamente proposta; 2.2. l'abnormità in relazione all'affermazione che la società Capolago s.r.l. non è parte danneggiata del reato di cui all'art. 611 cod. pen., contestato al capo c), sia perché l'ordinanza è stata adottata in assenza di contradditorio sul punto e senza che la difesa avesse mai chiesto la esclusione della parte civile infine perché si trattava di provvedimento precostituito e inutiliter dato, stante il dichiarato difetto di legittimazione per difetto della procura.

Tali aspetti sono stati ribaditi ed hanno costituito oggetto di approfondimento nel ricorso proposto nell'interesse di Sandro Polita, nel quale vengono esaminati i passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata a confronto con le risultanze investigative che comprovavano la esistenza della contrapposizione Riva/Polita; la rilevanza delle omissioni di cui si era reso autore il pubblico ministero Abate nella conduzione delle indagini ai fini della ricostruzione del dissesto delle Cliniche la Quiete s.r.l. e la Casa di cura Privata s.r.l. e, quindi, a dimostrazione della condotta dell'Abate, quale magistrato inquirente, non ispirata all'accertamento dei fatti ma alla difesa dei Riva, in danno del Polita.

2. In data 27 maggio 2021 nell'interesse di Agostino Abate, il difensore, avvocato Alberto Scapaticci ha depositato documentazione (il decreto di incolpazione disciplinare di Agostino Abate dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura e la sentenza di assoluzione pronunciata dall'organo di autogoverno il 9 aprile 2021) ed una memoria difensiva con la quale si chiede dichiarare inammissibili i ricorsi.

3. Nell'interesse delle parti ricorrenti sono stati proposti, in data 5 giugno 2021, motivi nuovi, sostanzialmente riproduttivi delle argomentazioni svolte con i motivi di ricorso dei quali è stato chiesto l'accoglimento.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati avverso provvedimento non impugnabile autonomamente, siccome chiarito dall'uniforme interpretazione di legittimità (Sez. 3, n. 14332 del 4/3/2010, Parte civile c/ignoti, Rv. 246609; Sez. 6, n. 8942 del 17/1/2011, Mancini ed altro, Rv. 249727), pienamente condivisa dal Collegio.

La ragione della non impugnabilità è evidente: trattasi, invero, di decisioni che non contengono una statuizione definitiva e, inoltre, l'esclusione dal processo non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo civile (sentenza n. 14332 cit.), si tratta, dunque, di una decisione che incide unicamente sull'esercizio di una facoltà processuale. Né ricorre la categoria, estrema e residuale, dell'abnormità, confusamente richiamata nei ricorsi con riferimento ora all'iter processuale seguito - le decisioni sono state assunte di ufficio e non su richiesta dell'imputato, almeno per quanto concerne una delle parti; la mancanza di preventivo contraddittorio - ora evocando vizi del procedimento riconducibili alla precostituzione del provvedimento o addirittura al preconcetto del giudice.

L'abnormità dell'atto processuale, quale categoria concettuale elaborata nella giurisprudenza di legittimità, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275) Si è anche chiarito (Sez. 3, n. 39321 del 9/7/2009, Ministero Finanze, Rv. 244610) che l'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non impugnabile, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo: in tale vicenda, peraltro, l'ordinanza di esclusione era fondata su ragioni di economia processuale come tali estranee ai parametri dell'art. 81 cod. proc. pen.).

In definitiva, solo allorquando il provvedimento in parola manifesti a supporto della decisione argomenti del tutto eccentrici rispetto ai parametri valutativi che la legge sottopone al vaglio discrezionale del giudice o allorquando miri a perseguire finalità improprie, deve affermarsi il vizio di abnormità strutturale di un tale provvedimento. Nel caso di specie non ricorre nessuna delle dette ipotesi. Il Tribunale ha escluso la legittimazione di Sandro Polita alla costituzione di parte civile, quale soggetto danneggiato in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) richiamando il tenore dell'imputazione - atto certamente noto al Tribunale in quanto fondante il giudizio in corso - e nel quale erano indicate persone offese l'Agenzia delle Entrate e l'INPS e, soprattutto, valorizzando la contestazione in fatto e la perimetrazione temporale delle condotte ascritte al Polita nel procedimento per bancarotta e quelle ascritte ai Riva, nei procedimenti in cui sarebbero stati agevolati dall'Agostino, ed evidenziando che tali condotte erano precedenti all'acquisto della proprietà del Polita e si risolvevano in contestazioni di natura fiscale non produttive di danno nei confronti del successivo acquirente delle società dei Riva.

La disamina della legittimità e regolarità della costituzione di parte civile del Polita, in proprio, in relazione al reato sub capo c) trova fondamento nella univoca giurisprudenza di legittimità a stregua della quale rientra tra i poteri di ufficio del giudice quello della esclusione della parte civile (Sez. 3, Sentenza n. 15768 del 18/02/2020, 0, Rv. 280264). Si è, inoltre affermato, e di questo principio il Tribunale ha fatto puntuale applicazione nell'ordinanza impugnata e che, pur non essendo necessaria, in caso di revoca del precedente difensore e nomina di nuovo difensore la "nuova" costituzione di parte civile, nondimeno il nuovo difensore deve essere munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. 279975), procura alla quale non è, evidentemente, equiparabile quella conferita per !a citazione del responsabile civile, che costituisce un minus rispetto all'ampia gamma di poteri esercitabili dal difensore ed alla corretta instaurazione del rapporto processuale fra le parti stesse del processo.

Anche le ulteriori argomentazioni svolte dal giudice sulla insussistenza di un danno risarcibile - in ragione della dinamica dei rapporti intercorsi tra le società del Riva e quelle del Polito oltre che alla già intervenuta prescrizione del reato - sono riconducibili all'esercizio del pertinente vaglio assegnato al giudice nella valutazione dei presupposti che legittimano la costituzione di parte civile e la finalità non è estranea allo scopo della legge di assicurare lo spazio del processo penale anche alla tutela degli interessi civili danneggiati, purché strettamente dipendenti dalla condotta di reato in corso di accertamento.

Conclusivamente deve escludersi che l'ordinanza impugnata sia stata adottata in carenza di potere, fenomeno che non si verifica neppure quando il giudice dichiari l'esclusione della parte civile, ancorché originata in ipotesi da un errore, in quanto l'atto rientra nella competenza del giudice né funzionale poiché la esclusione della parte civile non ha comportato una stasi del procedimento. Da tanto consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delle cassa della ammende come determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2