Sentenza — n. 33760/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto impugnato, la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello proposto dalla difesa di Foroni Maurizio avverso il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23.10.2019, limitatamente alla somma in denaro contante di euro 21.365,00 rinvenuti presso l'abitazione e di euro 104.888,06 rinvenuti presso un bunker, nonché al conto corrente Allianz Bank Financial Advisor nr 245702 con saldo attivo alla data del 22.4.2015 pari ad euro 11.013,53.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33760/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nonostante ciò, sul punto il Collegio non ha assunto alcuna posizione, limitandosi alla generica affermazione sopra riportata. 2.2. Violazione dell'art. 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Foroni Maurizio nato a Brescello il 13/11/1969 avverso il decreto emesso il 12/10/2020 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello proposto dalla difesa di Foroni Maurizio avverso il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23.10.2019, limitatamente alla somma in denaro contante di euro 21.365,00 rinvenuti presso l'abitazione e di euro 104.888,06 rinvenuti presso un bunker, nonché al conto corrente Allianz Bank Financial Advisor nr 245702 con saldo attivo alla data del 22.4.2015 pari ad euro 11.013,53.
2. Avverso il decreto ricorre per cassazione Foroni, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. La violazione di legge in relazione all'art. 1 lett.
b) D.Ig.159/2011 nella parte in cui la Corte di Appello si è limitata ad affermare che nel periodo dell'abituale commissione dei delitti tributari (in materia di evasione Iva ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) "deve ritenersi accertato che le attività economiche illecite avessero prodotto profitto", lamentando un difetto di motivazione nel punto in cui non è stato fatto specifico riferimento alla destinazione delle somme di denaro alla utilizzazione personale da parte del preposto. Evidenzia, in particolare, la difesa che con specifico motivo di appello tale argomento era stato sottoposto al vaglio della Corte di Appello territoriale, atteso che nell'ambito del processo di merito non era in alcun modo emerso che le somme di denaro, provento dell'evasione, fossero state retrocesse al Fioroni, mentre era stato accertato che tale leva finanziaria generata dalla illecita attività (Iva incassata dai clienti) era stata orientata a creare liquidità con benefici volti a garantire la continuità aziendale.
Nonostante ciò, sul punto il Collegio non ha assunto alcuna posizione, limitandosi alla generica affermazione sopra riportata. 2.2. Violazione dell'art. 1 lett.
b) del D. Lg.159/2011 nella parte in cui la Corte di Appello non ha stabilito se la ricchezza asseritamente illecita prodotta dal Foroni fosse potuta assurgere a componente significativa del suo reddito, essendo di contro emerso nel corso del giudizio di primo grado che egli è stato, anche negli anni della ritenuta pericolosità sociale, produttore di redditi cospicui, tanto che la perizia aveva ritenuto che i beni nella sua diretta titolarità fossero assistiti dal predicato della proporzione. 2.3. Violazione dell'art. 24 d. Ig.159/2011 dal momento che la conferma delle somme di denaro rinvenute presso l'abitazione, il bunker e sul conto corrente fossero riferibili all'attività criminosa del proposto tenuto conto del luogo del rinvenimento, del valore ingente e della forma contante, risultando omessa ogni valutazione in ordine al presupposto essenziale della confisca rappresentato dalla sproporzione.
In relazione, poi, alla confisca del denaro depositato sul conto corrente intestato alla società, le motivazioni sopra esposte appaiono non pertinenti, con conseguente contraddittorietà della decisione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va dato atto, in via preliminare, che il decreto impugnato si caratterizza per una rigorosa applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo alla possibilità di sottoporre a confisca esclusivamente i beni acquisiti nell'arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose. Proprio sulla base di tale principio la Corte di Appello di Bologna ha disposto la revoca di numerosi beni rinvenuti nella formale titolarità del ricorrente e di altri terzi interessati.
3. Quanto alle doglianze esposte nei motivi di ricorso sopra riportati va precisato che il decreto impugnato deve necessariamente saldarsi con il provvedimento che era stato adottato dal Tribunale. In tal modo, dalle motivazioni risultanti dai due provvedimenti emerge, in relazione al denaro per il quale confisca è stata confermata, la provenienza dall'attività delittuosa in danno della amministrazione finanziaria ed il requisito della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, secondo quanto si legge a pagina 8 ove si evidenzia che, sebbene vi fosse una situazione di proporzione in relazione ai beni mobili intestati al proposto (ammontanti ad euro 687.857,15) in considerazione della sua dichiarata capacità reddituale, tuttavia, ad una valutazione globale (che teneva conto di tutti i beni immobili e mobili a lui riconducibili), si registrava una sproporzione tra redditi leciti e patrimonio giustificabile solo dalla dedizione del preposto alla descritta attività criminale.
Devono, dunque, ritenersi integrati, con specifico riferimento alla eccezione sollevata nel terzo motivo di ricorso i presupposti che legittimano la confisca ai sensi dell'art. 24 D. Ig 159/2011 (impossibilità di giustificare la lecita provenienza e sproporzione), di talché non è dato riscontrare la sussistenza della invocata violazione di legge.
4. Quanto, poi, alla destinazione delle somme di denaro non può fondatamente ritenersi che il saldo attivo rinvenuto sul conto corrente nella disponibilità di Foroni non fosse utilizzabile da quest'ultimo per finalità personali.
5. Quanto al denaro in contanti per il complessivo ingente importo di euro 126.253,06, il rinvenimento presso l'abitazione e presso il bunker nella esclusiva disponibilità del proposto consentono ragionevolmente di affermare che si trattasse di attività entrate nel circuito finanziamento del suo tenore di vita e come tali assurti al rango di significativa componente del suo reddito.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21