Sentenza — n. 33759/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAViolazione di legge per omessa o apparente motivazione. - È stata applicata la presunzione dell'art. 26 c.2, D.Igs n. 159/2011 oltre i due anni previsti dalla legge. - Sono state disattese le argomentazioni della difesa sulla erronea estensione della presunzione al coniuge separato non convivente, pur essendo emerso dagli atti che la separazione coniugale era reale e non fittizia. - Violazione di legge per avere la Corte di appello con motivazione apparente collocato la fase di acquisto dei due immobili in un contesto temporale erroneo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33759/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La stessa Corte di appello riporta nella sintesi dei motivi di appello gli argomenti della ricorrente che, in contrasto con l'affermazione del Tribunale che la separazione dal marito Ignazio Ferrante era simulata, deduceva la effettività della cessazione del rapporto coniugale tanto che Ferrante convive con un'altra donna. Rispetto a tale argomento vi è totale mancanza di motivazione. Tale carenza assoluta su un passaggio essenziale, necessario a fondare la presunzione di fittizietà dell'intestazione, comporta la violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Andria Stefania nato a Taurianova (Italia) il 10/05/1971 Ferrante Ignazio nato a Laureana di Borrello il 20/12/1966 Ferrante Salvatore nato a Cinquefrondi il 22/03/1995 Ferrante Enrico Maria nato a Onquefrondi il 18/03/1996 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigii Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Firenze con decreto del 24 settembre 2020 ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a Ignazio Ferrante nonché la confisca di prevenzione di beni, appartamenti e terreni, intestati a moglie e figli del proposto, Stefania Andria, Salvatore Ferrante ed Enrico Maria Ferrante. Il provvedimento è basato sulla pericolosità specifica di Ignazio Ferrante in quanto è stata accertata la sua appartenenza ad una associazione mafiosa per il periodo dal 1984 ed il 2001 nonché la prosecuzione di rapporti con ambienti criminali. Inoltre Ferrante è stato indiziato per la intestazione fittizia di beni a terze persone. Il proposto e i terzi hanno presentato ricorso contro tale decisione: Stefania Andria, coniuge del proposto, alla quale sono stati confiscati due fabbricati, deduce:
1. Violazione di legge per omessa o apparente motivazione. - È stata applicata la presunzione dell'art. 26 c.2, D.Igs n. 159/2011 oltre i due anni previsti dalla legge. - Sono state disattese le argomentazioni della difesa sulla erronea estensione della presunzione al coniuge separato non convivente, pur essendo emerso dagli atti che la separazione coniugale era reale e non fittizia. - Violazione di legge per avere la Corte di appello con motivazione apparente collocato la fase di acquisto dei due immobili in un contesto temporale erroneo.
2. Violazione di legge per la ritenuta sproporzione del valore degli immobili rispetto ai redditi della ricorrente. La difesa aveva dimostrato che la Andria fruiva di redditi non registrati nelle banche dati utilizzati dalla polizia giudiziaria. Ignazio ferrante e i terzi interessati Salvatore Ferrante ed Enrico Maria Ferrante deducono:
1. violazione di legge per omessa o apparente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza e attualità della pericolosità specifica. La condanna per associazione mafiosa in giudizio abbreviato riguarda un periodo che va sino al 2001; nei confronti dei coimputati giudicati con rito ordinario la condanna è stata, invece, disposta per il reato di associazione semplice.
2. violazione di legge per non aver motivato sulle doglianze di mancata valutazione della produzione documentale della difesa quanto al percorso di recupero del ricorrente dopo le vicende per cui era stato condannato. Anche nei provvedimenti giudiziari risultava il distacco dal contesto criminale.
3. Con riferimento alla intestazione fraudolenta dei beni: mancanza di autonomia di valutazione del giudice della prevenzione rispetto agli esiti del procedimento di Pistoia sulla presunta intestazione fraudolenta di beni a terzi.
4. violazione legge per motivazione apparente quanto all'elemento oggettivo e soggettivo dell'attribuzione fittizia di beni a terzi. Ritiene che non siano indicati elementi univoci da cui trarre il convincimento che Ferrante temesse provvedimenti ablativi sui suoi beni. Rileva che le prove sono state travisate anche quanto alla ricostruzione dei redditi di natura illecita.
5. violazione di legge per omessa valutazione di dati risolutivi e motivazione apparente o inesistente sull' impiego di capitali. Non è stato valutato il materiale probatorio offerto.
5. violazione di legge per motivazione apparente o inesistente sull' intestazione fittizia dei singoli beni. Rileva che i beni intestati ai figli sono stati acquistati con il ricorso al credito e all'ausilio di parenti. Il procuratore Generale ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili. Sono state presentate note nell'interesse di Stefania Andria, Enrico Maria Ferrante e Salvatore ferrante Il ricorso di Stefania Andria è fondato. In particolare, è fondata la deduzione di motivazione inesistente o, comunque, meramente apparente in ordine alla effettività del rapporto coniugale, rilievo assorbente rispetto agli altri in quanto è fondamentale per ritenere che i beni intestati alla Andria siano in realtà acquisiti con la disponibilità illecita del coniuge.
La stessa Corte di appello riporta nella sintesi dei motivi di appello gli argomenti della ricorrente che, in contrasto con l'affermazione del Tribunale che la separazione dal marito Ignazio Ferrante era simulata, deduceva la effettività della cessazione del rapporto coniugale tanto che Ferrante convive con un'altra donna. Rispetto a tale argomento vi è totale mancanza di motivazione. Tale carenza assoluta su un passaggio essenziale, necessario a fondare la presunzione di fittizietà dell'intestazione, comporta la violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen.
Si impone, quindi, l'annullamento del decreto limitatamente alla confisca dei due fabbricati intestati a Stefania Andria con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso cumulativo del proposto e dei figli è infondato. Si premette che in materia di misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Igs. n. 159 del 2011, il ricorso in cassazione è consentito solo per violazione di legge, per cui non è deducibile il vizio di motivazione che non trasmuti in carenza assoluta, caso nel quale ricorre la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto è pacifico che il proposto sia stato condannato per il reato di associazione mafiosa, non rilevando la decisione nei confronti di altri soggetti. Il secondo motivo, quanto alla valutazione del percorso di recupero del ricorrente, è palesemente un motivo non ammissibile perché riferito alla motivazione. Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché riferito alla motivazione sulla presunta intestazione fittizia. Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono infondati. La motivazione della Corte di appello è certamente sbrigativa, come dimostra la stessa genericità della risposta data sulla posizione della Stefania Andria, ma, atteso il limite obiettivo di valutabilità del difetto di motivazione, va considerato che tale genericità non raggiunge la soglia della assenza o mera apparenza della motivazione.
Per quanto la Corte di appello si limiti a sintetizzare la valutazione del primo giudice con generici riferimenti al contenuto dei motivi di impugnazione, la decisione non appare emessa in violazione di legge presentando quel minimo di motivazione che esclude la totale nullità. PQM Annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca dei due fabbricati intestati a Andria Stefania e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su tale capo. Rigetta i ricorsi proposti da Ferrante Ignazio, Ferrante Salvatore e Ferrante Enrico Maria che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma, così d iso il 21 giugno 2