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Sentenza — n. 33758/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33758/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33758/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2 febbraio 2021 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di Abdennaji El Haloui. L'istante allegava di essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico solo con la notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione (e contestuale sospensione dell'ordine del medesimo) notificatogli il 24 agosto 2020 e di non avere mai ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio. Osservava altresì che non rilevava, ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale, l'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio compiuta al momento del controllo di polizia che aveva occasionato t il procedimento a suo carico e con il quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 341- bis e 651 cod. pen.. La Corte di merito, qualificata la richiesta ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen. ha ritenuto la competenza a decidere di questa Corte.

Regesto Legislator

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art. 629-bis cod. proc. pen, art. 625-ter cod. proc. pen, art. 420 quater comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33758/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione del principio tempus regit actum, ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazione, allorché si succedano nel tempo diverse discipline, occorre far riferimento - secondo le conclusioni dell'ordinanza - al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione. A questo riguardo la Corte di merito ha richiamato alcune decisioni di questa Corte che hanno affermato il principio innanzi enunciato (ex multis Sez 6, sentenza n.19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 39823; sentenza n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843).

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo termine processuale perentorio abbandono del procedimento ritiro della domanda di revisione rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 629-bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 2 febbraio 2021 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 625-ter cod. proc. pen
La Corte di merito, qualificata la richiesta ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen.
art. 420 quater comma 2 cod. proc. pen
67 del 2014 in via preventiva (cioè la sospensione del processo ex art. 420 quater comma 2 cod. proc. pen.) o in via restitutoria nella fase processuale di primo grado (artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sull'istanza proposta da El Haloui Abdennajj,nato in Marocco il 21/11/1971 visti gli atti, l'istanza e l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 2/2/2021; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto dell'istanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2021 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di Abdennaji El Haloui. L'istante allegava di essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico solo con la notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione (e contestuale sospensione dell'ordine del medesimo) notificatogli il 24 agosto 2020 e di non avere mai ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio. Osservava altresì che non rilevava, ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale, l'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio compiuta al momento del controllo di polizia che aveva occasionato t il procedimento a suo carico e con il quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 341- bis e 651 cod. pen.. La Corte di merito, qualificata la richiesta ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen. ha ritenuto la competenza a decidere di questa Corte.

2. Con memoria depositata in data 4 giugno 2021 il difensore di Abdennaji El Haloui ha insistito per l'accoglimento della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 2 febbraio 2021 deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla medesima Corte di appello per la decisione sulla richiesta di rescissione del giudicato correttamente avanzata, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., dal difensore di El Haloui Abdennaj. La Corte di merito ha ritenuto che la competenza a decidere della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen., sia radicata in ragione dell'epoca della sentenza oggetto di impugnazione, sentenza che è stata emessa dal Tribunale di Firenze il 9 marzo 2017, divenuta definitiva il 18 aprile 2017, cioè prima della entrata in vigore della legge del 23 giugno 2017 n. 103 che ha introdotto, in mancanza di previsioni recanti disciplina transitoria, il 3 agosto 2017.

In applicazione del principio tempus regit actum, ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazione, allorché si succedano nel tempo diverse discipline, occorre far riferimento - secondo le conclusioni dell'ordinanza - al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione. A questo riguardo la Corte di merito ha richiamato alcune decisioni di questa Corte che hanno affermato il principio innanzi enunciato (ex multis Sez 6, sentenza n.19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 39823; sentenza n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843).

Ad avviso del Collegio la conclusione della Corte di merito non è fondata e deriva dalla lettura sommaria delle decisioni di questa Corte che hanno affermato il principio richiamato dalla Corte territoriale ma che sono state rese in presenza di una situazione di fatto diversa da quella che costituisce oggetto dell'odierna pronuncia ovvero non meglio precisata nel ritenuto in fatto delle sentenze pure richiamate dalla Corte territoriale e non massimate, trattandosi di fattispecie nelle quali, comunque, la richiesta di rescissione era stata avanzata prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Tale situazione è stata, viceversa, è stata ben chiarita in altra decisione di questa Corte alla quale il Collegio intende dare continuità ribadendo il principio secondo il quale, in tema di rescissione, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, ai fini dell'individuazione della norma applicabile si deve fare riferimento non al momento di emissione della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, Ordinanza n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 ).La diversa situazione di fatto posta a fondamento delle decisioni di questa Sezione, esclude che l'esame della questione dedotta debba essere rimessa alle Sezioni Unite poiché, nel caso in esame, la richiesta di rescissione del giudicato è stata proposta nella vigenza della legge 103 del 2017 essendo stata depositata il 21 settembre 2021. 2.Ritiene la Corte che l'analisi delle disposizioni recate dall'art. 625-ter cod. proc. pen. e 629-bis cod. proc. pen. (la prima abrogata per effetto dell'entrata in vigore della legge 103 del 2017) consentono di individuare i tratti comuni dei due istituti che, difatti, condividono i presupposti per proporre il mezzo di impugnazione; i criteri di legittimazione sostanziale, termini e modalità per la proposizione dell'istanza, essendo stata prevista solo la diversa competenza della Corte di appello a decidere sull'istanza e, dunque, modificata la competenza del giudice attribuita ad un giudice di merito raccogliendo le critiche espresse dalla dottrina sulla individuazione della competenza della cognizione della Corte di Cassazione a fronte della necessità di una verifica implicante accertamenti fattuali e di merito nei termini dedotti dall'istante, con la possibilità di esercitare poteri officiosi finalizzati a chiarire la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda "restitutoria".

In linea con la complessa motivazione posta a fondamento dell'ordinanza della Sezione Quinta Penale deve osservarsi che "la natura dell'istituto della rescissione quale "rimedio restitutorio" finale, posto a presidio delle situazioni in cui non abbiano funzionato gli altri rimedi previsti dalla legge n. 67 del 2014 in via preventiva (cioè la sospensione del processo ex art. 420 quater comma 2 cod. proc. pen.) o in via restitutoria nella fase processuale di primo grado (artt. 420 bis commi 4-5 e 489 comma 2 5 cod. proc. pen.) e nelle fasi di impugnazione ordinaria (artt. 604 comma 5 bis e 623 comma 1 lett. b cod. proc. pen.). e la individuazione del momento in cui l'interessato può esercitare il suo diritto all'impugnazione che è quello "dell'avvenuta conoscenza del procedimento" (entro trenta giorni da tale momento), consentono di individuare in questo momento il riferimento temporale per l'esercizio del diritto di impugnazione e che costituiscono aspetti dirimenti nella soluzione delle questioni poste dalla successione delle norme processuali in esame che si attiva ed è collegato al presupposto della mancata conoscenza effettiva del processo, della conseguente impossibilità di volontaria rinuncia alla partecipazione o sottrazione ad esso e, dunque, genera il potere di richiedere la riapertura e ripetizione del processo, ovvero di ottenere che nei suoi confronti si statuisca di nuovo sul merito delle accuse formulate e tanto ciò è vero che il procedimento di rescissione si apre con una prima fase nella quale, oltre al vaglio della legittimazione e della tempestività della richiesta, il giudice competente deve accertare la sussistenza dei presupposti della mancata conoscenza effettiva del processo: solo superata tale fase il condannato può ottenere la rescissione del giudicato, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, qualora appunto provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Rispetto a tale funzione dell'istituto e dinamica dell'azione impugnatoria non ha senso il riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronun "a della sentenza passata c Th in giudicato, giacché il procedimento di rescissione non è in rapporto solo con quest'ultimo actus e con il tempus del suo perfezionamento, dovendo essere invece valutati in maniera più ampia la facoltà di impugnazione straordinaria, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 21 giugno 2021 Il Consigliere relatore Il Presi nte Emili