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Sentenza — n. 33757/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33757/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33757/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Magnisi Massimo nato a Messina il 04/12/1964 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luca Tampieri che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33757/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Se, quindi, i beni dovevano essere restituiti direttamente al proposto ovvero, atteso il suo decesso, agli eredi, risultava necessario «l 'esercizio in sede civile di un'azione di accertamento della proprietà con l'intervento di tutti i soggetti interessati», in modo da individuare i proprietari assegnando loro la disponibilità giuridica dei beni. Si trattava, quindi, a parere del giudicante, di applicare un rimedio simile a quello disposto «per casi identici» dall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. Massimo Magnisi ha proposto ricorso avverso tale decisione.

Parole chiave

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massima inquisitoria documenti mancanti assenza ingiustificata restituzione in pristino misura meno grave legittimazione ad agire
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Magnisi Massimo nato a Messina il 04/12/1964 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luca Tampieri che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, con unico provvedimento del 14 dicembre 2020, oggetto dell'odierna impugnazione, ha deciso su più istanze di Antonio Magnisi, Antonella Anghelone e Massimo Magnisi, qualificatisi eredi di Giuseppe Magnisi, nei cui confronti era stata disposta la confisca di prevenzione dei beni. All'esito della decisione della Corte di cassazione nel procedimento di prevenzione, erano stati esclusi alla confisca i beni acquisiti dal proposto prima del 1976. Poiché tali ultimi beni erano stati sequestrati nel corso del procedimento, con varie istanze si chiedeva al Tribunale di stabilire le modalità della materiale restituzione dei beni stessi agli eredi.

In particolare, Massimo Magnisi indicava quale modalità principale di restituzione la riconsegna alla Pergomagni S.r.l., cui i beni erano stati in origine confiscati con provvedimento poi annullato, o, in subordine, la restituzione dei beni ai suoi soci pro quota o, in ulteriore subordine, agli eredi di Giuseppe Magnisi. Ai fini della decisione il Tribunale dava atto che era in questione il dissequestro di una parte di un fabbricato sito in Messina. Il Tribunale, considerava che la società Pergomagni S.r.l. era oggetto della confisca di prevenzione e che ciò non consentiva la restituzione alla stessa dei beni che non potevano erano confiscati.

Se, quindi, i beni dovevano essere restituiti direttamente al proposto ovvero, atteso il suo decesso, agli eredi, risultava necessario «l 'esercizio in sede civile di un'azione di accertamento della proprietà con l'intervento di tutti i soggetti interessati», in modo da individuare i proprietari assegnando loro la disponibilità giuridica dei beni. Si trattava, quindi, a parere del giudicante, di applicare un rimedio simile a quello disposto «per casi identici» dall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. Massimo Magnisi ha proposto ricorso avverso tale decisione.

Con il primo motivo rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, proprio i vari provvedimenti richiamati dimostravano che non erano state sequestrate le quote del capitale della società per cui i beni della società stessa devono essere restituiti ai soci. Al Tribunale spettava solo decidere le modalità di restituzione non essendovi dubbi sulla titolarità delle quote della Pergomagni, quote non facenti parte dell'asse ereditario. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la abnormità del provvedimento che invoca una norma, l'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., non riferibile al caso di specie; peraltro si tratta di una disposizione di carattere eccezionale rispetto alla regola secondo la quale il giudice penale decide ogni questione giuridica utile alla propria decisione e, comunque, non era affatto in contestazione la proprietà.

Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato. Il Tribunale in sede di esecuzione doveva restituire i beni. Effettivamente vi era l'ostacolo rappresentato dal fatto che la società cui i beni dovrebbero essere restituiti era a sua volta comunque confiscata (almeno secondo il Tribunale, la parte privata rappresenta una situazione diversa) ma ciò non giustifica la sostanziale elusione della decisione di svincolo e restituzione dei beni trattenuti senza causa.

Quale che fosse la difficoltà pratica, spettava comunque al giudice rilevare la modalità di restituzione di tali beni, non potendo invece assumere una decisione interlocutoria ritenendo che debba essere il giudice civile, peraltro al di fuori da ogni contenzioso, a decidere sulla restituzione con applicazione analogica dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. che non solo non appare applicabile a casi analoghi (la regola generale è che il giudice penale risolve ogni tema giuridico prodromico alla propria decisione) ma, soprattutto, ha quale necessario presupposto una "controversia sulla proprietà" che nel caso di specie non risulta neanche potenziale - della effettiva proprietà dei beni al proposto e, quindi, ai suoi eredi non sembra esservi alcun dubbio.

Il Tribunale, in pratica, invoca una "azione di accertamento della proprietà" che, però, viene descritta come una azione costitutiva di diritti (da tale azione, infatti, nella prospettiva del Tribunale, dovrebbe conseguire «la disponibilità giuridica del bene»); comunque non vi è ragione di una tale azione civile né, peraltro, giustifica l'omessa decisione sulle richieste degli eredi del proposto. Il provvedimento va quindi annullato perché il Tribunale ha di fatto rifiutato la decisione, con l'effetto "bloccante" che rende il provvedimento abnorme (allo stato è impedita alle parti ogni diversa modalità di ottenimento dei propri beni) lì dove doveva procedere a individuare le modalità di restituzione non essendovi alcuna necessità di previa risoluzione di controversie civili.

Trattandosi di un provvedimento che non decide sulla richiesta delle parti e con carattere di abnormità in quanto ha comportato una stasi irrisolvibile del procedimento di restituzione dei beni, l'annullamento va disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale, in diversa composizione, perché provveda sulle richieste originarie. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina sezione misure di prevenzione, in diversa composizione, per nuova deliberazione. Roma, così decis il 21 giugno 2021 il Co