Sentenza — n. 33756/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bevilacqua Orlando nato a Perugia il 29/12/1962 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 della Corte di appello di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen, articolo 34 cod. proc. pen, art. 44 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33756/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' allora sufficiente considerare che il primo comma dell'articolo 34 cod. proc. pen. prevede che "Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione", ipotesi tra le quali non rientra certamente quella in questione, di pronuncia di sentenza nel medesimo grado. Né tale norma può applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti in quanto le disposizioni che prevedono cause di incompatibilità hanno natura di norme eccezionali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bevilacqua Orlando nato a Perugia il 29/12/1962 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 della Corte di appello di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso di Orlando Bevilacqua avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2020 della Corte di appello di Perugia che dichiarava inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione di due dei componenti della Corte di appello di Perugia chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione del decreto di primo grado che disponeva nei suoi confronti la confisca di prevenzione; letta la requisitoria del 1,/ procuratore generale presso questa Corte che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile; osserva: - La Corte di appello di Perugia il 6 giugno 2018 annullava il decreto emesso il 28 marzo 2017 dal Tribunale di Perugia, restituendo gli atti per la ripetizione del giudizio in quanto il decreto di fissazione dell'udienza in primo grado non conteneva le indicazioni minime per consentire l'esercizio del diritto di difesa; la Corte, quindi, non effettuava alcuna valutazione in merito; - Il Tribunale disponeva nuovamente la confisca con decreto dell'Il ottobre 2019 avverso il quale la parte proponeva appello; - Orlando Bevilacqua ricusava due dei componenti del collegio di Corte di appello chiamati a decidere sulla sua impugnazione in quanto avevano già composto il collegio che aveva deciso sulla precedente impugnazione con il citato decreto del 6 giugno 2018. - La Corte di appello di Perugia, con la ordinanza del 14 ottobre 2020 oggetto della odierna impugnazione, dichiarava inammissibile, con procedura de plano, la istanza di ricusazione per manifesta infondatezza in quanto i magistrati ricusati avevano esaminato solo vizi procedurali senza alcuna valutazione del merito della vicenda. - Bevilacqua con il ricorso deduce con il primo motivo la violazione degli artt. 34, 36 e 37, 1 comma lett.
a) cod. proc. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen. e con il secondo motivo la violazione dell'art. 41 ed altri cod. proc. pen. Entrambi i motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, è sufficiente considerare la ragione per la quale la difesa insiste nella ricusazione, pur a prescindere dalla incertezza che si tratti della stessa ragione inizialmente prospettata alla Corte di appello: nel ricorso si sostiene che la ricusazione non era stata proposta per la indebita manifestazione da parte dei due magistrati del loro convincimento sui fatti di causa ma «al contrario, la dedotta ricusazione era precipuamente fondata sul diverso caso di cui all'art. 34, 1° comma, cod. proc. pen. atteso che due dei tre componenti del collegio giudicante avevano svolto le medesime funzioni nell'ambito del medesimo procedimento conclusosi con un giudizio di annullamento con rinvio».
E' allora sufficiente considerare che il primo comma dell'articolo 34 cod. proc. pen. prevede che "Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione", ipotesi tra le quali non rientra certamente quella in questione, di pronuncia di sentenza nel medesimo grado. Né tale norma può applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti in quanto le disposizioni che prevedono cause di incompatibilità hanno natura di norme eccezionali.
Con lo stesso motivo è stata anche dedotta la questione della mancanza assoluta di motivazione della decisione impugnata ma, a parte il tema della configurabilità del vizio di motivazione quanto alla risposta "in diritto", va considerato che la Corte di appello ha dato una risposta esaustiva rispetto ai temi posti dalla difesa indicando la ragione della non applicabilità al caso concreto delle disposizioni di legge invocate. Il secondo motivo, che ritiene violato il contraddittorio per essere stata adottata la decisione de plano, è inammissibile in quanto nella prospettiva della Corte era chiaramente sussistente la condizione di manifesta infondatezza che giustificava l'adozione della decisione con provvedimento emesso senza formalità ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen. Roma, osì de iso il 21 giugno 2021