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Sentenza — n. 33752/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33752/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33752/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pappacena Nunzio Vincenzo, n. Napoli 25/03/1935 2. Guerrasio Irene, n. Poggiomarino (Na) 25/05/1970 avverso la sentenza n. 2076/20 della Corte di appello di Napoli del 02/03/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'imputato e per l'inammissibilità del ricorso della parte civile; sentiti per la ricorrente parte civile Guerrasio, l'avv. Rosario Maria Piccirilli e per il ricorrente imputato Pappacena, l'avv. Domenico Ciruzzi, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati, depositando la parte civile nota delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado.

Regesto Legislator

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art. 323 cod. pen, art. 2697 cod. civ, art. 2043 cod. civ, art. 606 cod. proc. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33752/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia l'imputato Pappacena che la parte civile Guerrasio. 2.1. Ricorso Pappacena Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 41 -sexies legge n. 1150 del 1942 in relazione al computo delle aree da destinare obbligatoriamente a parcheggio delle nuove edificazioni, per avere la Corte di appello di Napoli ritenuto di non riconnprendere nel calcolo anche le aree di accesso e di manovra degli spazi stessi, così ribadendo la valutazione di illegittimità del titolo edificatorio concessorio rilasciato all'imputato.

Parole chiave

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oneri della licenza edilizia legittimazione a contestare licenza violazione delle norme edilizie costruzioni non autorizzate norme edilizie comunali principi che disciplinano le concessioni

Disposizioni normative citate

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art. 323 cod. pen
Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 323 cod. pen.
art. 2697 cod. civ
Violazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 2043 cod. civ
Violazione dell'art. 2043 cod. civ.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso della parte civile consiste a sua volta in un coacervo di ragioni di fatto e di merito, nei quali risulta arduo individuare profili di legittimità rilevanti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 622 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Pappacena Nunzio Vincenzo, n. Napoli 25/03/1935 2. Guerrasio Irene, n. Poggiomarino (Na) 25/05/1970 avverso la sentenza n. 2076/20 della Corte di appello di Napoli del 02/03/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'imputato e per l'inammissibilità del ricorso della parte civile; sentiti per la ricorrente parte civile Guerrasio, l'avv. Rosario Maria Piccirilli e per il ricorrente imputato Pappacena, l'avv. Domenico Ciruzzi, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati, depositando la parte civile nota delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 23 febbraio 2018, dichiarando estinto per sopravvenuta prescrizione il reato di cui al capo G (artt. 110, 323 cod. pen.), residuo di quelli in origine contestati a vari imputati tra cui il ricorrente Nunzio Vincenzo Pappacena, mentre ha confermato la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo H (artt. 110, 481 cod. pen.) già pronunciata dal primo giudice nonché il rigetto della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile Irene Guerrasio in relazione al reato di abuso di ufficio di cui allo stesso capo G. Le imputazioni vertono sul rilascio da parte del Comune di Poggionnarino (Na) di tre concessioni edilizie in sanatoria in favore di Nunzio Vincenzo Pappacena, dalla pubblica accusa ritenute palesemente illegittime e indebitamente sollecitate dal beneficiario e sulle correlate condotte di falsità ideologica in certificazioni strumentali a quel rilascio.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia l'imputato Pappacena che la parte civile Guerrasio. 2.1. Ricorso Pappacena Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 41 -sexies legge n. 1150 del 1942 in relazione al computo delle aree da destinare obbligatoriamente a parcheggio delle nuove edificazioni, per avere la Corte di appello di Napoli ritenuto di non riconnprendere nel calcolo anche le aree di accesso e di manovra degli spazi stessi, così ribadendo la valutazione di illegittimità del titolo edificatorio concessorio rilasciato all'imputato.

Motivazione contraddittoria, meramente apparente, illogica anche per travisamento della prova in ordine all'accertamento della illegittimità della concessione edilizia in sanatoria n. 79/2010 di cui al capo G nonché della infedeltà del contenuto della documentazione indicata al capo H dell'imputazione. La Corte di appello non ha preso in considerazione le allegazioni difensive che contestavano la decisione di primo grado in ordine: al mancato accoglimento della tesi per cui l'edificio oggetto di sanatoria non fosse da ritenere completo 'al rustico' alla data del 1 ottobre 1983; all'erronea statuizione che il condono fosse stato concesso anche per opere per cui non era stato richiesto; alla statuizione per cui non erano stati ritenuti in concreto soddisfatti i limiti minimi de( destinare a parcheggio ex art. 41 -sexies della legge n. 1150 del 1942.

La Corte ha, inoltre, contraddittoriamente ritenuto che la documentazione indicata al capo H fosse stata falsificata proprio al fine di rappresentare la consistenza dell'opera in maniera difforme dalla realtà, allo scopo di conseguire la concessione in sanatoria n. 79/2020,che si assume essere stata emessa con abuso di ufficio nella consapevolezza della sua illegittimità. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 323 cod. pen. di cui al capo G e mancata considerazione da parte della Corte di appello delle specifiche argomentazioni difensive volte a contestare la sussistenza del dolo del reato.

Con successiva memoria, il difensore dell'imputato ricorrente ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile. 2.2. Ricorso Guerrasio Contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della responsabilità degli imputati ed alla attribuzione della responsabilità dei fatti alla parte civile al fine di escludere il risarcimento dei danni. Travisamento dei presupposti di fatto (dichiarazioni del marito della persona offesa in ordine al sollecito della sanatoria nell'anno 1998, piena conoscenza da parte della persona offesa della situazione di fatto, trasformazione delle aree di parcheggio in cantinole) relativi all'inganno perpetrato dall'imputato ai danni della parte civile.

Erronea affermazione della pregiudizialità dell'annullamento dell'atto in sede amministrativa quale risarcimento dei danni. Violazione dell'art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova del danno in presenza di atti amministrativi illegittimi e vizi cumulativi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità civile e risarcitoria. Violazione dell'art. 2043 cod. civ. e mancata applicazione dell'orientamento interpretativo maggioritario secondo cui l'elemento soggettivo della colpa va rintracciato in re ipsa nella illegittimità dell'atto; mancato riconoscimento del cd. danno da processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono basati su motivi improponibili in sede di legittimità e come tali vanno dichiarati inammissibili.

2. Il ricorso proposto dall'imputato Pappacena consiste in una complessiva riproduzione delle ragioni di stretto merito edilizio - urbanistico (v. supra), debitamente considerate e motivatamente respinte dal giudice di primo grado, volte a conseguire l'assoluzione piena da entrambi i reati, quello di cui agli artt.110, 323 cod. pen. contestato al ricorrente in concorso al capo G e quello, già dichiarato estinto per prescrizione dal primo giudice, di cui al capo H (artt. 110, 481 cod. pen.). Il ricorso si fonda, dunque, su motivi non proponibili in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) né si confronta con il punto rilevante della decisione impugnata, se cioè esistessero elementi di prova atti a sostenere con evidenza l'assoluzione dell'imputato nel merito (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), questione che la Corte territoriale ha debitamente preso in considerazione alle pag. 7-8 della decisione anche mediante rinvio per relationem alla sentenza di primo grado ed alla pag. 11 per ritenere, anzi, in maniera argomentata la astratta sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati in addebito.

3. Il ricorso della parte civile consiste a sua volta in un coacervo di ragioni di fatto e di merito, nei quali risulta arduo individuare profili di legittimità rilevanti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e che si infrangono sulla inequivoca statuizione della Corte di appello secondo cui alla parte civile non spetta alcun risarcimento perché non ha in pratica ricevuto alcun danno dalla condotta illecita ascritta all'imputato al capo G (pag. 13 sent.). Va anche rilevato come la parte civile abbia espressamente richiesto non solo di riconoscere il proprio diritto al risarcimento del danno, ma anche di liquidarlo con eventuale concessione di provvisionale provvisoriamente esecutiva e solo in via subordinata di rimettere gli atti alla Corte di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., così dimostrando icasticamente il malinteso in cui è incorsa nel ravvisare in capo a questa Corte di cassazione poteri ed attribuzioni estranee al giudizio di legittimità.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della cassa delle amm