Sentenza — n. 33751/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 luglio 2019 la Corte di appello di Napoli ha giudicato sugli appelli presentati avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 24 marzo 2017: in particolare ha confermato la condanna di Salvatore Esposito in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa costituita dal clan Moccia, contestato al capo 1), la condanna dello stesso Esposito in ordine al delitto di cui all'art. 513-bis, aggravato ex art. 7 legge 203 del 1991, contestato al capo 2), la condanna di Maurizio Liquore, previa esclusione dell'aggravante delle persone riunite, in ordine ai delitti di rapina e di lesioni aggravate in danno di Frigo Alessandra, contestati al capo 3), la condanna dell'Esposito, nonché di Alessio Salvato, di Gennaro Dell'Anno, di Anna Ferrara, di Maria Carmela Di Paola, di Maria Luisa Esposito e di Antonio Sparavigna in ordine al delitto di cui all'art. 12- quinquies legge 356 del 1992, aggravato ex art. 7 legge 293 del 1991, come contestato al capo 4), la condanna di Salvatore Esposito e di Giovanni Battilano in ordine al delitto di testata estorsione aggravata ex art. 7 legge 203 del 1991, contestato al capo 5); ha assolto Battilano e Ferrara dal reato di cui al capo 2), ha rideterminato la pena nei confronti di Battilano, Ferrara, Liquore e Salvatore Esposito; ha confermato le statuizioni in materia di confisca e le statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 111 Cost, art. 195 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 513-bis cod. pen, art. 238 cod. proc. pen, art. 12-quinquies legge n. 356/1992; Sentenza — n. 33751/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro l'Amoroso aveva presentato numerose denunce ed era corrispondentemente ampio il novero dei soggetti che avrebbero potuto compiere atti intimidatori. Inoltre l'atteggiamento dell'impiegato Annodi() era giustificato dal regolamento approvato dalla Commissione prefettizia che aveva introdotto la regola, che, per operare a Casoria, sarebbe occorsa la disponibilità di una rimessa sul territorio. Né si sarebbero potuti nutrire dubbi sull'operato dell'amministrazione, riconosciuto legittimo con sentenza del Consiglio di Stato. Nessuna risposta era stata fornita dalla Corte ed altrettanto era avvenuto per la vicenda Intercar, posta a fondamento del giudizio in ordine al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Esposito Salvatore, nato il 16/06/1954 a Casoria Battilano Giovanni, nato il 30/10/1965 a Napoli Dell'Anno Gennaro, nato il 17/11/1957 a Ischia Di Paola Maria Carmela, nata il 29/11/1960 a Casoria Esposito Maria Luisa, nata il 01/05/1988 a_=>ria/ Napoli Ferrara Anna, nata il 05/08/1970 a Casoria Liquore Maurizio, nato il 07/01/1971 a Napoli Salvato Alessio, nato il 14/02/19914 a Frattamaggiore Sparavigna Antonio, nato il 03/06/1991 a Napoli Avverso la sentenza del 16/07/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di Salvato e Dell'Anno, per l'annullamento senza rinvio nei confronti di Battilano, limitatamente all'aggravante, con rideterminazione della pena, per 4o. l'inammissibilità dei ricorsi di Esposito Salvatore, Esposito Maria Luisa, Di Paola Carmela, Sparavigna Antonio e Liquore Maurizio; uditi i difensori, Avv.
Agostino La Rana per ADOC e Avv. Barbara Primo, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Motta, per le parti civili Amoroso e A.L.I.L.A.C.C.0, che hanno depositato conclusioni e nota spese; uditi i difensori, Avv. Claudio Davino per Esposito Salvatore, Esposito Maria Luisa, Di Paola Maria Carmela e Sparavigna Antonio', e Avv. Francesca Aricò, in sost. dell'Avv. Giovanni Aricò per Esposito Salvatore, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori, Avv. Alessandro Diddi per Dell'Anno, Avv. Massimo Guadagni per Ferrara, Avv. Franco Coppi per Salvato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 luglio 2019 la Corte di appello di Napoli ha giudicato sugli appelli presentati avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 24 marzo 2017: in particolare ha confermato la condanna di Salvatore Esposito in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa costituita dal clan Moccia, contestato al capo 1), la condanna dello stesso Esposito in ordine al delitto di cui all'art. 513-bis, aggravato ex art. 7 legge 203 del 1991, contestato al capo 2), la condanna di Maurizio Liquore, previa esclusione dell'aggravante delle persone riunite, in ordine ai delitti di rapina e di lesioni aggravate in danno di Frigo Alessandra, contestati al capo 3), la condanna dell'Esposito, nonché di Alessio Salvato, di Gennaro Dell'Anno, di Anna Ferrara, di Maria Carmela Di Paola, di Maria Luisa Esposito e di Antonio Sparavigna in ordine al delitto di cui all'art. 12- quinquies legge 356 del 1992, aggravato ex art. 7 legge 293 del 1991, come contestato al capo 4), la condanna di Salvatore Esposito e di Giovanni Battilano in ordine al delitto di testata estorsione aggravata ex art. 7 legge 203 del 1991, contestato al capo 5); ha assolto Battilano e Ferrara dal reato di cui al capo 2), ha rideterminato la pena nei confronti di Battilano, Ferrara, Liquore e Salvatore Esposito; ha confermato le statuizioni in materia di confisca e le statuizioni civili.
2. Hanno presentato ricorso Salvatore Esposito, Maria Carmela Di Paola, Maria Luisa Esposito, Antonio Sparavigna, con atto a firma dei difensori Avv. Davino e Avv. Quatrano. 2.1. Primo motivo: violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della memoria depositata in sede di discussione in primo grado. La Corte aveva fornito risposte apparenti e illogiche, a fronte della deduzione incentrata sulla nullità della sentenza del Tribunale per mancata valutazione della memoria difensiva, nella quale erano esposti rilievi riguardanti l'attendibilità dei dichiaranti e questioni procedurali, poi sviluppati negli ulteriori motivi di appello. 2.2.
Secondo motivo: violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. 125, 546, 598 cod. proc. pen. Si premette che la Corte aveva erroneamente inteso la questione dedotta nel motivo di appello, rapportandola ad un'ipotesi di nullità della sentenza e parlando prima di tardività dell'inserimento nel fascicolo e poi di formazione del fascicolo, quando il tema era costituito dall'inutilizzabilità di atti acquisiti. Inoltre la Corte aveva riportato erroneamente un dato, riguardante l'ammissione dei mezzi di prova e la relativa discussione in sede di giudizio di primo grado, quando l'intervento difensivo rispetto alle richieste del P.M. era avvenuto all'udienza del 5 giugno 2014 e non all'udienza del 10 luglio 2014.
Di seguito si distinguono le questioni eccepite dalla difesa e inerenti ai relativi atti. 2.2.1. In primo luogo si deduce in merito ad alcune sentenze, che non erano passate in giudicato al momento dell'acquisizione, e si sottolinea come il Tribunale avesse valutato l'accertamento emergente da esse, anche quando le stesse erano state riformate in appello con diverso accertamento di merito, come nel caso della sentenza della Corte di assise di Napoli del 28 novembre 2000. La Corte, in ordine al periodo di permanenza del clan Moccia, aveva valorizzato l'accertamento contenuto nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 14 luglio 2011, che si riferiva al periodo dal 2004 al 2011, peraltro retrodatato dalla diversa sentenza che era stata pronunciata sulla vicenda con rito ordinario e che comunque non riguardava Esposito Salvatore.
Si contesta in generale l'assunto della Corte in merito alla non proponibilità di questioni non sollevate nel giudizio di primo grado, dovendosi da un lato rilevare che non era prevedibile l'erronea utilizzazione di sentenze non irrevocabili e che comunque la difesa aveva dedotto quanto di suo interesse, producendo sentenze irrevocabili. 2.2.2. Relativamente al filmato riguardante il reportage dell'inchiesta condotta da Frigo e Golia per la trasmissione Le Iene, la Corte aveva fatto riferimento all'acquisizione di prove atipiche relative a videoriprese, mentre nel caso di specie si trattava di montaggio di servizio giornalistico a cura di privati, che conteneva interviste a soggetti non identificati di cui i giornalisti si erano rifiutati di rivelare l'identità.
Inoltre la Corte aveva indebitamente fatto riferimento alla mancanza di immediata opposizione, quando il tema era quello dell'acquisizione e utilizzazione dei contenuti della videoripresa, che la difesa aveva contestato in sede di discussione, oltre che al momento dell'audizione dei reporter. Nel caso di specie era stata eccepita la violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., in quanto non si trattava della ammissibile valenza di dichiarazioni rese da persona ignota in casi peculiari, ma di dichiarazioni rese da soggetti di cui non era stata rivelata l'identità dai testi escussi. 2.2.3.
Relativamente alle intercettazioni, era stato prestato consenso all'acquisizione delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria con riguardo alle telefoniche ed era stata chiesta la perizia in relazione a quelle ambientali. Per contro erano state acquisite al fascicolo tutte le trascrizioni, riferite a intercettazioni sia telefoniche che ambientali. Inoltre le trascrizioni erano state acquisite in forma di brogliacci attraverso informative di polizia giudiziaria, contenenti verbali omissati e interpolazioni. Di qui la richiesta di espulsione dal fascicolo, indebitamente respinta, peraltro sulla base di motivazione che non teneva conto del contenuto e dei limiti del consenso prestato, senza che fosse onere della difesa spiegare quali brogliacci incidevano sul complesso probatorio a fondamento del giudizio di colpevolezza. 2.2.4.
Con riguardo al tema dell'omessa audizione di testi di riferimento agli effetti dell'art. 195 cod. proc. pen., era stato sottolineato che erano inutilizzabili le dichiarazioni del collaboratore Missi e del testimone di giustizia Amoroso, i quali avevano fatto riferimento, quale fonte delle propalazioni, ad altri soggetti (Pennello, Di Febbraio e Beninato per il Missi, Aprea, Amodio, Cuomo, Reale, Vanni, Maestrini per l'Amoroso), di cui era stata chiesta l'audizione, in concreto non ammessa. Relativamente al Missi si era erroneamente rilevato che il riferimento riguardava soggetti appartenenti alla medesima consorteria, che avrebbero avuto la facoltà di non rispondere, per cui non operava il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen., quando in realtà il Missi aveva fatto riferimento all'appartenenza al clan Missi e non al clan Moccia, non era stato fornito di ciò alcun riscontro e comunque non si trattava di valutare la facoltà di non rispondere, ma la mancata citazione cui avrebbe dovuto conseguire la verifica dello statuto di garanzia.
Relativamente all'Amoroso era stato invece sottolineato che la deduzione era priva di specificità, in quanto non erano state chiarite le ragioni per cui l'esame dei soggetti indicati sarebbe stata necessaria e a quali fini, non indicandosi inoltre l'incidenza delle audizioni sul complessivo quadro probatorio: si trattava in questo caso di motivazione errata, in quanto la difesa non era tenuta a spiegare alcunché a fronte dell'obbligo di audizione del teste di riferimento, tempestivamente richiesta. 2.2.5. Relativamente al tardivo deposito dei verbali della collaborazione, la questione avrebbe dovuto intendersi riferita ai soli verbali di dichiarazioni del collaboratore Di Domenico, diversi da quelli indicati nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
La Corte aveva sostenuto che di quelle dichiarazioni si faceva menzione in sentenze definitive depositate e nell'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti dell'Esposito, senza possibile vulnus per la difesa. Inoltre la Corte aveva sottolineato che la prova valorizzata era costituita dalle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore. Ma la conoscenza di tutti gli atti di indagine avrebbe dovuto essere previamente assicurata e inoltre qualora il P.M. ometta di depositare alcuni atti di indagine con la richiesta di rinvio a giudizio, la sanzione è costituita dall'inutilizzabilità degli stessi.
Né avrebbe potuto farsi riferimento alle eccezioni di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., in tema di impossibilità di natura oggettiva, essa implicando la lettura di dichiarazioni precedentemente rese e note alla difesa quali fonti di prova. 2.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Relativamente al collaboratore Di Domenico, si ribadiscono i temi su cui si era incentrata la doglianza di inattendibilità e si contesta la motivazione con cui la Corte ha per contro confermato il giudizio di affidabilità del collaboratore, in particolare segnalandosi la tortuosità del percorso di collaborazione del Di Domenico e l'inverosimiglianza della condotta intimidatoria imputabile a tale Cozzolino, nonché contestandosi la valenza di riscontro del dialogo telefonico tra Franzese ed Esposito, riferito all'ospitalità che il ricorrente, dopo l'omicidio Sgambato, avrebbe dovuto dare ad un amico, individuato nel Di Domenico, che tuttavia si era espresso in modo contraddittorio in ordine alla collocazione dell'abitazione dell'Esposito, senza che la Corte avesse convenientemente giustificato tale profilo di inaffidabilità, giungendo a travisare elementi di prova.
Quanto al collaboratore Scafuto la Corte aveva omesso di valutare le deduzioni incentrate sull'interrogatorio reso il 28 luglio 2015, nel quale aveva reso dichiarazioni generiche, escludendo di poter fare riferimento a rapporti del ricorrente con il clan Moccia, quando in interrogatori successivi avevo reso dichiarazioni diverse, tali da incidere sul canone della spontaneità e costanza delle propalazioni e da inficiarne l'attendibilità. Relativamente al collaboratore D'Avino, la Corte aveva fornito illogica motivazione per trarne elementi a carico del ricorrente in merito al rapporto con i Moccia e al coinvolgimento nel sequestro del personaggio denominato Diabolik.Quanto a Delli Paoli Andrea la Corte aveva eluso le doglianze riguardanti il fatto che non risultava che il predetto in precedenti occasioni avesse indicato il ricorrente e inoltre che dalle propalazioni del collaboratore risultava solo un congetturale riferimento all'Esposito, quale proprietario di un garage nella momentanea disponibilità di Franco Castaldo, utilizzato quale base logistica dal gruppo incaricato di un omicidio.
Relativamente a Conte Salvatore, la Corte, nel dare alle propalazioni rilievo, aveva finito per accreditare la circolarità della prova desumibile dal complesso delle dichiarazioni dei collaboratori, nel senso che la risalente intraneità del ricorrente al clan implicava la verifica degli episodi narrati, che alla resa dei conti si fondava sul presupposto della risalente intraneità, sempre che il soggetto menzionato fosse individuabile nel ricorrente e non in uno dei fratelli. Quanto a Scotti Pasquale, la Corte aveva travisato la prova, giacché il collaboratore aveva da un lato evidenziato che la faida vedeva i fratelli del ricorrente vicini alla NCO di Cutolo, quando il Salvatore è accusato di legami con la famiglia Moccia, vicina alla Nuova Famiglia di Carmine Alfieri, e dall'altro aveva relegato il ricorrente in una posizione del tutto defilata, parlando del ruolo criminale dei suoi fratelli, sotto il comando di Mimi.
Anche con riguardo a Missi la Corte aveva fornito una motivazione illogica, per superare le doglianze incentrate sul fatto che il predetto, non solo aveva fornito dichiarazioni de relato, ma anche sostenuto che l'Esposito era stato ucciso, salvo poi precisare che si trattava di un omonimo, ucciso da esponenti del suo clan in quanto facente parte della cupola di Secondigliano. Inoltre la Corte aveva indebitamente superato la censura fondata sul riscontro dell'inattendibilità del dichiarante, riveniente cla una conversazione intercorsa tra tale Mazza e la sua convivente, nella quale si faceva riferimento ad una dichiarazione che il Missi avrebbe dovuto rendere per confermare gli assunti del Mazza.
Ed ancora era rilevante che il racconto facesse riferimento ad episodi fuori contestazione, atteso che gli stessi avrebbero potuto dare prova in assenza di altri successivi di un'interruzione dei rapporti o del fatto che l'attività illecita era semmai riferibile ai fratelli. 2.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. in relazione agli artt. 111 Cost e 192 cod. proc. pen. La Corte, richiamando la valutazione del Tribunale, aveva prospettato che l'aggravante fosse ravvisabile in ragione del fatto che l'attività imprenditoriale fosse frutto della capacità di intimidazione del clan e che il reinvestimento dei proventi rappresentasse in sé la ragione della configurabilità dell'aggravante.Ma non vi era traccia di finanziamenti del clan alle attività dell'Esposito, cosicché si sarebbe finito per prospettare che i profitti delle imprese del ricorrente avessero finanziato le stesse imprese dell'Esposito, ciò che non risulta in linea con gli elementi costitutivi dell'aggravante, implicante l'acquisizione da parte degli associati di una posizione dominante nel controllo delle attività economiche con il finanziamento totale o parziale delle stesse attraverso i ricavati delle attività illecite. 2.5.
Quinto motivo: vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Era illogica la valorizzazione come riscontro della sentenza della Corte di assise di Napoli relativa all'omicidio Castaldo, il quale avrebbe assunto il significato di dare inizio alla fase egemone degli Esposito, grazie all'appoggio dei Moccia, solo se letto alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori, le quali dunque avrebbero finito per riscontrarsi per se stesse. Inoltre era illogica la valutazione delle dichiarazioni del Merolla che si era riferito al fatto di essere stato dissuaso dai Carabinieri dall'operare in quella zona, episodio di per sé ambiguo non comprendendosi il significato dell'intervento dei Carabinieri. 2.6.
Sesto motivo: vizio di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative all'attendibilità intrinseca di Amoroso Vincenzo e all'assenza di atti di intimidazione provenienti dal ricorrente. Quanto all'attendibilità dell'Amoroso si riportano i profili già segnalati nel giudizio di appello, relativi al fatto che il propalante era soggetto dichiarato fallito, che indebitamente era stato disconosciuto il ruolo da lui rivestito quale effettivo responsabile della ditta Amen, nome corrispondente all'acronimo delle sue generalità, che egli aveva spesso presentato denunce a carico di terzi, già risultate spesso infondate, ed aveva approfittato per risolvere difficoltà burocratiche della posizione di cui godeva, quale soggetto sotto scorta.
La Corte aveva acriticamente confermato il giudizio di attendibilità del dichiarante, semplicemente richiamando la sentenza di primo grado e riportando il contenuto delle dichiarazioni, dando assertivamente rilievo alla pretesa frequentazione da parte del ricorrente della vedova Moccia, in realtà non suffragata se non con riguardo ad un incontro fugace del 1996, e ai pretesi rapporti di lunga data con i Moccia, che in realtà non erano desumibili da dichiarazioni dell'Esposito come erroneamente prospettato dalla Corte. Relativamente agli atti intimidatori era stato dedotto che nessun episodio risultava riconducibile al ricorrente, come emergeva dalle stesse dichiarazioni dell'Amoroso che aveva fatto riferimento a colloqui avuti con Maistrini e con tale Amodio e a pretese apparizioni di uomini minacciosi, di una Mercedes bianca o di una moto, che si erano dileguati.
Peraltro l'Amoroso aveva presentato numerose denunce ed era corrispondentemente ampio il novero dei soggetti che avrebbero potuto compiere atti intimidatori. Inoltre l'atteggiamento dell'impiegato Annodi() era giustificato dal regolamento approvato dalla Commissione prefettizia che aveva introdotto la regola, che, per operare a Casoria, sarebbe occorsa la disponibilità di una rimessa sul territorio. Né si sarebbero potuti nutrire dubbi sull'operato dell'amministrazione, riconosciuto legittimo con sentenza del Consiglio di Stato. Nessuna risposta era stata fornita dalla Corte ed altrettanto era avvenuto per la vicenda Intercar, posta a fondamento del giudizio in ordine al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen.
La questione della mancata vendita e del mancato noleggio di auto all'Amoroso, come riferito dal teste Mazzolena, era dipesa da questioni di privativa stipulate dalla ditta con singoli operatori per le varie zone, senza che fosse emerso un intervento intimidatorio dell'Esposito. La Corte aveva invece valorizzato l'episodio, indebitamente prospettando un siffatto intervento e dunque ravvisando un boicottaggio secondario in danno della concorrenza. 2.7. Settimo motivo: mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla mancata acquisizione di copia del registro degli atti di morte del Comune di Casoria e delle fatture emesse dalle ditte facenti capo all'imputato per i servizi funebri e della consulenza tecnica redatta nell'ambito del procedimento di prevenzione ai fini della valutazione sulla sussistenza di un regime di monopolio e di un tariffario eccessivamente elevato.
Gli elementi indicati avrebbero dovuto reputarsi decisivi al fine di verificare se sussisteva o meno una situazione di monopolio, mentre la Corte aveva formulato valutazioni illogiche e contraddittorie, facendo riferimento ad accertamenti compiuti fino al 2004, quando vigeva un regime di privativa, e poi valorizzando dichiarazioni incerte, oltre che prospettando responsabilità di amministratori o funzionari comunali, mai poste alla base di procedimenti penali. Si richiamano le deduzioni difensive in ordine allo svolgimento dell'attività sulla base di una concessione comunale e poi alla luce del regolamento introdotto dalla Commissione prefettizia, riconosciuto come legittimo in sede di giurisdizione amministrativa.
Le valutazioni dei giudizi di merito si erano fondate su mere percezioni che avrebbero potuto essere confermate solo dai registri di morte, che si era chiesto di acquisire, fermo restando che il consulente Carli aveva dichiarato di non aver consultato i registri di stato civile ma di aver lavorato sulla base di informative di polizia giudiziaria, per giunta errando nel computo dell'aggio, che avrebbe dovuto calcolarsi in ragione del prezzo minimo del funerale, pari a £ 500.000. Si richiama poi la vicenda dell'omicidio di Castaldo Andrea, per la quale l'Esposito era stato giudicato e assolto, con condanna per contro del fratello Santo.
Si trattava di episodio che si collocava in epoca diversa da quella oggetto di imputazione e non valutabile in questa sede, tanto più che i riferimenti ad esso contenuti nell'interdittiva antimafia del 2005 erano stati smentiti dal Consiglio di Stato che aveva annullato l'interdittiva, rilevando come non vi fosse la possibilità di ricondurre l'omicidio a conflitti legati ad infiltrazioni mafiose. Si rileva come la Corte territoriale non avesse fornito risposta a tale complesso di deduzioni difensive, limitandosi a ribadire acriticamente quanto rilevato dal Tribunale. 2.8.
Ottavo motivo: mancanza e vizio di motivazione in ordine alle deduzioni difensive, riguardanti travisamenti delle prove e l'affermazione della sussistenza di fatti non veri, nonché mancata assunzione di prova decisiva. La Corte aveva erroneamente ritenuto non valutabile l'inchiesta giornalistica commissionata a Tonnmasone e le mail scambiate dai difensori con i titolari di altre agenzie sui listini prezzi, ritenendo che si trattasse di prove surrettiziamente introdotte, quando si trattava di elementi di cui era stata chiesta l'acquisizione a corredo di motivi aggiunti appositamente proposti.
Rileva inoltre il ricorrente come fossero !;tate travisate le dichiarazioni rese dai testi Rullo e Tria a proposito di vicende riguardanti servizi funerari commissionati alle relative ditte, relativamente alle quali era stato indebitamente prospettato dalla Corte che il ricorrente avesse tenuto condotte intimidatorie, in realtà smentite dai predetti testi. 2.9. Nono motivo: vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356, alla configurabilità dei presupposti per la confisca allargata, nonché violazione di norma stabilita a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 238 cod. proc. pen.
Con riferimento al delitto di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356/1992, la Corte di appello aveva errato nel ritenere sussistente la condotta di intestazione fittizia di beni, da parte dell'imputato, alla moglie Maria Carmela Di Paola, alla figlia Maria Luisa Esposito e al nipote Antonio Sparavigna, in difetto degli elementi costitutivi della fattispecie. Invero, l'ipotesi accusatoria era correlata all'emanazione di un'interdittiva antimafia nel 2005, ma tale presupposto non avrebbe potuto dirsi sussistente, a seguito dell'annullamento pronunciato dal Consiglio di Stato nel 2009, al momento dell'intestazione di quote in favore della figlia Maria Luisa Esposito.Inoltre, come già evidenziato negli scritti difensivi, non era possibile rinvenire l'elemento soggettivo del reato, occorrendo la finalizzazione della condotta alla elusione di misure di prevenzione patrimoniale.
Le intestazioni di beni a favore della figlia, della moglie e del nipote erano tutte successive all'annullamento della interdittiva antimafia e, pertanto, collocabili in un tempo in cui l'imputato non aveva alcun timore di essere sottoposto a misure di prevenzione. La Corte aveva altresì errato nel rigettare la eccezione di inutilizzabilità della perizia redatta dal consulente tecnico dott.ssa Maddalena, resa nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico dell'imputato, la quale era stata per contro ritenuta legittimamente acquisibile al dibattimento ed era stata poi utilizzata in motivazione.
Del resto, la stessa Corte di appello aveva fondato il proprio convincimento sulla ricostruzione operata dalla dott.ssa Maddalena nell'ambito di detta perizia, così violando il disposto dell'art. 238 cod. proc. pen., che consente l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale solo se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, non potendo il diverso procedimento di prevenzione essere assimilato al dibattimento. La Corte non solo aveva erroneamente ricondotto la perizia nell'alveo delle prove documentali di cui all'art. 234 cod. proc. pen., stravolgendo le deduzioni difensive, ma aveva altresì violato il contraddittorio, rigettando la richiesta difensiva di acquisizione, previa rinnovazione del dibattimento, della consulenza tecnica di parte, elaborata nel procedimento di prevenzione dal dott.
Tullio Bianco Trecarichi. Invero, la predetta consulenza di parte, diversamente da quella redatta dalla dott.ssa Maddalena, teneva conto dell'intera documentazione offerta dall'imputato, da cui si poteva desumere la perfetta riconducibilità dei proventi all'attività d'impresa e il cui contenuto, se fosse stato esaminato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione, anche in merito alla confisca. Con riferimento alla responsabilità dei ricorrenti Maria Carmela Di Paola, Maria Luisa Esposito e Antonio Sparavigna, la motivazione relativa alle circostanze fattuali da cui si era desunta la loro consapevolezza dei legami tra l'Esposito e l'organizzazione criminale, risultava meramente apparente.
Del pari risultava illogica la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice del gravame aveva ritenuto applicabile la confisca dei beni sequestrati, a norma dell'art. 12-sexies della legge n. 356/1992, sul presupposto della ipotizzabile provenienza delittuosa dei beni e sulla sproporzione dell'entità patrimoniale.Invero, la Corte non aveva tenuto conto delle argomentazioni difensive proposte nell'atto di appello, nonché della relazione redatta dal consulente tecnico di parte, dalle quali si sarebbe potuto evincere come l'Esposito, lungi dal considerarsi un semplice imprenditore improvvisato, fosse in realtà un professionista esperto, con una lunga carriera alle spalle e che, dunque, per ragioni strategiche di investimento, disponesse di redditi di lunga durata e di accantonamenti di somme di denaro in vista di un futuro collocamento. 2.10.
Decimo motivo: vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203 del 1991, ora confluita nell'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte di appello aveva ritenuto configurabile, per tutti i predetti ricorrenti, l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203/1991, sulla base di una presunta consapevolezza dell'apporto causale della propria attività delittuosa all'associazione mafiosa, consapevolezza di cui, tuttavia, la Corte non aveva fornito alcuna dimostrazione. 2.11. Undicesimo motivo (indicato erroneamente come decimo): vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Il carattere secondario delle condotte e la totale assenza di dolo avrebbero dovuto valutarsi come idonei al riconoscimento delle attenuanti. La Corte si era limitata a motivare il diniego soltanto per Maria Luisa Esposito, con motivazione, peraltro, apparente, poiché incentrata su una vicenda slegata e successiva rispetto ai fatti di causa, e non anche per gli altri imputati, incorrendo così in un vizio motivazionale.
3. Nell'interesse di Salvatore Esposito è stato presentato ulteriore ricorso con atto a firma dell'Avv. Aricò. 3.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., 533 e 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Segnala che la Corte aveva indebitamente omesso di accogliere la censura formulata in merito alla mancata escussione, rilevante ex art. 195 cod. proc. pen., di coloro che i collaboratori Missi e Amoroso avevano indicato come fonti dirette delle proprie conoscenze, affermando che non si sarebbe dovuto procedere alla citazione dei testi, in quanto imputati di reato connesso: in tal modo la Corte aveva confuso l'impossibilità di audizione con la mancata citazione.
Richiama inoltre i principi affermati dalla sentenza Aquilina delle Sezioni Unite in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle chiamate in correità o in reità anche de relato, osservando che la Corte aveva violato i relativi canoni, omettendo di valutare l'inattendibilità del collaboratore Missi, a fronte dell'errore da lui compiuto in sede di indicazione del ricorrente, e dei profili di inattendibilità dell'Amoroso, tanto più desumibile dal fatto che il predetto si era costituito parte civile, in presenza di un suo diretto interesse nel processo, il che avrebbe imposto una valutazione ancor più rigorosa e l'acquisizione di riscontri.
Ma analoghi vizi erano ravvisabili nella valutazione di tutti i collaboratori di giustizia, a fronte della necessità di verificare la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva dei dichiaranti e di acquisire idonei riscontri. In particolare segnala passaggi relativi alla valutazione formulata con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori, contrastanti con i criteri fissati dalla giurisprudenza, essendo stati sviliti i profili di contraddizione nel narrato dei propalanti o l'inesistenza di riscontri, non desumibili dalla mera sovrapponibilità delle chiamate in correità.
Relativamente al collaboratore Di Domenico era stata formulata una motivazione illegittima, essendosi finito per affermare che era sussistente l'attendibilità e credibilità, anche se il collaboratore su alcune circostanze aveva mentito. Tali vizi si ripercuotevano sulla possibilità di sussumere i fatti nell'alveo della partecipazione associativa, al di fuori dell'individuazione di un ruolo dinamico e funzionale del ricorrente, titolare di propria attività imprenditoriale sganciata dall'attività delittuosa dell'associazione. Il compendio probatorio non avrebbe potuto essere costituito da sentenze non passate in giudicato o da reportage giornalistici.
Inoltre era stato violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendosi affermato dalla Corte che l'appellante aveva proposto una rilettura delle valutazioni, che la sentenza aveva fatto delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, limitandosi a fornire una ricostruzione alternativa non dotata di maggiore forza persuasiva, ciò che non considerava che l'imputato non avrebbe dovuto fornire una versione più convincente, essendo sufficiente che fornisse una versione che non si poneva al di fuori dell'ordinario svolgersi degli eventi. 3.2.
Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., all'art. 416-bis, comma sesto, cod pen. e all'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'ipotesi presuppone che le attività economiche di cui si intende assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con prezzo, prodotto o profitto di delitti. Nel caso in esame invece l'intraneità dell'Esposito era funzionale alla possibilità di operare in regime di monopolio sul territorio di Casoria, quale unico imprenditore delle pompe funebri. Non vi era dunque reimpiego di proventi di attività delittuose e non poteva suffragarsi l'aggravante in relazione al delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen.Ma soprattutto nelle stesse sentenze emesse con riferimento al clan Moccia l'aggravante, che inerisce all'attività dell'associazione e non alla condotta del partecipe, era stata esclusa.
La Corte, investita della questione, aveva omesso di fornire puntuale motivazione, profilo rilevante anche agli effetti dell'art. 533 cod. proc. pen. 3.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Indebitamente la Corte aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad ottenere copia dei registri degli atti di morte del Comune di Casoria e delle fatture emesse dalle ditte facenti capo all'imputato per i servizi funebri, nonché della consulenza di parte prodotta nel procedimento di prevenzione.
La prova era stata chiesta in primo grado ed era stata indebitamente rigettata, costituendo prova contraria rispetto alla consulenza redatta dal consulente del P.M., ing. Carli. La Corte avrebbe dovuto attenersi al criterio di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. della non manifesta irrilevanza, alla stregua dell'art. 495 comma 2, e dell'art. 190 cod. proc. pen., non potendosi avvalere dei poteri discrezionali riconosciutigli in merito all'ammissione di prove non sopravvenute. Di qui l'illegittimità della sentenza impugnata, in specie con riguardo alla richiesta di copia degli atti di morte, in cui deve essere annotata per ciascun funerale la ditta che se ne è occupata.
Si trattava di dato necessario per verificare il preteso regime di monopolio nel settore delle onoranze funebri da parte del ricorrente. Ed addirittura si sarebbe trattato di prova decisiva, considerando che la Corte aveva omesso di porre in evidenza che i dati acquisiti si riferivano a periodo anteriore al 2004, quando il servizio era gestito in regime di privativa. Parimenti rilevante avrebbe dovuto ritenersi la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riguardante l'inchiesta giornalistica commissionata al giornalista Tommassone, e l'acquisizione di email con cui era stato chiesto a ditte operanti nel settore il listino prezzi.
La Corte si era limitata a parlare di prova introdotta surrettiziamente. 3.4. Quarto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 513-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Era stato dedotto che la riconducibilità in capo al ricorrente di atti di minaccia non fosse comprovata con certezza probatoria, dovendosi richiamare le deduzioni relative all'inattendibilità del propalante Amoroso.Quest'ultimo nel parlare dei problemi relativi ad un funerale del giugno 2011 aveva riferito di aver subito minacce e parlato di rapporti con tali Maistrini e Amodio, che il Tribunale non aveva citato.
Peraltro l'Amoroso aveva omesso di riferire che all'epoca vi era un'ordinanza che limitava la legittimazione allo svolgimento dell'attività a chi possedeva un'autorimessa. E il giudice di merito aveva affermato che l'Esposito si era avvantaggiato di una pubblica amministrazione compiacente, ma senza che di ciò vi fosse traccia, costituendo dunque una pura illazione a fronte di quanto prodotto, attestante la legittimità dell'operato sulla base di sentenze emesse all'esito dei giudizi amministrativi. Non avrebbero potuto da sole rilevare le dichiarazioni del consulente Carli. mentre le dichiarazioni testimoniali valorizzate erano generiche e imprecise, essendo inoltre irrilevante la vicenda dell'omicidio Castaldo. 3.5.
Quinto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 512-bis legge 356 del 1992, e vizio di motivazione. Non era ravvisabile interposizione fittizia, essendo stati operati trasferimenti in favore della moglie e del nipote, nonché della figlia, nel quadro un graduale avvicendamento imprenditoriale. Relativamente a Dell'Anno e Salvato si trattava di effettiva cessione di attività, per la necessità di gestione dell'azienda nel periodo dell'interdittiva antimafia, senza volontà di eludere il rischio di misure ablative, come dimostrato dal patto di retrocessione in base al quale era previsto che, una volta risolta la questione, i beni tornassero in capo al ricorrente.
Le operazioni in favore dei familiari si erano verificate negli anni successivi all'annullamento dell'interdittiva antimafia, non potendo esservi dubbi circa la possibilità di un sequestro o di una confisca. La Corte aveva eluso l'argomento affermando che gli annullamenti erano avvenuti nel 2010/11, mentre la creazione di nuove società e l'intestazione di quote a persone diverse risaliva a molto tempo prima, anche in prossimità dell'emissione dei provvedimenti interdittivi: in realtà i trasferimenti ai familiari erano successivi all'annullamento.
Sarebbe stata necessaria una rigorosa verifica del dolo specifico, proprio a fronte di operazioni in ambito familiare, mentre la Corte aveva fornito una motivazione apparente, omettendo di acquisire la relazione del consulente redatta nel giudizio di prevenzione, mentre aveva acquisito la perizia redatta nel medesimo procedimento. 3.6. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-sexies legge 356 del 1992.La confisca era stata indebitamente fondata sugli elaborati peritali redatti dal consulente del P.M o nell'ambito del procedimento di prevenzione, con rigetto della richiesta di acquisizione di istanza difensiva relativa all'acquisizione del proprio elaborato, ciò che impediva di affermare che la difesa non aveva fornito elementi idonei ad attestare la liceità della provenienza, dovendosi inoltre aggiungere la mancanza di motivazione in ordine alle plurime doglianze difensive, tra cui quella dell'assoluta congruità del patrimonio familiare dell'Esposito alla luce dei guadagni dell'impresa nel settore delle onoranze funebri. 3.7.
Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen. Inidoneo era il passaggio della motivazione incentrato sul fatto che la difesa aveva introdotto solo una diversa valutazione delle prove, ritenuta più adeguata, ciò che dava luogo ad un errore giuridico, essendo in realtà sufficiente la possibilità di lettura alternativa alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Era rilevante il risalente rapporto di amicizia che legava l'Arnone all'Esposito, fermo restando che il reato, secondo la stessa impostazione accusatoria, era rimasto al grado di tentativo, perché Arnone e la sua famiglia non si erano sentiti effettivamente minacciati.
Era inoltre assente l'elemento della minaccia di un male ingiusto, idonea a coartare la volontà della vittima. 3.8. Ottavo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Indebitamente era stato richiamato quanto osservato in ordine all'esistenza dell'associazione e al reato di intestazione fittizia, a fronte di quanto necessario per la configurazione del metodo mafioso e della finalità di agevolare il sodalizio mafioso. Era necessaria nel caso di specie la prova che le vittime dei reati avessero inteso gli atti subiti come provenienti da una compagine mafiosa, cioè dal clan Moccia.
Quanto alla finalità di agevolazione avrebbe dovuto farsi riferimento alla natura soggettiva dell'aggravante e al dolo specifico che la caratterizza, essendo insufficiente il riferimento ad un vantaggio solo indiretto per il clan e dovendosi escludere la qualificazione dell'aggravante in termini meramente oggettivi. 3.9. Nono motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare contesta il diniego delle attenuanti generiche, motivato con la gravità dei fatti, elemento che di per sé non può giustificare l'esclusione delle attenuanti, e l'entità della pena, che immotivatamente si discosta dal minimo ed itta le.4.
Ha presentato ricorso Maurizio Liquore tramite il suo difensore. Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. A fronte di quanto osservato dalla Corte„ avrebbe dovuto rilevarsi che la condotta non aveva avuto caratteristiche diverse da quelle necessarie per la sottrazione della telecamera, costituendo le lesioni conseguenza inevitabile. Inoltre la Corte non aveva considerato che il ricorrente aveva immediatamente deciso di recarsi presso ia caserma dei Carabinieri per consegnare la telecamera sottratta, che aveva permesso il suo riconoscimento, fermo restando che era stata già esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 151 del 1991.
La motivazione della Corte era dunque illogica e contraddittoria, avendo utilizzato un parametro inconferente.
5. Ha presentato ricorso Anna Ferrara tramite il suo difensore. 5.1. Primo motivo: mancanza di motivazione in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992. La Corte, pur dando atto che i provvedimenti amministrativi a carico dell'Esposito, sarebbero stati adottati due anni dopo l'intestazione delle quote societarie alla ricorrente, aveva valorizzato il fatto che costei non si fosse dimessa poi dalla carica di amministratore, dando indebitamente rilievo ad un profilo omissivo, irrilevante rispetto ad un reato istantaneo con effetti permanenti, fermo restando che non era stato dato conto di come i provvedimenti amministrativi adottati due anni dopo o le indagini a carico dell'Esposito, attivate molti anni dopo, potessero essere previsti dalla ricorrente. 5.2.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992. Il reato avrebbe dovuto ritenersi estinto per prescrizione, dovendosi inoltre rilevare che la ricorrente, intestataria dal 2003, non aveva compiuto alcun atto di trasferimento di quote volto a creare un reticolato di passaggio di beni al fine di agevolare il socio occulto, fino al 2011, data di scioglimento della società: la Corte aveva richiamato la motivazione riferita ai coimputati Dell'Anno e Salvato senza specificare quale reticolato di passaggio fosse avvenuto nel caso specifico. 5.3.
Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Non era stata fornita motivazione della volontà di favorire un gruppo mafioso, di cui avrebbe dovuto stabilirsi l'effettiva e non solo supposta esistenza.Con valutazione assertiva, correlata alla valorizzazione di dati neutri, non era stato dato conto del fatto che, al di là del rapporto lavorativo, la ricorrente fosse consapevole di agevolare il clan e del fatto che l'Esposito avesse rapporti con l'associazione. Inoltre non avrebbe potuto dirsi sufficiente che la condotta fosse volta ad agevolare un singolo associato, pur di livello apicale.
La Corte aveva motivato sulla caratura dell'Esposito ma non aveva esplicitato le ragioni per cui la ricorrente avrebbe avuto la consapevolezza di favorire l'intero clan, fermo restando che non avrebbe potuto dirsi sufficiente un atteggiamento di mero sospetto.
6. Ha presentato ricorso Giovanni Battilano tramite il sostituto processuale, iscritto all'albo dei cassazionisti, del difensore di fiducia. 6.1. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di tentata estorsione di cui al capo 5). I giudici di merito non avevano spiegato in che modo il ricorrente avesse concorso con Esposito nella tentata estorsione in danno di Arnone. A fronte di quanto rilevato dalla Corte, dalle stesse dichiarazioni dell'Arnone era emerso che la condotta del ricorrente non era stata né violenta né minatoria, essendosi limitato a seguire le direttive del datore di lavoro ed a riportare all'Arnone il disappunto di quest'ultimo, che era stato testimone di nozze della persona offesa.
Era stato lo stesso Arnone a chiamare l'Esposito per incaricarlo di affiggere i manifesti, procedendo in autonomia e non su impulso del ricorrente. Indebitamente la Corte aveva presupposto un previo concerto sulle pressioni da attuare, essendo peraltro nota all'Arnone la caratura criminale dell'Esposito a prescindere dall'intervento del ricorrente, tanto che l'Arnone aveva chiesto che l'Esposito potesse curare alcune pratiche amministrative, perché il ricorso a ditta esterna non fosse avvertito come uno sgarbo. La valutazione della condotta del ricorrente, in relazione al fatto della sua presenza in occasione della telefonata tra Arnone ed Esposito, si poneva in contraddizione con quella fatta per escludere il concorso del Battilano nel delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., in assenza, anche con riguardo alla tentata estorsione, di un attivo contributo del predetto. 6.2.
Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La sentenza impugnata si fondava sulla conoscenza da parte del ricorrente delle qualità soggettive dell'Esposito ma l'unico dato era costituito dal rapporto di lavoro, per cui la Corte non aveva dimostrato gli elementi costitutivi dell'aggravante nella sua duplice accezione, in relazione alla consapevolezza dei rapporti dell'Esposito con il clan e all'intendimento del ricorrente di favorire il sodalizio, e inoltre non aveva dato conto dell'utilizzo del metodo mafioso in relazione alla particolare coartazione psicologica esercitata. 6.3.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Premessi i presupposti su cui si fonda la valutazione in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche, rileva che la Corte aveva fornito una motivazione apparente e illogica, basando il diniego solo sul preteso rapporto fiduciario con l'Esposito e disconoscendo la condotta susseguente al reato, a fronte del fatto che il ricorrente aveva reso spontanee dichiarazioni il giorno dopo il servizio giornalistico de «Le iene». La Corte non aveva esplicitato indici di gravità e non aveva individuato gli elementi di fatto su cui si fondava il giudizio e il trattamento sanzionatorio, onde renderlo rispondente alla finalità di cui all'art. 27, comma terzo, Cost.7.
Ha presentato ricorso Gennaro Dell'Anno tramite il suo difensore. Dopo un'ampia premessa nella quale sono riassunti i temi del processo con riguardo alla posizione del ricorrente, ed in particolare si fa riferimento all'impostazione accusatoria a carico di Esposito, alle società riconducibili a quest'ultimo e all'interdittiva antimafia, al ruolo avuto dal Dell'Anno, alla configurabilità della prescrizione e a quella dell'aggravante di cui all'art.7 legge 203 del 1991, nonché al trattamento sanzionatorio, sono formulati i motivi di ricorso. 7.1.
Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992. La formulazione dell'accusa e la sentenza di condanna erano correlate all'emissione di interdittive antimafia nei confronti dell'Esposito, ma queste rilevano sul piano amministrativo e non sono equiparabili alle misure di prevenzione di tipo ablativo, cosicché la finalità elusiva non avrebbe potuto intendersi con riguardo indifferentemente alle une o alle altre e dunque si era determinata un'indebita estensione del principio di prevedibilità dell'accusa da valutarsi con riguardo al momento dell'azione, operazione tale da risolversi in una violazione di legge. 7.2.
Secondo motivo: vizio o mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. La Corte non aveva dato conto del necessario dolo specifico, in particolare spiegando per quale ragione nel momento in cui era divenuto socio della Domus Funebri il ricorrente avrebbe dovuto prevedere che la costituzione di una società realizzata a seguito dell'emissione di una interdittiva antimafia potesse integrare l'intento elusivo rilevante. Peraltro le interdittive erano state annullate dal Consiglio di Stato nel 2010 per cui se l'organo giurisdizionale non aveva ravvisato i presupposti, non era dato sapere come il ricorrente potesse aver contezza di infiltrazioni mafiose nelle iniziative dell'Esposito.
La Corte aveva ritenuto desumibile il dolo specifico dagli elementi di fatto e dalle modalità dell'azione, ma senza spiegare da quali elementi il ricorrente avrebbe dovuto desumere il rischio di misure di prevenzione patrimoniale e quali circostanze avrebbero potuto rendere applicabili dette misure. Del resto le attività connotanti la mafiosità dell'Esposito non erano avvenute in coincidenza con il periodo in cui il ricorrente :3i era intestato la società e non era stata descritta la partecipazione di quest'ultimo a quelle attività. 7.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991.
La Corte aveva indebitamente trattato l'aggravante come di natura oggettiva, reputando sufficiente che i concorrenti siano messi nella possibilità di conoscere che altri perseguano il fine ultimo previsto. Ma in realtà l'aggravante ha natura soggettiva e richiede che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio al sodalizio, potendo l'aggravante essere estesa al concorrente solo alla condizione che il soggetto sia pienamente consapevole dell'altrui finalità. Ma nel caso in esame la Corte non aveva indicato alcun elemento a sostegno di tale consapevolezza. 7.4.
Quarto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 12-quinquies legge 203 del 1991 e 157 cod. pen. e violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La Corte aveva ritenuto di dover dar rilievo ai fini della consumazione al momento dell'ultima fase, allorché la condotta si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie. Pertanto la prescrizione era stata fatta decorrere dall'epoca del trasferimento delle quote societarie alla moglie e alla figlia delll'Esposito, cioè nel 2012, e non dal 2005, epoca della costituzione della Domus Funebri.
Tale ricostruzione era in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto era destinata a mutare il fatto. Nell'imputazione si intendeva contestare i vari episodi elencati, uno solo dei quali era imputato al ricorrente, fermo restando che l'ultimo atto di consumazione avrebbe dovuto farsi comunque risalire al 2008. Il differimento della data di consumazione operato dalla Corte avrebbe dovuto reputarsi illegittimo.Considerato che la prescrizione era pari ad anni dieci e mesi nove, la stessa avrebbe dovuto ritenersi maturata nel 2015 o al più nel 2019, comunque prima della sentenza di appello, ciò tanto più in caso di esclusione della contestata aggravante.
8. Ha presentato ricorso Alessio Salvato tramite il suo difensore. 8.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992. Per l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente sarebbe stato necessario che nel momento in cui il predetto aveva acquisito la contitolarità di Domus, cioè il 23/2/2005, si fosse rappresentato e avesse inteso conseguire lo scopo elusivo previsto dalla fattispecie, consistente nel preservare l'Esposito dall'applicazione di future misure ablative. Richiama il ricorrente il complesso degli elementi dedotti nell'atto di appello, dai quali avrebbe dovuto escludersi la condivisione da parte del predetto di un intento elusivo, essendo lo scopo dell'intestazione quello di assicurare la successione della nuova azienda alla precedente nell'iscrizione nell'albo tenuto dal Comune di Casoria, previa verifica dei requisiti antimafia in capo al Salvato, in assenza di elementi sulla cui base il predetto potesse rappresentarsi che l'Esposito fosse contiguo ad ambienti criminali, a fronte del fatto che l'arresto dell'Esposito era avvenuto solo otto anni dopo e l'applicazione di misure di prevenzione era stata ancora successiva.
Ma la Corte non aveva formulato una motivazione idonea ad assicurare un congruo vaglio delle doglianze. Contrariamente a quanto osservato nella sentenza impugnata, vi era una sola interdittiva riguardante la ditta individuale intestata alla moglie dell'Esposito, essendo stata poi emessa una nota relativa all'impresa Fratelli Esposito s.r.l. che richiamava la motivazione dell'interdittiva. Inoltre alla base dei provvedimenti non vi era una informativa, ma solo note di P.S., tanto che l'interdittiva era stata caducata proprio per l'assenza di un'idonea attività istruttoria sui rapporti tra Esposito e la criminalità organizzata.
Peraltro la Corte aveva omesso di valutare la principale critica, riguardante il fatto che i rapporti tra Esposito e gli ambienti criminali fossero di pubblico dominio, ed aveva spostato l'attenzione su un argomento estraneo, cioè su chi fosse stato a proporre i ricorsi amministrativi. Esaminando poi il tema del dolo del ricorrente, la Corte aveva risposto facendo riferimento al dolo dell'Esposito, peraltro con affermazioni che travisavano le risultanze, in quanto una sola era l'interdittiva antimafia e l'Esposito al 2005 non era stato interessato da procedimenti penali.Non vi era dunque la possibilità di suffragare il dolo del ricorrente attraverso il riferimento alla conoscenza delle vicende amministrative dell'Esposito, fermo restando che tale conoscenza non avrebbe potuto comunque dimostrare in capo al ricorrente lo scopo elusivo.
La Corte erroneamente aveva supportaito la prova del dolo attraverso argomenti rilevanti sul piano oggettivo della gestione di fatto dell'azienda da parte di Esposito, essendo insufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di beni o altre utilità. Né avrebbe potuto valorizzarsi il mero fatto dello svolgimento da lungo tempo in forma autonoma di analoga attività imprenditoriale da parte del ricorrente, profilo illogicamente segnalato al fine di corroborare la condivisione della finalità elusiva. Illogica era anche l'impostazione della motivazione nella parte in cui aveva valorizzato la natura di reato a concorso necessario per inferirne il dolo del ricorrente, trattandosi di argomento sotto tale profilo neutro, non potendosi estendere il dolo dell'intraneo agli altri partecipi.
Illogica era stata la motivazione utilizzata per rispondere alla censura incentrata sull'annullamento della interdittiva, che era volta alla perimetrazione degli elementi utili a definire la base parziale di conoscenze attribuibili al ricorrente. La Corte aveva travisato ed eluso la doglianza relativa al provvedimento della Commissione prefettizia di iscrizione della Domus nell'albo del Comune di Casoria e inoltre, nel rispondere all'obiezione riguardante la non inclusione dell'interdittiva tra i provvedimenti la cui elusione è sanzionata, aveva rilevato che occorre la prevedibilità dell'instaurarsi del procedimento di prevenzione, senza peraltro soffermarsi al riguardo nel caso specifico.
Era mancata la motivazione su profili dedotti con riguardo al tema della prevedibilità di misure di prevenzione. La Corte non aveva dato conto della rilevanza del distacco temporale rispetto alla costituzione della Domus e della successiva cessione alla moglie e alla figlia del 2012, tale da vanificare l'effetto preventivo di misure ablative in ragione della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 159 del 2011: l'ipotesi accusatoria risultava smentita, in quanto se si fosse avuta di mira l'elusione, non era dato comprendere perché l'Esposito avesse poi ceduto le quote nel 2012 ai familiari.
Anche il patto di retrocessione di cui aveva parlato l'Esposito, peraltro non formalizzato, non valeva a smentire che le quote fossero state realmente cedute ai familiari. Inoltre la Corte aveva ignorato la finalità realmente avuta di mira dall'Esposito, con la creazione della Domus, emergente anche dalle dichiarazioni del collaboratore Amoroso e dal consulente Carli, individuata nella successione della nuova azienda alla Di Paola nell'albo del Comune di Casoria, profilo tanto più rilevante, considerando che la finalità aveva una rilevanza immediata e non era differita di anni rispetto all'epoca di effettiva adozione di misure di prevenzione. 8.2.
Secondo motivo: mancanza e vizio di motivazione in relazione al valore probatorio delle dichiarazioni di Amoroso e della Ferrara. La motivazione della sentenza era viziata nella ricognizione della valenza delle dichiarazioni di Amoroso, che aveva fatto riferimento al Dell'Anno e non al Salvato -aspetto indebitamente valutato dalla Corte come mera dimenticanza- in rapporto alla gestione di fatto da parte dell'Esposito, e di quelle di Ferrara Anna che aveva parlato di Necropolis e Onoranze Funebri a proposito della gestione di fatto dell'Esposito ma non di Domus, tema incidente sulla stessa configurabilità dell'elemento oggettivo. 8.3.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al momento consumativo del reato e agli artt. 157 e 158 cod. pen. in tema di prescrizione. La consumazione del reato, istantaneo con effetti permanenti, risaliva al febbraio 2005 ed indebitamente la Corte l'aveva differita al 2012, allorché le quote erano state cedute a moglie e figlia dell'Esposito, senza considerare che le plurime operazioni avrebbero potuto rilevare per il proprietario occulto ma non per chi, come il ricorrente, aveva partecipato alla sola operazione di costituzione della Domus, essendo inoltre irrilevanti le successioni nel ruolo di amministratore.
Peraltro la successiva cessione ai familiari dell'Esposito cui conseguiva la cessione di ogni effetti elusivo, a fronte del disposto dell'art. 26 d.lgs. 159 del 2011, era condotta estranea al fatto tipico ed estranea alla contestazione. Su tali basi il reato avrebbe dovuto reputarsi estinto per prescrizione. 8.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Alle lacune della valutazione del primo Giudice la Corte aveva tentato di sopperire con motivazione inadeguata. Nessun elemento era idoneo a comprovare che il ricorrente sapesse che Esposito, all'epoca incensurato, era organico ad un clan camorristico: in ogni caso la conoscenza dell'affiliazione non sarebbe stata sufficiente, occorrendo la prova del supporto dato non al singolo affiliato ma all'intero gruppo.
La Corte aveva finito per ridurre l'aggravante a conseguenza automatica della situazione ambientale. In ogni caso la motivazione era apparente, in quanto generica, ed illogica. Mancavano la descrizione della precisa regola di esperienza utilizzata e gli elementi che indicavano l'affidabilità nel caso concreto.La Corte aveva inteso affermare che l'attività degli intestatari fittizi era teleologicamente orientata ad agevolare il clan„ ma sulla base di un percorso non comprensibile, essendo stati utilizzati profili che avrebbero in realtà dovuto essere provati, a cominciare dall'interesse del clan per la posizione di monopolio dell'Esposito, ferma restando la necessità di definire le circostanze oggetto di rappresentazione da parte del ricorrente, non essendo sufficiente il criterio del «non poteva non sapere».
Inoltre la Corte non aveva correttamente applicato il criterio di imputazione dell'aggravante, avente natura soggettiva. Indebitamente era stato utilizzato un criterio di giudizio diverso da quello valorizzato con riguardo alla posizione del coimputato Liquore, a proposito della conoscenza dello spessore criminale dell'Esposito. 8.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte aveva indebitamente confermato il giudizio formulato dal primo Giudice, svilendo il dato dell'incensuratezza e dello svolgimento di attività lecita, prima e dopo la commissione del reato, e così ribaltando i parametri di giudizio desumibili dall'art. 133 cod. pen. in merito alla valutazione della personalità, in quanto la condizione di mancato stato di bisogno, riferibile alla personalità del reo, era stata reputata rilevante ai fini del dolo e del giudizio sulla gravità del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Venendo alle questioni che formano oggetto del primo e del secondo articolato motivo del ricorso a firma dell'Avv. Davino, alcune delle quali dedotte anche dall'Avv. Aricò, si rileva in primo luogo la manifesta infondatezza della doglianza riguardante la mancata valutazione della memoria difensiva. Costituisce ormai ius receptum che «l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte» (Sez. 3, n. 23097 del 8/5/2019, Capezzuto, 276199, principio ribadito da Sez. 1, n. 26536 del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578).
Deve aggiungersi che il giudice dell'appello deve comunque valutare il merito alla luce di tutte le deduzioni difensive, ben potendo in tal modo integrare all'occorrenza la motivazione, in presenza di lacune della ricostruzione operata dal primo giudice, mentre la possibilità di fondare un motivo di ricorso avverso la sentenza di appello deve essere correlata alla concreta individuazione di persistenti lacune e all'omesso esame di deduzioni specifiche formulate in quel grado di giudizio. Peraltro, «la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 24437 del 17/1/2019, Armeli, Rv. 276511).
Su tali basi deve escludersi la configurabilità di qualsivoglia nullità, legata alla valutazione della memoria depositata, dovendosi inoltre sottolineare come il motivo di ricorso risulti sul punto generico, in assenza della specifica indicazione dei passi della memoria di cui sarebbe stata omessa la valutazione, ove riflettenti contenuti diversi da quelli ribaditi sia negli altri motivi di appello sia, in questa sede, negli altri motivi di ricorso.
2. Con riferimento al tema dell'utilizzabilità delle sentenze emesse in diversi procedimenti, si rileva che tutte le sentenze !:;ono state debitamente acquisite, trattandosi di produzione documentale, avvenuta nel rispetto del contraddittorio. Sotto il profilo dell'utilizzabilità, agli effetti dell'art. 238-bis cod. proc. pen., va rilevato che la Corte territoriale ha dato conto dell'irrevocabilità dell'accertamento che ha formato oggetto della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 14 luglio 2011, relativa all'operatività del clan Moccia in anni successivi al 2004, e ha inoltre osservato come tale elemento fosse di per sé idoneo a superare il dato che la difesa pretendeva di ricavare da precedente sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, che, in riforma di una sentenza della Corte di assise di Napoli del 28/11/2000, aveva fatto riferimento come data di cessazione della permanenza del reato associativo all'anno 1992: la Corte di appello ha invero rilevato sul punto come tale accertamento fosse riferito non tanto all'operatività del clan ma alla partecipazione di alcuni sodali.
Deve del resto aggiungersi che, se ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. possono valorizzarsi le sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato e non può dunque dirsi corretta l'utilizzazione di un accertamento smentito in diversi gradi di giudizio, tuttavia nel caso di specie la Corte ha debitamente inquadrato il materiale acquisito, indicando l'accertamento irrevocabile di cui ha tenuto conto, fermo restando che questo non costituisce prova definitiva del fatto, ma, da un lato, deve essere corroborato da elementi di riscontro acquisiti nel processo ad quem e dall'altro può essere anche smentito sulla base di elementi probatori diversi.In tale prospettiva la Corte ha sottolineato come la perdurante operatività del clan Moccia fosse stata suffragata da ulteriori acquisizioni processuali, a cominciare dai contributi dichiarativi dei collaiboratori di giustizia, e come non potesse dirsi rilevante che Salvatore Esposito non fosse stato raggiunto da precedenti accertamenti a suo carico, riguardanti la partecipazione a quel clan, risultando per contro generiche le reiterative deduzioni difensive sul punto formulate.
3. Quanto al reportage dell'inchiesta condotta da Frigo e Golia per la trasmissione «Le Iene», i rilievi difensivi sono da un lato manifestamente infondati e dall'altro generici. In primo luogo, deve sottolinearsi che correttamente (sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite: Sez. U. n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267) quel materiale è stato ricondotto alla nozione di documento, in quanto rappresentativo di fatti e, nel contempo, formato in ambito extraprocessuale e non costituente direttamente il risultato di indagini di polizia giudiziaria, cosicché non viene in rilievo neppure la nozione di prova atipica.
In ordine all'utilizzabilità di quanto desumibile dal reportage, deve rilevarsi come il tema sia stato difensivamente prospettato in termini aspecifici, cioè in via generale e senza alcun concreto riferimento all'incidenza probatoria attribuita dai Giudici di merito alle relative risultanze. Deve invero rimarcarsi che le evidenze probatorie di un'inchiesta giornalistica vanno valutate sia nei singoli elementi sia nel loro insieme, quale rappresentazione di determinati fatti, situazioni, dichiarazioni di protagonisti: peraltro deve convenirsi con la difesa che, nei casi in cui non risulti la provenienza di determinati contributi dichiarativi, in quanto volutamente tenuta nascosta, la consistenza del dato probatorio sfuma, giacché, pur non venendo direttamente in rilievo l'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., riferito alla testimonianza «de relato», si impone comunque un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce del generale divieto di acquisizione di voci del pubblico su determinati fatti (art. 234, comma 3, cod. proc. pen.), in forza della quale quel determinato elemento non può essere ex se valutato, non potendo peraltro essere recuperato neppure attraverso la testimonianza del soggetto che ha effettuato la ripresa, ove continui a mantenere il riserbo sulla relativa fonte, in quest'ultimo caso dovendosi fare diretta applicazione del citato art. 195 cod. proc. pen.
Ma, è il caso di ribadire, tutto ciò nel caso di specie non ha concreta rilevanza, in quanto non sono stati individuati specifici contributi dichiarativi tali da incidere effettivamente sulla complessiva ricostruzione operata dai Giudici di merito, rispetto ai quali possa concretamente porsi, alla luce dei precedenti rilievi, il problema della valenza probatoria e della conseguente disarticolazione della motivazione.
4. Rilievi analoghi devono ribadirsi con riferimento al tema dell'utilizzazione dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali, diverse da quelle per le quali è stata effettuata la trascrizione con le forme della perizia. Non è tanto rilevante la circostanza che i brogliacci acquisiti fossero inseriti in informative recanti verbali omissati e interpolazioni, giacché ciò che conta è il dato probatorio riferito al contenuto della conversazione. Piuttosto dovrebbe aversi riguardo ai limiti del consenso prestato dalla difesa all'acquisizione dei brogliacci: ma la questione risulta dedotta in modo aspecifico, in quanto non si indicano le conversazioni cui i giudici di merito avrebbero dato indebitamente rilievo, così da incidere sulla motivazione e da comprometterne la concreta tenuta su punti qualificanti (si richiama il principio secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato»:
Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416).
5. Venendo al tema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Missi e dal testimone-collaboratore Amoroso, si rileva che la difesa ha in entrambi i casi dedotto che i predetti avevano fatto riferimento ad altri soggetti, costituenti fonti dirette delle propalazioni, relativamente ai quali i giudici di merito avevano respinto la richiesta di audizione, formulata agli effetti dell'art. 195 cod. proc. pen. 5.1. Deve in primo luogo osservarsi che la deduzione è ancora una volta in larga misura aspecifica, in quanto non accompagnata dalla puntuale indicazione dei passaggi delle dichiarazioni, rispetto ai quali si sarebbe dovuto porre il problema della conferma riveniente dalla fonte diretta, e dalla segnalazione della concreta incidenza sulla complessiva ricostruzione dell'eventuale riconoscimento dell'inutilizzabilità di quei contenuti dichiarativi. 5.2.
In ogni caso l'eccezione difensiva è manifestamente infondata rispetto al testimone Amoroso, in quanto, come già rilevato dal Tribunale (cfr. pag. 70 della sentenza di primo grado), era stato fatto riferimento a pretese dichiarazioni «de relato» con riguardo a situazioni nelle quali non venivano in rilievo tanto informazioni provenienti da una diversa fonte diretta, quanto invece rapporti e dialoghi, di per sé rilevanti, avuti dall'Amoroso con terzi soggetti, con la conseguenza che rispetto ad essi il collaboratore di giustizia avrebbe dovuto reputarsi fonte diretta, ai fini dell'utilizzazione di quei contenuti dichiarativi.
Né risultano formulate specifiche deduzioni, volte a meglio illustrare tale tema ed a sovvertire il quadro valutativo. 5.3. Più articolata analisi si impone con riguardo al collaboratore Missi. In questo caso i Giudici di merito non hanno escluso che vi fossero passaggi delle relative dichiarazioni che avessero ad oggetto informazioni provenienti da terzi soggetti, ma hanno ritenuto che, data la veste di questi ultimi, quali imputati in procedimenti connessi o collegati, non fossero applicabili le disposizioni di cui all'art. 195 cod. proc. pen., dovendosi considerare esigenze di garanzia difensiva a tutela delle fonti dirette.
Nel motivo di ricorso si fa in particolare riferimento alla posizione di tali Penniello, Di Febbraio e Beninato e si sottolinea che le Sezioni Unite hanno fornito indicazioni diverse, almeno con riguardo all'obbligo di citazione della fonte diretta, salvo il riconoscimento delle sue prerogative difensive, e si aggiunge che comunque non era stata acquisita alcuna informazione in merito al fatto che il Penniello, il Di Febbraio e il Beninato avessero assunto in altri procedimenti la veste di imputati o indagati in procedimento connesso o collegato.
Orbene, i contenuti dichiarativi rilevanti ai fini in esame risultano dalla sentenza di primo grado, che dà conto di ciò (pagg. 55 e 56), sottolineando come il Missi avesse fatto riferimento a quanto appreso sul conto del Salvatore Esposito da Penniello, Di Febbraio e Beninato, già appartenenti al clan Lo Russo, inserito nell'Alleanza di Secondigliano, ma poi fuoriusciti da esso, tanto da trovare protezione presso il Missi al Rione Sanità e da fornirgli un quadro di conoscenze idoneo a propiziarne l'attività criminale. In particolare risulta dall'analisi delle dichiarazioni del Missi che alla luce di quanto appreso dai fuoriusciti il gruppo del predetto aveva perfino elaborato il progetto di uccidere l'Esposito, per colpire il clan Moccia e l'Alleanza di Secondigliano.
Ed allora, proprio alla stregua di tale non confutata ricostruzione, deve rilevarsi come, nel caso di specie, le informazioni fornite al dibattimento dal Missi fossero state primariamente rappresentate in realtà come contenuto di un patrimonio consolidato di conoscenze acquisite dal suo gruppo, funzionali alla sua azione criminale. Va, a questo punto, rilevato che l'analisi dei Giudici di merito si esporrebbe di per sé alle censure formulate dalla difesa in ordine all'applicabilità dell'art. 195 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le Sezioni Unite (Sez.
U. n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255142), hanno, sulla base di una complessiva ricognizione della materia, affermato che «alla chiamata in correità o in reità "de relato" si applica l'art. 195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ex art. 197-bis, cod. proc. pen.». Si tratta di principio in talune occasioni disatteso (non conforme risulta, in effetti, Sez. 5, n. 21562 del 3/2/2015, Fiorisi„ Rv. 263705) e che tuttavia deve essere qui ribadito.
E nondimeno deve rimarcarsi come dallo stesso arresto delle Sezioni Unite sia dato evincere in motivazione il carattere non tassativo delle ipotesi di esclusione dell'operatività dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., indicate nell'impossibilità di escussione della fonte diretta per morte, infermità, irreperibilità. Si tratta all'evidenza di ipotesi di impossibilità a monte, non strettamente legate al regime delle garanzie, che devono essere in concreto riconosciute al soggetto, sulla base di scelte spettanti a quest'ultimo, una volta comparso al cospetto del giudice.
Ben si comprende che una siffatta ragione di esclusione debba ravvisarsi a monte con riguardo alla posizione dell'imputato, raggiunto da dichiarazioni di un coimputato in procedimento connesso, in quanto (come osservato dalla richiamata sentenza Aquilina delle Sezioni Unite) giammai potrebbe prospettarsi la facoltà o addirittura l'obbligo di chiamare l'imputato a confrontarsi in malam partem con dichiarazioni a suo carico, con il rischio di compromettere la sua posizione, al di fuori dei rigidi binari dell'esame, ove specificamente chiesto o consentito.
Ma, a ben guardare, una situazione analoga, nella quale viene in rilievo già a monte una non disponibile esigenza di garanzia, a tutela del soggetto, è quella in cui costui sia gravato da indizi di reità rivenienti proprio dalla dichiarazione che egli dovrebbe essere chiamato a confermare, senza aver nel contempo già assunto veste formale di imputato o di indagato, rispetto alla quale le esigenze di difesa sarebbero invece più compiutamente rappresentabili in una fase successiva a quella della citazione, quale frutto di consapevoli scelte strategiche e difensive.
Vuol dirsi dunque che in un caso quale quello indicato dovrebbe operare insindacabilmente, a monte, la preclusione di cui all'art. 63 cod. proc. pen., non rimessa alla scelta del soggetto, ma demandata alla pregiudiziale valutazione del Giudice, essendo comunque prevista l'inutilizzabilità erga alios delle dichiarazioni eventualmente rese, ove il quadro indiziario sia riferibile a reato connesso o probatoriamente collegato (secondo l'analisi di Sez. U. n. 1282 del 9/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206846). D'altro canto, va rimarcato come la ricognizione di un quadro indiziario tale da determinare l'insorgenza della preclusione di cui all'art. 63 cod. proc. pen. sia affidato al Giudice (Sez.
U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246584).Ed allora deve rimarcarsi come nel caso di specie le fonti dirette delle propalazioni del Missi fossero di per sé gravate da indizi di reato connesso o almeno probatoriamente collegato (la partecipazione a clan camorristico) per effetto delle stesse dichiarazioni del collaboratore, che i soggetti da lui menzionati avrebbero dovuto essere chiamati a confermare, in assenza di elementi dai quali concretamente desumere che i predetti avessero effettivamente già assunto veste di imputati o di indagati. Tale situazione era tale dunque da determinare una preclusione all'assunzione di informazioni da quelle fonti, rilevante quale causa di esclusione dell'operatività dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi in tale ottica valorizzare i riferimenti aggiuntivamente fatti dalla Corte territoriale alla veste almeno potenziale di indagati o indagabili, rivestita dai soggetti menzionati dal Missi.
Ad ulteriore conforto delle conclusioni cui si è giunti deve comunque rilevarsi, sulla base di quanto in precedenza rilevato in merito alla riferibilità delle propalazioni al patrimonio di conoscenze del sodalizio del Missi, che può invocarsi sotto un diverso profilo il principio per cui «non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa» (Sez. 1, n. 28239 del 20/2/2018, Micieli, Rv. 277344; in senso analogo, Sez. 1, n. 23242 del 6/5/2010, Ribis, Rv. 247585), essendo peraltro incontestato il riferimento all'esistenza di un gruppo criminale all'epoca riconducibile proprio al Missi.
Deve dunque ribadirsi che le eccezioni difensive in punto di inutilizzabilità anche con riguardo al Missi sono in parte inammissibili e in parte infondate.
6. Inammissibili risultano infine le doglianze riguardanti il tema della tardività del deposito dei verbali relativi al collaboratore Di Domenico. Le deduzioni difensive si sono nel ricorso incentrate sul tema della mancata indicazione nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. di alcuni dei verbali recanti dichiarazioni del collaboratore di giustizia e nel mancato tempestivo inserimento di tali verbali nel fascicolo processuale. Deve dunque escludersi che si sia inteso far riferimento ai verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione, la cui mancata o tardiva acquisizione non avrebbe dato luogo a cause di nullità o inutilizzabilità (sul punto Sez. 3, n. 19536 del 5/2/2015, Iannicelli, Rv. 263560).
Piuttosto l'eccezione concerne l'inutilizzabilità di verbali non inseriti nel fascicolo ai fini dello svolgimento dell'udienza preliminare e solo successivamente acquisiti.Va però rimarcato che sul punto il motivo di ricorso è del tutto generico, sia con riguardo alla specifica indicazione dei verbali cui l'eccezione si riferisce sia soprattutto con riguardo alla valenza che ad essi è stata data dai giudici di merito, risultando per contro, da quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata, che la ricostruzione della vicenda e della partecipazione di Salvatore Esposito al sodalizio camorristico è stata basata esclusivamente sulle dichiarazioni dibattimentali del Di Domenico, ciò che non ha formato oggetto di specifica confutazione e vale a rendere puramente teorica ed astratta, come tale inammissibile, la relativa eccezione difensiva.
Deve aggiungersi che l'ulteriore rilievo, riguardante il vulnus al diritto di difesa correlato alla tardività dell'acquisizione degli ulteriori verbali, è manifestamente infondato, avuto riguardo al fatto che, per quanto emerge dalla sentenza del Tribunale, la produzione è stata comunque largamente anteriore all'escussione dibattimentale.
7. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Davino, avente ad oggetto il tema dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, reitera deduzioni sulle quali la Corte territoriale si è soffermata ed è volto a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, risultando in tale prospettiva inammissibile. 7.1. Va rilevato come i Giudici di merito abbiano esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, traendo da esse un quadro di riferimento convergente, tale da indicare Salvatore Esposito come soggetto intraneo al clan Moccia, in quanto frequentatore dei personaggi di vertice, capace di fornire consigli operativi e strategici, disposto a fornire ausilio logistico, mettendo a disposizione del clan, per le riunioni o per occultare materiale, locali a lui riconducibili.
Tale complessiva ricostruzione si è fondata da un lato sul riferimento alla sanguinosa faida tra gli Esposito e i Castaldo per il controllo egemone dell'attività di pompe funebri nel territorio di Casoria, faida che aveva visto vincitori gli Esposito, i quali in base alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano avuto l'ausilio del clan Moccia, interessato ad esercitare il controllo del territorio e ad estendere la sua influenza su quel tipo di attività, e dall'altro sull'accertamento della perdurante operatività del clan Moccia, a fianco e nell'ambito del quale i collaboratori di giustizia hanno collocato proprio Salvatore Esposito, quale soggetto che aveva progressivamente assunto le redini dell'attività imprenditoriale e operava avvalendosi dell'appoggio del clan.
La valutazione del Tribunale, nella sostanza suffragata dalla Corte territoriale, ha formato oggetto di doglianze di vario genere, per lo più incentrate sull'indebito rilievo attribuito alla faida tra gli Esposito e i Castaldo, relativamente alla quale era stato condannato un fratello del Salvatore, mentre costui era stato assolto, e sulla concreta attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sarebbero state o generiche o in varia guisa inficiate da incertezze o profili di, contraddittorietà. Ma i Giudici di merito si sono fatti carico delle varie doglianze, rilevando come l'Esposito, per quanto desumibile dal materiale probatorio acquisito, fosse soggetto che fin dall'inizio aveva partecipato all'attività imprenditoriale accanto ai fratelli e che il rilievo della faida iniziale risiedeva nel prestigio criminale che da essa era derivato a chi la gestiva, implicante di per sé uno scenario di tipo camorristico.
D'altro canto è stato sottolineato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia provenissero da soggetti in grado di fornire quel tipo di contributi conoscitivi in relazione al ruolo da essi avuto nelle file della criminalità organizzata e come le stesse, al di là di taluni profili di criticità, fossero comunque intrinsecamente attendibili, essendo spiegabili talune apparenti discrasie. Il motivo di ricorso, in tale quadro, rinnova le doglianze formulate nei gradi precedenti, contestando la valutazione della Corte ma nella sostanza proponendo una lettura alternativa del medesimo materiale, senza individuare reali profili di Illogicità dell'analisi di merito (si rinvia a Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575, secondo cui «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni»; cfr. anche la più recente Sez. 4, n. 10153 del 11/2/2020, C., Rv. 278609). 7.2.
Quanto al collaboratore Di Domenico, che specificamente ha fatto riferimento a Salvatore Esposito come ricco imprenditore che svolgeva l'attività in regime di monopolio con l'appoggio del clan, la Corte ha dato conto dell'andamento incerto della collaborazione, dapprima interrottasi ma poi ripresa, e ha rilevato come fossero credibili le ragioni poste dal Di Domenico a fondamento di quella sua momentanea scelta di recedere dalla collaborazione per il timore di ripercussioni ai danni dei figli, non risultando decisiva l'individuazione di uno specifico episodio nel quale il collaboratore avrebbe subito minacce da tale Cozzolino, a fronte di motivazioni comunque idonee a sostenere l'iniziale incertezza palesata.
La Corte ha inoltre valorizzato l'elemento costituito dalla conversazione telefonica tra Franzese ed Esposito nella quale si faceva riferimento all'ospitalità per un amico, da individuarsi proprio nel Di Domenico a seguito dell'omicidio Sgambato: non illogicamente la Corte ha escluso che fosse irrilevante il fatto che il Di Domenico avesse già appreso di quella conversazione e fosse stato giudicato e assolto per quell'omicidio alla luce di un diverso quadro di conoscenze, essendo invece significativo che il predetto, senza averne alcuna necessità, avesse poi riconosciuto le sue responsabilità; inoltre la Corte non ha individuato ragioni tali da inficiare il narrato nell'iniziale riferimento fatto dal Di Domenico alla collocazione dell'abitazione dell'Esposito nella piazza di Casoria, riferimento successivamente corretto attraverso l'indicazione di un'abitazione sita nei paraggi del centro di Casoria, profilo che, alla luce di una valutazione complessiva della propalazione, non si espone ai rilievi critici della difesa, al di là di disquisizioni sull'effettiva distanza e sul tempo di percorrenza dal centro. 7.3.
Relativamente al collaboratore Scafuto, i rilievi difensivi si incentrato sulle dichiarazioni rese dal predetto il 28 luglio 2015, ma la Corte tutt'altro che illogicamente ha sottolineato come quelle prime dichiarazioni, più generiche, avessero comunque già segnalato il ruolo dell'Esposito quale compariello dei Moccia, cioè una stretta vicinanza a personaggi di vertice, e come nell'ambito e nei tempi della collaborazione prestata lo Scafuto avesse poi reso dichiarazioni più precise, facendo riferimento a fatti risalenti al '96/'97, che si saldavano con quelli narrati dal Di Domenico, tali da abbracciare un periodo più vasto, oltre il 1998. 7.4.
Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori D'Avino e Delli Paoli la Corte ha vagliato le doglianze difensive, ma ha ritenuto, senza incorrere in vizi logici, che il narrato del D'Avino, avuto riguardo ai riferimenti all'appuntamento con una persona che si occupava di pompe funebri, alla disponibilità di un ampio garage, alla descrizione del soggetto, di circa trent'anni, somigliante a Mario Merola, fosse idoneo a rappresentare il ruolo di Salvatore Esposito, a fianco dei Moccia, nella vicenda riguardante il sequestro di tale Diabolik, e che anche le propalazioni del Delli Paoli, riguardanti l'omicidio Ferrara, si sottraessero alle censure difensive, dovendosi aver riguardo al contenuto delle dichiarazioni dibattimentali, a fronte di un precedente verbale di dichiarazioni del 1993, non corrispondente alla trascrizione integrale, e al fatto che l'individuazione dell'Esposito nel soggetto di circa trent'anni, titolare di un deposito di pompe funebri, costituente base logistica ed operativa dei Moccia, avrebbe dovuto essere valutata alla luce di quanto emergente dalle dichiarazioni degli altri collaboratori e dalle ulteriori risultanze probatorie, essendo comunque emerso il diretto coinvolgimento del ricorrente nell'azienda di famiglia fin dalla sua giovane età. 7.5.
Quanto al Conte, parimenti soffermatosi sull'omicidio Ferrara e sull'organizzazione del piano criminoso, le deduzioni difensive prospettano profili di circolarità della prova, ma non considerano che in realtà la Corte ha inteso valorizzare le relative propalazioni solo a conferma del quadro convergente risultante dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, incentrate sulla riconducibilità all'Esposito, amico dei Moccia, della ditta di pompe funebri e del deposito utilizzato per le riunioni strategiche.7.6. Relativamente alle propalazioni di Scotti Pasquale, dalle quali la Corte ha tratto conferma del sistema camorristico di gestione dei servizi funebri, non trova invece alcun riscontro il rilievo difensivo, secondo cui la faida coinvolgente gli Esposito avrebbe visto costoro vicini alla N.C.O. di Cutolo: in realtà la Corte ha posto in evidenza che lo Scotti aveva rapporti con gli Esposito e che costoro avevano avuto la faida con i Castaldo, senza che peraltro il predetto collaboratore avesse commesso delitti con i Moccia.
Inoltre dalle dichiarazioni dello Scotti la Corte ha tratto il convincimento che anche il Salvatore fosse parte del sistema, seppur in una posizione all'epoca defilata rispetto a quella di Domenico Esposito, detto Mimi. Si tratta di una valutazione coerente che non si espone ai rilievi difensivi, nel contempo risultando idonea a corroborare la ricostruzione complessiva, riferita all'intero arco temporale presso in esame. 7.7. Quanto infine a Missi Giuseppe, la Corte ha in via generale segnalato come i riferimenti ad epoche formalmente diverse da quelle oggetto di contestazione in questa sede siano parimenti idonei a corroborare il quadro probatorio, delineando una complessiva operatività illecita, progressivamente sviluppatasi, nel caso dell'Esposito concernente la gestione dei servizi funebri e il rapporto consolidatosi con i Moccia, in varia guisa confermato da altri collaboratori e da altre risultanze probatorie.
La circostanza che il Missi avesse reso dichiarazioni de relato, sulla base di quanto appreso da altri appartenenti al suo gruppo criminale, è stata già esaminata. In questa sede deve ribadirsi come l'elemento non valga in alcun modo ad ingenerare dubbi sulla concreta attendibilità e concludenza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il quale ha fatto riferimento ad informazioni costituenti un patrimonio di conoscenze del suo gruppo, da utilizzarsi nell'elaborazione delle strategie criminali, comprese quelle concernenti la lotta contro altri clan, come quello dei Moccia, di cui Salvatore Esposito era un esponente fidato, esercente l'attività funeraria.
D'altro canto la Corte ha ben chiarito come l'iniziale riferimento del Missi ad altro soggetto omonimo, ucciso da esponenti del suo clan, fosse stato un equivoco, avendo lo stesso collaboratore dato modo di comprendere che i riferimenti fatti all'Esposito, amico e «cassaforte» dei Moccia, riguardavano soggetto diverso da quello che egli sapeva per certo essere stato ucciso. Del tutto generica risulta la doglianza incentrata sulla valenza di una conversazione tra tale Mazza e la sua convivente, riguardante dichiarazioni che il Missi avrebbe dovuto rendere per confermare gli assunti del Mazza, trattandosi di dato probatorio esterno alle propalazioni e di cui non è stata chiarita la rilevanza ai fini della posizione del ricorrente Esposito. 7.8.
L'analisi fin qui condotta vale anche con riguardo ai rilievi esposti nel primo motivo di ricorso a firma dell'Avv. Aricò, il quale, salvo quanto si rileverà a proposito del collaboratore Amoroso, ha fatto leva, relativamente a tutti gli altri collaboratori, sull'asserita mancanza di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, ma in realtà ravvisata dai Giudici di merito alla luce di una complessiva verifica, idoneamente condotta, facendo riferimento alla provenienza dei soggetti, alla loro consolidata collaborazione, al riconoscimento già avvenuto in separate sedi della loro affidabilità, alla effettiva attendibilità delle propalazioni; le stesse, lette sincronicamente, sono state apprezzate quale espressione di un approfondimento dei fatti e dei personaggi che ne formavano oggetto, peraltro senza necessità di una valutazione separata e differenziata dei due profili della credibilità soggettiva e dell'oggettiva attendibilità, che ben possono desumersi da un'intrecciata analisi della personalità dei dichiaranti e del contenuto delle dichiarazioni (secondo quanto ritenuto da Sez.
U. n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255845). Né tale secondo ricorso ha fornito parametri di valutazione sostanzialmente diversi, sul punto, da quello a firma dell'Avv. Davino, avendo richiamato le criticità più volte segnalate e tuttavia non illogicamente valutate dai Giudici di merito nel quadro dell'analisi loro demandata. Del resto, la Corte ha sottolineato come le dichiarazioni dei collaboratori siano risultate coerenti e lineari, non essendosi posti in evidenza elementi decisivi per smentire l'assunto che nel nucleo centrale ed essenziale le propalazioni sono risultate costanti e coerenti.
Quanto poi alla posizione del collaboratore Di Domenico, la Corte non ha inteso riconoscere che il predetto su alcuni punti aveva mentito, avendo al contrario sottolineato come proprio il Di Domenico fosse stato già in altre sedi riconosciuto attendibile. Talune criticità segnalate dalla difesa hanno formato oggetto di analisi, alla luce della quale la Corte ha ritenuto che non si trattasse di profili idonei a smentire gli assunti o ad ingenerare dubbi sull'effettiva attendibilità del dichiarante, essendosi già in precedenza sottolineato come sia stato dato rilievo alle motivazioni di fondo dell'iniziale altalenante atteggiamento collaborativo, a fronte del ragionevole timore di conseguenze dannose per la famiglia e per i figli, e come sia stata non illogicamente reputata non dirimente l'incertezza manifestata dal collaboratore nell'indicare la collocazione dell'abitazione di Salvatore Esposito, presso la quale avrebbe trovato riparo dopo l'omicidio Sgambato, a seguito delle intese intercorse tra Franzese e lo stesso Esposito, tanto più in assenza di spiegazioni alternative valide della conversazione intercorsa tra costoro.
8. Contrariamente agli assunti difensivi esposti nel terzo e nel quinto motivo di ricorso a firma dell'Avv. Davino e del primo motivo di ricorso a firma dell'Avv. Aricò, la Corte ha debitamente proceduto alla verifica dei necessari riscontri, rilevando come convergessero nella medesima direzione tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tali da confermare altresì gli accertamenti compiuti in sentenze passate in giudicato con riguardo all'operatività del clan Moccia e alla rilevanza della faida con i Castaldo, per spiegare sia la posizione dominante dell'impresa di pompe funebri dell'Esposito nel territorio di Casoria sia il ruolo del predetto, che aveva stretti contatti con personaggi di spicco del clan, cui forniva consigli e appoggio logistico, e che si avvaleva della consolidata egemonia del clan, a sua volta interessato ad esercitarla.
In tal modo i Giudici di merito hanno dato conto della partecipazione attiva del ricorrente all'associazione camorristica e del ruolo dinamico e funzionale dallo stesso ricoperto (secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: sul punto Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino. Rv. 231670), accompagnato dall'a ffectio societatis, cioè dalla coscienza e volontà della partecipazione e dalla condivisione del programma associativo, a prescindere dal fatto che egli curasse l'attività imprenditoriale e non si occupasse direttamente di altri tipi di attività criminali del clan.
In tale prospettiva deve ribadirsi la rilevanza non illogicamente riconosciuta dai Giudici di merito alla faida con i Castaldo,, rappresentativa sia del supporto del clan sia dell'origine della posizione dominante dell'Esposito: si tratta invero di episodio che è stato correttamente letto alla luce delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza che possa prospettarsi alcun profilo di circolarità della prova in relazione all'interpretazione degli episodi maggiormente rappresentativi della posizione di monopolio esercitata dall'Esposito, anche a prescindere dalle risultanze dell'inchiesta giornalistica de Le Iene.
Va ancora osservato come i riscontri ben possano essere tratti non solo da dichiarazioni specificamente riferibili agli stessi episodi ma anche da propalazioni che comunque siano parimenti idonee a rappresentare il fatto della partecipazione espressiva di un ruolo egemone dell'Esposito, secondo il principio per cui «in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Sez. 2, n. 24495 del 14/572015, Rechichi, Rv. 264380;
Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio, Rv. 2532214). Del tutto generica a fronte di tale analisi risulta altresì la doglianza incentrata sull'interpretazione dell'episodio narrato dal teste Merolla in ordine al consiglio ricevuto dai Carabinieri di operare in una zona diversa, episodio in realtà convergente con la complessiva ricostruzione e di cui apoditticamente è stata contestata la valenza. Va ancora rilevato come sia infondata la doglianza formulata nel ricorso a firma dell'Avv. Aricò in merito alla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Va invero rimarcato come in taluni passaggi la Corte abbia fatto affermazioni di principio non corrette in merito alla circostanza che le deduzioni difensive non erano accoglibili in quanto volte a sollecitare una rilettura delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado, come nel caso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In realtà si tratta di giudizio correlato ai limiti dello scrutinio di legittimità, ma non pertinente nel caso di una valutazione di merito, quale quella spettante alla Corte di appello, chiamata ad esaminare il dato probatorio al fine di operare una ricostruzione che non sia solo logica e plausibile ma che sia valida oltre ogni ragionevole dubbio.
Tuttavia quel tipo di affermazione in concreto non vulnera la tenuta della motivazione, in quanto la Corte, ben al di là della stessa, si è concretamente fatta carico di una più approfondita analisi attraverso la quale ha dato conto delle censure formulate dalla difesa e fornito di volta in volta una valida risposta, che in questa sede non si espone alle rinnovate censure, peraltro formulate per lo più nella stessa prospettiva di un'alternativa valutazione di merito, che non risulta consentita in sede di legittimità.
9. Sono fondati il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Davino e il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Aricò, riguardanti l'aggravante di cui all'art. 416-bis, cod. pen. I Giudici di merito hanno ritenuto che potesse ascriversi all'Esposito la partecipazione al clan, aggravata dal fatto che le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziate in tutto in parte con il prezzo o il prodotto o il profitto di delitti. Va peraltro rilevato che tale aggravante ricorre «quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti.
L'aggravante in esame stabilisce una precisa correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, essendo delineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche. L'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose.
Il riferimento alle attività economiche è da intendere come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni o servizi» (in tal senso Sez. U. n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259589; cfr. inoltre Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio, Rv. 259863). L'aggravante ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi ovvero l'abbiano per colpa ignorato (ancora Sez.
U. n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, cit.; Sez. 5, n. 52094 del 30/9/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 2012, Panzeca, Rv. 252114). Ciò posto, si rileva che la configurabilità della contestata aggravante non è stata correlata in generale all'operatività del clan Moccia, dovendosi rilevare sulla scorta dei rilievi difensivi che l'aggravante è stata esclusa in separati procedimenti: è stata invece fondata proprio sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'Esposito, ma in base a valutazioni apodittiche, incentrate sul fatto che al clan Moccia siano attribuibili plurime tipologie di condotte illecite, produttive di profitto, e che sia stato accertato a carico dell'Esposito, come si avrà modo di ribadire, anche il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., essendosi da ciò desunto che l'attività egemone dell'Esposito nel settore delle pompe funebri era il risultato di investimenti del clan Moccia correlati a quelle attività delittuose.
Orbene, per quanto possa dirsi che effettivamente il ricorrente operava in una posizione di monopolio nel territorio di Casoria e che egli era un esponente del clan Moccia, interessato al mantenimento di quella posizione, non sono emersi elementi dai quali potesse concretamente desumersi un investimento da parte del clan o da parte dell'Esposito di risorse provenienti ab extemo da attività delittuose produttive di profitti. L'unico elemento probatorio a tal fine valorizzabile sembra costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Missi, nella parte in cui ha fatto riferimento all'Esposito come cassaforte del clan.Si tratta peraltro di riferimento che, pur rilevante ai fini dell'attribuzione di un ruolo partecipativo, coerente con le ulteriori risultanze processuali, risulta sullo specifico punto generico, in quanto suscettibile di interpretazioni diverse e non correlato alla concreta articolazione delle modalità e dei tempi di investimento di profitti delittuosi, a fronte del fatto che la convergenza di interessi tra il clan e l'Esposito non implicava necessariamente l'investimento di risorse ab externo.
D'altro canto risulta inidoneo il riferimento fatto dai Giudici di merito al delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., in quanto lo stesso ha semmai consentito all'impresa del ricorrente di alterare il gioco della libera concorrenza e di rafforzare la sua posizione, accrescendo la capacità di azione, ma senza che venissero in rilievo per tale via profitti ontologicamente distinti, suscettibili di reinvestimento ab externo, diversi dai ricavi conseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Ne discende che l'aggravante in esame deve essere esclusa con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in parte qua.
10. Sono infondati e in larga parte inammissibili il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Davino e il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Aricò, che richiama il tema dell'attendibilità del collaboratore Amoroso, già evocato nel primo motivo. 10.1. Ed invero la Corte si è ampiamente soffermata sul tema dell'attendibilità dell'Amoroso, rilevando come il predetto fosse soggetto operante nel settore, in grado di fornire precise informazioni in merito al sistema di monopolio, nel quale operava l'Esposito con l'ausilio dell'intimidazione.
Inoltre la Corte ha sottolineato come non ricorressero cause di incompatibilità alla testimonianza. Tali profili sono stati nuovamente, ma in modo aspecifico dedotti in questa sede senza misurarsi con la capacità di tenuta della motivazione della sentenza impugnata sul punto. Va del resto rimarcato come siano stati prospettati elementi non specificamente idonei a vulnerare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, con riguardo alla posizione e alla condotta dell'Esposito, non rilevando la mancata citazione di alcuni soggetti (fra gli altri Maistrini e Amodio), che non avrebbero potuto considerarsi testi di riferimento agli effetti dell'art. 195 cod. proc. pen., e neppure l'eventuale violazione di limiti inerenti alla qualità di fallito: va anzi sul punto rilevato che, al di là della generica prospettazione difensiva, la Corte ha da un lato sottolineato nel merito come non fosse ravvisabile alcuna violazione in relazione alla veste in concreto assunta dall'Amoroso nell'ambito dell'attività di pompe funebri, e dall'altro escluso che potesse comunque ravvisarsi un'effettiva incompatibilità in ragione della mancanza di connessione o collegamento tra l'eventuale reato ipotizzabile e quelli in questa sede oggetto di accertamento, affermazione pienamente in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sul punto si richiama Sez.
U. n. 1282 del 9/10/1996, Carpanelli, Rv. 206846). Coerentemente la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dell'Amoroso fossero idonee a dar conferma di quanto risultante anche dalle propalazioni degli altri collaboratori in merito alla posizione egemone assunta dall'Esposito con l'ausilio del clan Moccia, dei cui esponenti apicali era consigliere, e fossero inoltre idonee a suffragare l'assunto che la posizione di monopolio dell'Esposito era al tempo stesso favorita dall'amministrazione locale e propiziata dal ricorso a metodi anche intimidatori, onde scoraggiare la concorrenza.
La Corte ha a tal fine richiamato le dichiarazioni del teste Merolla ed ha poi fatto riferimento a quanto riferito all'Amoroso dall'Amodio, che, dopo avergli in precedenza firmato un'autorizzazione per il trasporto di una salma, lo aveva successivamente invitato a non metterlo in difficoltà, facendo comprendere di aver subito pressioni con riguardo allo svolgimento di una cerimonia funebre, che per ritardi imputabili al disbrigo delle relative pratiche aveva avuto un ritardo irragionevole. D'altro canto, sempre sulla base del racconto dell'Amoroso, la Corte ha sottolineato come il predetto avesse narrato di episodi nei quali vi era stato il passaggio con fare intimidatorio di personaggi poco raccomandabili a bordo di una Mercedes bianca, e del boicottaggio subito al momento dell'acquisto o noleggio di una Mercedes adattata per trasporti funebri presso la Intercar, il cui titolare aveva prospettato solo la possibilità di procurare un buon usato attraverso una triangolazione, per non aver problemi nella zona di Casoria.
Ed ancora con riguardo allo stesso episodio la Corte ha valorizzato le dichiarazioni del teste Mazzolena, il quale dopo aver noleggiato all'Amoroso una Crysler, aveva ricevuto una telefonata da una persona della Intercar che gli aveva detto di non far utilizzare il carro funebre nel territorio di San Giorgio a Cremano e a Casoria, in quanto quell'autocarro era stato venduto ad altre ditte di quei comuni, ciò a cui il Mazzolena replicava di non essere in realtà vincolato in alcun modo. Si tratta di episodi che la difesa ha anche in questa sede ricondotto al rispetto di privative contrattualmente stabilite, assunto che non considera la rivendicazione del Mazzolena di non essere, a rigore, vincolato da accordi diversi, dovendosi inoltre considerare come non illogicamente la Corte abbia valorizzato la successione temporale degli episodi, implicanti specifici interventi a sostegno dell'intento di assicurare le condizioni di monopolio dell'Esposito.Tale aspetto si correla a quanto emerso con riguardo all'episodio coinvolgente Arnone, sul quale si tornerà, nel quale si era registrato un diretto intervento dell'Esposito per costringere l'Arnone a desistere dal proposito di far celebrare un funerale altrove a cura di una diversa ditta.
Nel complesso dunque deve rilevarsi come la valutazione della Corte, che ha posto a fondamento del proprio giudizio anche l'atteggiamento compiacente dell'amministrazione, che non solo aveva palesato disagio nel rapporto con altri imprenditori, ma aveva anche creato condizioni propizie al monopolio dell'Esposito, fra l'altro introducendo in un regolamento la condizione della disponibilità di una rimessa nel territorio, nonché ulteriori episodi come quello riguardante il funerale di Rossi Giovanni, la cui moglie, davanti alla richiesta di un prezzo esoso, si era rivolta ad altra impresa„ la quale, appreso del precedente coinvolgimento dell'Esposito, si era rifiutata di accettare l'incarico, si fondi, oltre che sulle dichiarazioni dell'Amoroso, su un complesso di elementi, non illogicamente reputati convergenti e dunque idoned a riscontrarle (a prescindere dunque dal dato formale della veste di parte civile assunta dall'Amoroso), nel senso dell'esercizio dell'impresa di servizi funebri da parte dell'Esposito in condizioni tali da alterare la concorrenza, rafforzate dal ricorso, ove necessario, all'intimidazione, direttamente o indirettamente riconducibile all'Esposito, fermo restando che nel territorio era comunque diffusa la consapevolezza di quella condizione di favore, rafforzata dall'origine cruenta di quella posizione, scaturita dalla vittoria nella faida con i Castaldo ed emblematicamente evocata dalla collaborazione lavorativa prestata dal fratello Santo, riconosciuto colpevole nel processo dedicato alla vicenda, e dal rapporto con i Moccia. 10.2.
Se la motivazione sfugge ai rilievi critici della difesa, altrettanto deve dirsi in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., contestato al capo 2) e attribuito dalla Corte al solo Esposito. Ed invero è stata fatta corretta applicazione del principio per cui «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.(In motivazione la Corte ha sottolineato la centralità, ai fini dell'ermeneusi della norma, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitaria)» (Sez.
U. n. 13178 del 28/11/2019, deo. 2020, Guadagni, Rv. 278735). In particolare la Corte ha ritenuto che la condizione di monopolio dell'Esposito, favorita in varia guisa dall'amministrazione e in concreto caratterizzata dallo sfruttamento di quella posizione anche al fine di pretendere corrispettivi esosi, si fosse concretamente manifestata anche attraverso l'azione intimidatoria esercitata nei confronti dei concorrenti, indotti a non operare nel territorio, lasciando che ogni servizio fosse affidato al sistema di imprese realizzato dall'Esposito.
Gli episodi, di cui si è dato conto, secondo la valutazione della Corte, non inficiata da profili di manifesta illogicità, sottendevano il pervasivo ricorso alla minaccia, già avvertita nel territorio e concretamente agita, se del caso in via indiretta, nei confronti di imprenditori recalcitranti, in modo da boicottarne l'attività. La verifica del quadro ambientale risulta di per sé significativa, a prescindere dal riscontro di specifici profili di illegittimità dell'azione amministrativa, pur prospettati dalla Corte alla luce di quanto rilevato dal consulente Carli, anche se non tradottisi nell'annullamento di specifici atti, non assumendo, peraltro, decisivo rilievo, per quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine alla perdurante presenza degli stessi personaggi nei gangli della burocrazia, la circostanza che si fosse insediata una commissione di nomina prefettizia.
11. Il settimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Davino e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Aricò, riguardanti le richieste di rinnovazione istruttoria, sono inammissibili. Le deduzioni concernono l'acquisizione di copia dei registri degli atti di morte del Comune di Casoria e delle fatture emesse dalle ditte facenti capo all'Esposito, nonché l'acquisizione di una seconda consulenza di parte, prodotta nel separato procedimento di prevenzione. La finalità era quella di smentire l'assunto accusatorio della posizione privilegiata di monopolio dell'Esposito e di escludere l'acquisizione di profitti esosi.
Va al riguardo rimarcato che non ricorre in primo luogo il presupposto della prova contraria decisiva, evocato nel ricorso dell'Avv. Aricò, in quanto si tratta di acquisizioni genericamente ed in via esplorativa invocate, dirette solo in via eventuale a suffragare una linea difensiva, senza che potesse ab origine stabilirsi un rapporto di simmetrico contrasto di specifiche risultanze probatorie a carico. Ciò vale sia per i registri degli atti di morte sia per le fatture emesse dalle ditte facenti capo al ricorrente, fermo restando che non è stato in alcun modo specificato in che modo potessero in concreto dirsi smentite le altre risultanze probatorie, in realtà tali da delineare un quadro coerente, incentrato ab origine sulle risultanze del servizio de Le Iene, ma poi concretamente sulle valutazioni del consulente Carli e su una pluralità di dichiarazioni, rese non solo da testimoni che avevano avuto rapporti con le imprese dell'Esposito ma anche dal dirigente medico e medico necroscopico Russo Cristina e dalla coimputata Anna Ferrara, segretaria contabile dell'azienda, che aveva confermato la condizione di monopolio, quadro non riferibile solo ad un arco di tempo delimitato, ma tale da esprimere un andamento costante al di là del formale regime amministrativo di cui l'Esposito aveva potuto fruire.
Alla resa dei conti non risultano forniti specifici elementi volti a smentire il quadro accusatorio, valorizzato dalla Corte, non potendosi a tal fine prendere in considerazione la consulenza di parte prodotta nel procedimento di prevenzione, cui è stato fatto riferimento dalla difesa in modo del tutto generico, senza alcuna specifica indicazione di come le relative valutazioni potessero influire sul giudizio di merito. In tale quadro la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non avrebbe potuto fondarsi, come invocato dalla difesa, :sul presupposto della legittimità e della non manifesta irrilevanza, ma avrebbe dovuto corrispondere ad un'effettiva esigenza di integrazione, volta a colmare lacune emergenti dalla motivazione, costituendo ius receptum il principio secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 5, n. 32379 del 12/4/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577;
Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, Pr., Rv. 261799), ciò che con riferimento alla sentenza impugnata non può dirsi.
12. Tale valutazione può essere estesa anche all'ottavo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Davino, che concerne un tema menzionato anche dal terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Aricò, cioè l'ulteriore profilo di integrazione probatoria, derivante dalla inchiesta commissionata al giornalista Tommasone e dalle mail scambiate con titolari di altre imprese di servizi funebri. Ed invero, a prescindere da quanto sul punto osservato dalla Corte, risulta ancora una volta generica la deduzione di quelle fonti probatorie, che la difesa aveva cercato di introdurre nel giudizio di appello, ma di cui non ha in alcun modo dimostrato la concreta capacità di incidere sulla motivazione della sentenza impugnata, a fronte delle numerose testimonianze dalla quali è stato possibile desumere la richiesta di prezzi assai elevati, tali da mettere in grosse difficoltà la clientela, che vanamente cercava di rivolgersi a ditte esterne, refrattarie ad ingerirsi nel territorio di Casoria (si rinvia a quanto esposto dalla Corte territoriale a pag. 110 con riguardo all'episodio riguardante Arciprete Maddalena e Caiazza Anna o a pagg. 101 segg. con riguardo fra l'altro alla vicenda relativa a Coppola Anna o ad altri).
Né può sottacersi quanto rilevato dalla Corte in merito alla circostanza che dopo il servizio de Le Iene l'Esposito aveva contenuto i prezzi dei funerali. Per il resto l'ottavo motivo di ricorso a firma dell'Avv. Davino risulta manifestamente infondato, in quanto non sono concretamente ravvisabili né deducibili profili di travisamento delle testimonianze di Rullo e Tria, tali da disarticolare la motivazione, dovendosi rilevare che la Corte ha offerto una sincronica e non illogica lettura di quelle testimonianze alla luce di tutte le altre risultanze riguardanti i medesimi episodi, non assumendo rilievo per escludere la valenza intimidatoria ed ostruzionistica dell'Esposito la circostanza che il Rullo non si fosse direttamente incontrato con lui e che il Tria avesse di sua iniziativa chiamato l'Esposito, fermo restando che la Corte ha tutt'altro che illogicamente segnalato come proprio al Tria della ditta Picicci di Adelfia, l'Esposito avesse manifestato la propria capacità di esercitare convincenti pressioni (pag. 113:
«ditegli che si tratta di Esposito Salvatore, mi conoscono, pagheranno.»..), tali da indurre gli interlocutori ad accettare anche una duplicazione di pagamenti.
13. Ai temi fin qui esaminati si correla il settimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Aricò, concernente il delitto di tentata estorsione di cui al capo 5). Anche in questo caso è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata un riferimento alla prospettazione difensiva di una lettura alternativa: si è già detto che si tratta di affermazione impropria nel giudizio di merito, destinato ad assicurare una lettura complessiva del materiale probatorio, tale da superare oltre ogni ragionevole dubbio, e per contro doverosa in sede di giudizio di legittimità, di fronte ad un motivo di ricorso che indulga in una diversa lettura di merito.
Ma in concreto quell'affermazione risulta priva di concreti effetti, in quanto la Corte ha ampiamente analizzato i motivi di appello e fornito una non illogica motivazione in merito alla concreta ravvisabilità del contestato delitto di tentata estorsione in danno di Arnone, essendo del tutto irrilevanti il datato rapporto di costui con l'Esposito nonché il fatto che il delitto non fosse giunto allo stadio della consumazione. Ed invero la Corte ha dato conto del fatto che l'Esposito non si era limitato a manifestare disappunto per uno sgarbo subito, ma aveva avuto una reazione del tutto sproporzionata, rifiutandosi di collaborare nel disbrigo delle pratiche amministrative, che avevano di fatto comportato un ostruzionistico allungamento dei tempi, e giungendo a prospettare al suo interlocutore la necessità di trasferire L—, altrove la sua attività, con una modalità tale da evocare una capacità di azione e di condizionamento propria di una forza criminale superiore.
Contrariamente agli assunti difensivi, dunque, la Corte ha motivato in ordine all'uso dell'intimidazione e sottolineato come nonostante i tentativi dell'Arnone di assecondare la volontà dell'Esposito fosse risultata decisiva la pervicace volontà della madre di far celebrare il funerale del congiunto a Lanciano a cura dell'impresa Rullo. Di qui la genericità e manifesta infondatezza degli assunti difensivi.
14. Prima di procedere oltre nell'esame dei ricorsi presentati nell'interesse dell'Esposito, si impone per omogeneità di materia, l'analisi del ricorso presentato nell'interesse di Battilano. 14.1. Orbene, il primo motivo, volto primariamente a contestare il concorso nel reato di cui al capo 5), se del caso addebitabile all'Esposito, è infondato. La Corte ha esaminato le deduzioni difensive, rilevando come la condotta del Battilano, il quale era l'uomo di fiducia e il portavoce dell'Esposito, sottendesse una previa intesa con il dominus, volta a propiziare il cedimento dell'Arnone.
E' stato invero sottolineato come in generale fosse proprio il Battilano a porsi in contatto con i clienti e a consentire il successivo contatto con l'Esposito, e come nel caso di specie il Battilano avesse avuto il rilevante ruolo di intermediario, parlando con l'Arnone e ammonendolo per il fatto di non essersi rivolto all'Esposito e chiedendo spiegazioni di ciò, prima di consentire all'Arnone di chiamare direttamente l'Esposito, assistendo alla conversazione. Non illogicamente la Corte ha ravvisato in tale condotta del Battilano un ruolo essenziale, quello di far comprendere all'Arnone la cogente necessità di rivolgersi all'Esposito, non essendo altrimenti comprensibile lo sviluppo dell'azione con l'iniziale rimprovero formulato dal Battilano e il successivo contatto tra l'Arnone e l'Esposito, a prescindere dal fatto che il Battilano non avesse direttamente rivolto minacce, pur avendo assunto un tono tale da far comprendere all'Arnone la necessità di un contatto con l'Esposito, nel quadro di una concertata azione che lo stesso Esposito aveva ispirato.
Data la peculiarità del reato e del tipo di azione intimidatoria non rileva che il Battilano sia stato assolto dal diverso reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., essendo stato dato conto con riferimento alla tentata estorsione di un contributo penalmente rilevante ai fini della consumazione del reato. 14.2. Parimenti infondato risulta il secondo motivo del ricorso del Battilano che riguarda l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1 cod. pen., e che dunque deve essere valutato congiuntamente ai rilievi sul punto formulati nell'interesse di Salvatore Esposito.L'aggravante è stata contestata sotto il profilo soggettivo della finalità di agevolazione e sotto il profilo oggettivo del metodo mafioso.
In concreto risultano vane le deduzioni difensive dei due ricorrenti, che non sono idonee a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata almeno con riguardo alla dimensione oggettiva dell'utilizzo del metodo mafioso, che ricorre «quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, Marcianò, Rv. 281027).
In particolare la Corte ha ravvisato l'utilizzo del metodo nell'evocazione di una capacità di intimidazione riconducibile all'azione di un clan mafioso, evocazione correlata alla peculiare situazione ambientale, caratterizzata dalla posizione di forza dell'Esposito, che, come ben posto in evidenza dalla Corte, poteva limitarsi a richiamare il proprio nome, per convincere soggetti recalcitranti, e che nel caso dell'Arnone aveva prospettato conseguenze dannose derivanti da azioni criminali su cui egli poteva incidere. Attesa la natura oggettiva dell'aggravante, tale ragionamento vale anche per il Battilano, a prescindere da suoi specifici intendimenti di agevolare un clan camorristico, dovendosi rilevare come il predetto operasse a stretto contatto con l'Esposito, quale suo portavoce, e per questo si fosse prestato a palesare la forza cogente della volontà del dominus, essendo dunque in grado di avvedersi del metodo utilizzato da quest'ultimo, nel quadro di un'azione non illogicamente ritenuta frutto di concertazione. 14.3.
Per coerenza argomentativa pare a questo punto opportuno concludere l'esame dei motivi di ricorso del Battiiano, esaurendo l'analisi della sua posizione, essendo il predetto estraneo, a seguito dell'assoluzione pronunciata in primo grado o in grado di appello, agli altri reati, sub 3) e sub 4), che devono essere ancora esaminati. Orbene, l'ultimo motivo del ricorso del Battilano, riguardante il trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto la Corte ha giustificato l'entità della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità di una condotta espressiva della contiguità, manifestata nel tempo, all'azione dell'Esposito, ed ha nel contempo escluso che potesse darsi rilievo ad elementi positivamente valutabili, non essendo stato riconosciuto tale il fatto che il giorno successivo a quello del servizio giornalistico de Le Iene, egli si fosse presentato per rendere dichiarazioni spontanee, che la Corte ha ritenuto volte a confinare la vicenda entro la sfera del rapporto lavorativo con l'Esposito e non espressive di sincera resipiscenza e di piena volontà di collaborazione.Gli assunti difensivi, volti a reiterare deduzioni già formulate ed esaminate, risultano inammissibili, in quanto funzionali ad un diverso giudizio di merito, non accompagnato dall'individuazione di vizi deducibili in questa sede.
15. Relativamente al reato di cui di trasferimento fraudolento di valori, contestato al capo 4) e riguardante l'attribuzione fittizia di quote di varie società da parte di Salvatore Esposito a propri familiari e conoscenti, vengono in rilievo il nono e il decimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Davino, il quinto e il nono motivo del ricorso a firma dell'Avv. Aricò, nonché i ricorsi di Anna Ferrara, Alessio Salvato e Gennaro Dell'Anno. 15.1. L'assunto accusatorio è che Salvatore Esposito avesse intestato le varie società a familiari e conoscenti per sottrarsi al rischio di misure di prevenzione, soprattutto dopo che erano state emesse nel febbraio e aprile 2005 due interdittive antimafia, coinvolgenti l'impresa Fratelli Esposito s.r.I., di cui l'Esposito era amministratore, e la ditta Di Paola Carmela, di cui il predetto era esercente di fatto.
Le deduzioni difensive sono volte a contestare la configurabilità dell'elemento oggettivo e soprattutto dell'elemento soggettivo del reato, nonché la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, in relazione alla finalità di agevolare la consorteria camorristica. Inoltre i ricorsi deducono la decorrenza del termine di prescrizione, contestando l'inquadramento giuridico della fattispecie operato dalla Corte territoriale. Così inquadrati, i ricorsi risultano fondati. 15.2. Deve in primo luogo rilevarsi che solo sulla base di deduzioni assertive è stata contestata la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, con riguardo alle quattro società che formano oggetto dell'imputazione.
Ed invero i Giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, primariamente del Di Domenico, e dato conto delle dichiarazioni rese dall'imputata Anna Ferrara, per giungere alla conclusione che l'intero sistema di società era riferibile all'Esposito anche quando lo stesso non figurava all'esterno come titolare di quote, essendo in ogni caso il predetto che ne aveva la disponibilità e gestiva quelle società, schermando in varia guisa la sua proprietà e il suo ruolo. Fra l'altro le dichiarazioni del Di Domenico hanno trovato concreti riscontri per quanto attiene al riferimento da lui fatto a tale Maistrini, il quale era stato interpellato dall'Esposito per acquisire quote in una fase in cui il predetto aveva necessità di quel tipo di ausilio, ciò che è agevolmente riconducibile al periodo successivo all'adozione delle interdittive antimafia.Per contro risulta puramente assertivo l'assunto difensivo che l'attribuzione di quote di Domus Funebri a Salvato e a Dell'Anno avesse costituito il frutto di un'intesa reale, accompagnata da un patto di retrocessione delle stesse, al manifestarsi di condizioni propizie. 15.3.
Deve invero rimarcarsi come dalla ricostruzione delle vicende societarie operata dai Giudici di merito sia emerso che le quattro società avevano avuto varie vicissitudini e trasferimenti di quote, manifestatisi soprattutto nella fase successiva alle interdittive antimafia, fermo restando peraltro che anche in precedenza, cioè fin dal 2003, altri soggetti o familiari, quali ad esempio la citata Ferrara, erano stati investiti dall'Esposito della titolarità apparente o di compiti amministrativi. Se dunque risulta logica e lineare l'analisi dei Giudici di merito con riferimento all'attribuzione di un carattere meramente fittizio a quell'attribuzione di quote e ruoli di amministratore, deve tuttavia rimarcarsi come ai fini dell'integrazione del reato contestato occorra altresì la coscienza e la volontà di quella fittizia attribuzione, accompagnata dal dolo specifico della finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione o di agevolare la commissione di reati di riciclaggio. 15.4.
La Corte territoriale assecondando l'analisi del Tribunale ha ritenuto che il dolo fosse configurabile in capo a tutti gli imputati, consapevoli del carattere fittizio delle operazioni e a conoscenza della finalità elusiva perseguita dall'Esposito. Il dolo è stato ravvisato non in relazione all'agevolazione di reati di riciclaggio, bensì esclusivamente in funzione dell'elusione di misure di prevenzione patrimoniale. Ma la conclusione si è fondata su affermazioni apodittiche che non si sono confrontate con tutte le evidenze probatorie e con tutte le deduzioni difensive sul punto.
In particolare, non ha formato oggetto di specifica analisi la circostanza che ben prima del 2005 fosse stata elaborata dall'Esposito una strategia di diversificazione delle società operanti nel medesimo settore e di attribuzione di quote e gestione a familiari e conoscenti. E' sufficiente considerare che l'impresa Fratelli Esposito vedeva dal 2003 la titolarità di quote in capo ad Anna Ferrara e che altra impresa era intestata al Di Paola Carmela, moglie dell'Esposito. Inoltre, in base a quanto risulta dalla sentenza impugnata, va rimarcato che la società Domus Funebri era stata costituita nel febbraio 2005 a ridossiLlella prima interdittiva antimafia e attribuita a Salvato e Dell'Anno, fino al 2012, quando le quote erano state trasferite alla moglie e alla figlia dell'Esposito, mentre la società Necropolis nella quale si registra la partecipazione di Sparavigna, nipote dell'Esposito in data 31/8/2011, era stata nuovamente amministrata dopo il febbraio 2010 da Esposito Salvatore, il quale aveva acquisito quote dalla figlia Maria Luisa nel 2011 e da Mario Iodice nel 2010.
Inoltre, l'impresa Fratelli Esposito aveva visto, come detto, la partecipazione della Ferrara dal 2003 con l'Esposito che aveva ceduto quote nel 2004 e nel 2005, finché le quote nel gennaio 2011 erano tornate nella titolarità di Maria Carmela Di Paola e di Maria Luisa Esposito, moglie e figlia di Salvatore. Infine, la Dipiesse s.r.l. aveva visto la titolarità di quote in capo a Maria Carmela Di Paola e allo Sparavigna nel 2005 e la cessione delle quote di quest'ultimo a Maria Luisa nel 2006. Orbene, risulta con evidenza che le interdittive antimafia del 2005, come posto in luce dai Giudici di merito, avevano influito sulle operazioni segnalate, avendo indotto l'Esposito a costituire società le cui quote erano state attribuite a soggetti diversi, e che tuttavia nel medesimo lasso di tempo era rilevabile la titolarità di quote in capo alla moglie, alla figlia e alla segretaria dell'Esposito, in termini simili a quelli registratisi prima delle interdittive antimafia, mentre dopo l'annullamento di queste ultime vi era stato un sistematico passaggio delle quote in capo ai medesimi familiari, ma con la acquisizione da parte dell'Esposito di quote della società Necropolis nel 2010.
Ed allora, se la situazione di diversificazione societaria era ravvisabile prima del 2005, se già in tale periodo vi era la partecipazione apparente di soggetti diversi dall'Esposito, se di seguito vi era stata la costituzione di nuove società operative, attribuite a soggetti diversi, con successiva riacquisizione delle quote da parte dei familiari in epoca successiva all'annullamento delle interdittive e con mantenimento di un ruolo ostensibile da parte dell'Esposito, i Giudici di merito avrebbero dovuto interrogarsi sull'effettiva ragione di tale complesso meccanismo, dal momento che lo stesso non dipendeva solo dalle interdittive antimafia e nel contempo queste ultime non avevano impedito l'attribuzione di quote ai familiari o alla segretaria, non diversamente da quanto era accaduto in precedenza, e nel 2010 lo stesso Esposito aveva riacquisito un ruolo apparente, che, a rigore, si poneva in conflitto con l'assunto accusatorio, incentrato sulla volontà di sottrarre il sistema societario al rischio di misure di prevenzione.
Ed allora avrebbe dovuto formularsi una specifica motivazione, tale da dar conto di tali criticità, dovendosi spiegare perché l'Esposito avesse riacquisito un ruolo non occulto in un contesto nel quale si registrava un trasferimento di quote ai familiari o a persone comunque vicine all'Esposito, sia dopo le interdittive sia dopo il loro annullamento. Avrebbe dovuto in particolare valutarsi quale fosse la finalità primariamente perseguita dall'Esposito, se del caso condivisa dagli altri soggetti che avevano partecipato alle varie operazioni, una volta preso atto che le interdittive antimafia avevano determinato scelte volte ad assicurare la concreta operatività del sistema creato, scongiurando il rischio della paralisi connessa a quelle interdittive, e tuttavia non indotto l'Esposito, prima e dopo il loro annullamento, ad evitare l'attribuzione di quote a stretti familiari o perfino a se stesso, riproducendo situazioni analoghe a quelle antecedenti le interdittive e al tempo stesso idonee a ricondurre il sistema societario ad un unico centro di riferimento.
A fronte di ciò la motivazione della sentenza impugnata risulta fondata su affermazioni apodittiche, legate alla partecipazione dell'Esposito al clan camorristico, ma non può dirsi idonea a rappresentare in modo organico l'intero quadro probatorio ed a fornire una lettura dello stesso che non si esponga alle censure difensive con riguardo all'effettiva ravvisabilità della finalità elusiva. Se correttamente la Corte ha rilevato che la finalità di eludere le interdittive ben poteva ricomprendere, a monte, quella di eludere il rischio di misure di prevenzione, nondimeno deve rilevarsi che il complessivo quadro emergente dalla richiamata ricostruzione disvela in primo luogo l'intendimento di ovviare ai limiti connessi alle misure interdittive, mentre per il resto si presta a letture alternative, non potendosi escludere la volontà dell'Esposito di far risultare più imprese al fine di non rendere evidente sul piano formale la situazione di monopolio nella quale operava e comunque dovendosi dar conto delle ragioni per cui l'Esposito non avesse ritenuto pericolosa l'attribuzione di quote a stretti familiari e perfino a se stesso. 15.5.
Su tali basi si imporrebbe l'annullamento con rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti chiamati a rispondere del delitto di cui al capo 4). Deve tuttavia osservarsi come tra le deduzioni difensive figuri anche quella concernente la ravvisabilità -sotto il profilo della finalità di agevolare il clan camorristico- dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, la quale ha una significativa rilevanza anche ai fini del computo del termine di prescrizione. Orbene, è noto come, alla luce di un'ampia ricognizione del tema, le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano riconosciuto la natura soggettiva dell'aggravante, la quale inerisce ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente nel reato, che, pur non animato dal medesimo scopo, sia tuttavia consapevole della finalità perseguita dal compartecipe (Sez.
U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Ciò significa che il criterio di imputazione dell'aggravante è costituito dalla specifica verifica della direzione della volontà, che deve essere rivolta a realizzare quella determinata finalità o deve essere assistita dalla specifica consapevolezza di quella finalità perseguita da uno dei compartecipi.Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha ritenuto che la finalità fosse stata perseguita dall'Esposito, quale partecipe del clan Moccia, nel presupposto della cointeressenza con il sodalizio criminoso.
Inoltre, ha ritenuto che l'aggravante abbia natura oggettiva e che ai fini della sua estensione ai compartecipi fosse sufficiente che la finalità fosse stata perseguita da uno di essi, dovendo anche gli altri risponderne, nel presupposto che essi avevano la possibilità di conoscere che altri perseguivano quel fine e dunque, quanto meno, sotto il profilo della colpa o della ignoranza colpevole (pagg. 131 e 154 della sentenza impugnata). Quanto ad Anna Ferrara la Corte ha ritenuto che la stessa fosse consapevole della partecipazione dell'Esposito al sodalizio e del diffuso controllo da parte del clan del settore delle pompe funebri, in tal senso militando il fattivo contributo da lei prestato all'Esposito per operare, nonostante la revoca delle licenze conseguente alle interdittive antimafia.
Premesso che, anche con riguardo ad Esposto Salvatore, deve primariamente valutarsi il concreto fine perseguito, in modo da stabilire se esso fosse ispirato dall'intendimento di favorire il clan -ciò che evidentemente deve correlarsi alla specifica individuazione del tipo di cointeressenza, da valutarsi in modo diretto, con riguardo alla conservazione del cespite e del suo valore patrimoniale e funzionale-, deve comunque ravvisarsi l'apoditticità della valutazione della Corte nei confronti della Ferrara e l'erroneità della stessa con riguardo agli altri ricorrenti.
Alla resa dei conti l'imputazione dell'aggravante ai predetti è avvenuta sulla base di un erroneo inquadramento dell'aggravante, incompatibile con il canone desumibile dall'art. 59, comma 2, cod. pen. Quanto alla Ferrara invece si è sviluppato un ragionamento assertivo, originato dalla stretta collaborazione prestata dalla predetta ai fini della conduzione dell'impresa, anche dopo le interdittive, ma non è stato dato conto di come la ricorrente potesse avvedersi non solo, se del caso, dell'appartenenza dell'Esposito al clan, ma anche e soprattutto del tipo di cointeressenza del clan nel sistema di imprese e dunque della finalità primariamente perseguita dall'Esposito in quella specifica direzione.
Su tali basi l'aggravante deve essere radicalmente esclusa nei confronti di Maria Carmela Di Paola, di Maria Luisa Esposto, di Anna Ferrara, di Sparavigna Antonio, di Gennaro Dell'Anno e di Alessio Salvato.
16. Una volta esclusa l'aggravante nei confronti di costoro, si tratta di verificare l'eventuale decorrenza del termine di prescrizione del reato. 16.1. A tal fine deve considerarsi che il delitto oggi trasfuso nell'art. 512-bis cod. pen. ha natura istantanea con effetti permanenti (sul punto Sez. U. n. 8 del 28/2/2001, Ferrarese, Rv. 218768) e che eventuali operazioni successive della medesima natura, ove connotate dalla stessa progettualità, possono aver rilievo solo in quanto riguardino il medesimo bene e dunque in primo luogo la stessa società e siano comunque riconducibili alla posizione del medesimo soggetto, dovendosi peraltro escludere che possa assumere rilievo ai fini della consumazione del reato la mera attribuzione di compiti di amministrazione (Sez. 2, n. 29633 del 28/5/2019, Kazaki, Rv. 278733;
Sez. 6, n. 37375 del 6/5/2014, Filardo, Rv. 261655). Inoltre deve aversi riguardo alla condotta che forma oggetto della contestazione, anche sotto il profilo temporale, nel caso di specie essendo stata espressamente indicata la data ultima del 21/12/2011. 16.2. Ai fini del computo del termine di prescrizione devono inoltre aggiungersi i periodi di sospensione. Nel caso di specie risulta che è stata disposta la sospensione della durata della custodia cautelare in relazione al termine di deposito della sentenza di primo grado, prorogato di giorni sessanta, per un totale di giorni centocinquanta (per l'estensione della sospensione alla proroga, si rinvia a Sez. 6, n. 29150 del 9/5/2017, Briganti, Rv. 270696); che è stata disposta la sospensione del termine di custodia cautelare nel giudizio di appello con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. in data 23 ottobre 2018, per un totale di mesi otto e giorni ventitré (Sez.
U. n. 17 del 19/6/1996, Puglia, Rv. 205337); che è stata infine disposta la sospensione della durata della custodia cautelare per il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza di appello. Tali sospensioni, pari complessivamente ad anni uno mesi quattro e giorni ventitré, incidono sul termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen., e si estendono a tutti i reati e a tutti gli imputati nel medesimo processo (Sez. U. n. 23381 del 31/5/2007, Keci, Rv. 236394; Sez. 1, n. 28073 del 8/7/2020, Cagnazzo, Rv. 279665; Sez. 6, n. 31875 del 12/4/2016, Armenise, Rv. 267982). 16.3.
Nel caso del Salvato e del Dell'Anno deve considerarsi quale data di consumazione quella del 23 febbraio 2005: applicando i più favorevoli termini introdotti dalla legge 251 del 2005, si perviene alla conclusione che il termine massimo di anni sette e mesi sei è decorso ampiamente prima della sentenza di primo grado, risalente al 24 marzo 2017, non potendosi considerare a tal fine i surrichiamati periodi di sospensione. Ciò comporta che nei confronti dei predetti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche in relazione alle statuizioni civili. 16.4.
Nei confronti di Maria Luisa Esposito, Maria Carmela Di Paola, Anna Ferrara e Antonio Sparavigna, assumendo come parametro le ultime operazioni ad essi riconducibili, tutte risalenti al 2011, il termine massimo di anni sette e mesi sei, con l'aggiunta di quello corrispondente alle indicate sospensioni, è decorso alla data odierna, anche computando l'ulteriore periodo di giorni 64, dal 9 marzo all'il maggio 2020, legato all'emergenza pandemica, interferente con la decorrenza del termine per la presentazione dei ricorsi. Anche nei confronti dei predetti dunque si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, mentre le ragioni di annullamento in precedenza poste in luce si riflettono sulle statuizioni civili, dovendosi in relazione ad esse disporre annullamento con rinvio. 16.5.
Nei confronti di Salvatore Esposito, le ragioni di annullamento relative alla valutazione del coefficiente psicologico del reato di cui al capo 4), non implicano che fin d'ora possa escludersi anche l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 (oggi ex art. 416-b/s.1 cod. pen.), che peraltro dovrà essere rivalutata alla luce delle considerazioni che saranno poste alla base della rinnovata motivazione riguardante il reato de quo. Sta di fatto che, considerando il più favorevole termine massimo di prescrizione, pari ad anni quindici, previsto dalla disciplina anteriore alla legge 251 del 2005, devono ritenersi estinti, anche computando i periodi di sospensione, i reati correlati ad operazioni oggetto di contestazione, anteriori al 2005 (si consideri ad esempio il fatto riguardante Necropolis), discendendone in parte qua un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Relativamente ai fatti successivi, neppure con riguardo a quelli del febbraio 2005, attesi i periodi di sospensione, può invece dirsi per intero decorso alla data odierna il termine massimo di prescrizione, né quello di anni quindici, né quello derivante dall'applicazione della disciplina sopravvenuta, implicante peraltro ai sensi dell'art. 161 cod. pen. il nuovo decorso dall'inizio, in conseguenza di ciascun atto interruttivo. Per questa parte deve dunque pronunciarsi annullamento con rinvio per nuovo esame in ordine al coefficiente psicologico.
Il rinvio deve essere disposto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli sia nei confronti di Salvatore Esposito sia nei confronti degli altri ricorrenti suindicati, attesa l'unitarietà della materia oggetto di accertamento, seppur riferita, quanto agli altri ricorrenti, ai soli effetti civili.
17. Relativamente a Salvatore Esposito devono dichiararsi inammissibili i motivi riguardanti il diniego delle attenuanti generiche, che risultano genericamente formulati e comunque inerenti ad una non arbitraria valutazione di merito, avendo la Corte valorizzato la continuità dell'attività di partecipazione e il mantenimento di una posizione di forza correlata all'evocazione del vincolo associativo, quali elementi di ostacolo alla ravvisabilità di ragioni di riduzione della pena. Peraltro in sede di rinvio dovrà procedersi anche alla rideterminazione della pena nei confronti di Salvatore Esposito in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e delle eventuali valutazioni che saranno assunte in ordine al capo 4).
18. Per completare l'esame dei motivi di ricorso presentati nell'interesse di Salvatore Esposito, si deve ora valutare il tema della confisca, disposta ai sensi dell'art. 12-sexies legge 356 del 1992, norma trasfusa nel vigente art. 240-bis cod. pen. 18.1. Al riguardo, la prima questione dedotta inerisce alle fonti probatorie valutabili, in quanto è stata contestata dalla difesa l'utilizzabilità della perizia disposta nell'ambito del separato procedimento relativo all'applicazione della misura di prevenzione della confisca. Sul punto le eccezioni difensive sono infondate.
Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l'acquisizione della perizia disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione non era in contrasto con l'art. 238 cod. proc. pen. In particolare si rileva che tale norma prevede la possibilità di acquisire verbali di prove assunte in diverso procedimento, nell'incidente probatorio o nel dibattimento, o in giudizio civile definito con sentenza che abbia acquisito autorità di giudicato. A ben guardare dunque la norma fa riferimento a giudizi penali o giudizi civili mentre non menziona specificamente il giudizio di prevenzione.
Sotto tale profilo dunque ben potrebbe sostenersi che la perizia disposta in quel tipo di procedimento non rientri nella specifica disciplina riguardante l'acquisizione di atti di diverso procedimento, con la conseguenza che, inerendo ad atto formato all'esterno del giudizio, ad essa dovrebbe riconoscersi natura di documento, direttamente utilizzabile. Ma la conclusione non muterebbe ove volesse intendersi il giudizio di prevenzione alla stregua di un giudizio penale, potendosi a tal fine valorizzare, fra l'altro, la circostanza che sulla base di un orientamento prevalente «il decreto che conclude il procedimento di prevenzione ha natura di sentenza e, pertanto, ad esso si applicano le disposizioni relative ai requisiti indicati, per quest'ultima, nell'art. 546 cod. proc. pen., tra cui quello della sottoscrizione del giudice» (Sez.
U. n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245174; Sez. 6, n. 40999 del 1/10/2015, Viviani, Rv. 262742, che ha affermato l'equiparazione ai fini dell'individuazione del giudice del rinvio).Ed invero dovrebbe anche in questo caso convenirsi con la Corte territoriale che la perizia è stata disposta nel contraddittorio tra le parti e che si è sviluppata anche attraverso la diretta escussione del perito in udienza, in forme dunque corrispondenti a quelle dibattimentali. 18.2. In secondo luogo, è stato dedotto che avrebbe dovuto svolgersi un'ulteriore perizia e che avrebbe dovuto comunque acquisirsi anche l'ulteriore consulenza di parte effettuata nell'interesse dell'Esposito nel giudizio di prevenzione a cura del dott.
Trecarichi, ivi depositata in una fase processuale successiva. Va in proposito rilevato che una perizia non costituisce di per sé prova contraria decisiva (Sez. U. n. 39746 del 23/3/2017, A., Rv. 270936) e che la sua ammissione è comunque rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione può essere sindacata solo ove risultino smagliature logiche della motivazione che l'ammissione dell'incombente avrebbe potuto colmare (Sez. 2, n. 52517 del 3/11/2016, Russo, Rv. 268815). D'altro canto va rimarcato che la prova formata nel giudizio di prevenzione è stata acquisita nella sua interezza, essendo stata ammessa anche la consulenza di parte originariamente svolta in quella sede, correttamente valutata nel giudizio di primo grado e reputata inidonea a smentire i contrari assunti. 18.3.
Non si espone a censure la valutazione della Corte che non ha ammesso l'ulteriore consulenza di parte, non qualificabile come prova contraria in assenza di una specifica indicazione dell'oggetto e della concreta idoneità strutturale a confutare gli argomenti posti a fondamento dell'opposta valutazione, desunti sia dalla relazione e dalle dichiarazioni del consulente Carli sia dalle risultanze della perizia svoltasi nel giudizio di prevenzione. Sul punto i motivi di ricorso risultano inammissibili, in quanto aspecifici, essendo stato fatto riferimento in modo generico a tutta la documentazione offerta, da cui avrebbe dovuto desumersi la riconducibilità dei proventi all'attività di impresa, senza peraltro la puntuale individuazione dei temi rilevanti in rapporto a quanto posto a fondamento della misura di sicurezza. 18.4.
Per il resto deve rilevarsi che la confisca allargata si fonda sul presupposto che determinati reati facciano presumere il compimento di ulteriori attività illecite, dalle quali discenda un compendio patrimoniale sproporzionato e non legittimamente acquisito, ciò nella prospettiva di sottrarre al circuito criminale ricchezze progressivamente e illecitamente accumulate. Di qui la rilevanza del giudizio di sproporzione e nel contempo la possibilità di fornire (rectius, concretamente allegare, soprattutto in relazione ad acquisti risalenti: sul punto Sez.
U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491) elementi idonei ad attestare la legittimità della provenienza.Peraltro, sul piano letterale, la norma non definisce l'ambito della valutazione, in relazione all'epoca delle acquisizioni, fermo restando che, come autorevolmente affermato, il giudizio di sproporzione va comunque formulato non in termini generali al momento della misura ma al momento dei singoli acquisti in relazione al valore dei beni acquisiti (sul punto ancora Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, cit.). Si è andato progressivamente affermando un orientamento interpretativo, volto a definire un ambito di ragionevolezza temporale, in riferimento al quale valutare gli acquisti effettuati, rispetto all'epoca, anteriore o successiva, del reato «spia», orientamento non pienamente corrispondente, data la diversità della materia, ma comunque fondato su una valutazione coerente con quella formulata in materia di misure di prevenzione, per le quali è stata ritenuta necessaria la perimetrazione dell'ambito temporale della pericolosità del soggetto proposto (Sez.
U. n. 4880 del 26/6/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Tale orientamento ha trovato più di recente l'avallo della Corte costituzionale che nella sentenza n. 33 del 2018 ha specificamente rilevato che «la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria». In particolare si è ritenuto «che il giudice conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore - le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato», dovendosi conseguentemente verificare «tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio "sproporzionato" e "ingiustificato" di cui l'agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa"».
Proprio alla luce di tale premessa deve rilevarsi come la Corte abbia correttamente dato conto, alla stregua delle valutazioni del Tribunale, del fatto che avrebbe dovuto valutarsi l'intero periodo cui era riferibile la concreta partecipazione del ricorrente al clan, decorrente almeno dal 1993 e che era nitidamente emersa con riguardo all'intero periodo una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e rivenienti dall'attività economica e gli acquisti e gli investimenti effettuati, ferma restando la riconducibilità effettiva di tutti i beni al dominus, cioè a Salvatore Esposito, e comunque la ravvisabilità di una marcata sproporzione anche computando la modesta autonoma redditività degli apparenti intestatari, privi peraltro di disponibilità adeguate.
A fronte di ciò le deduzioni difensive risultano generiche, in quanto affidate all'aspecifico rilievo della mancata valutazione degli argomenti difensivi, senza peraltro alcuna puntuale individuazione degli stessi in rapporto alla loro concreta rilevanza ai fini della tipologia di giudizio (si rinvia a Sez. 3, n. 8965 del 21/9/2018, C., Rv. 275853), e si risolvono nell'assertiva affermazione della disponibilità di introiti adeguati in rapporto agli investimenti e agli acquisti, alla luce di redditi di lunga data e dell'accantonamento di somme: si tratta di rilievi che non si confrontano con la motivazione delle sentenze di merito, nelle quali era stato dato conto dell'ampia sproporzione a mano a mano riscontrata, tale da abbracciare l'intero periodo, in assenza di adeguati supporti probatori tali da suffragare nell'intero arco di tempo introiti di diversa consistenza.
I relativi motivi di ricorso devono essere dunque rigettati.
19. Da ultimo va esaminato il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Liquore. Lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è volto a prospettare elementi destinati a suggerire una diversa valutazione di merito ai fini della concessione delle invocate attenuanti generiche, ma non individua vizi deducibili in questa sede, a fronte di un nucleo della motivazione incentrato tutt'altro che arbitrariamente sulla gravità della condotta, connotata da elevata violenza e finalizzata ad impedire la messa in onda del servizio giornalistico recante l'intervista al Battilano, per non far emergere il quadro nel quale si inseriva la gestione delle pompe funebri in Casoria.
20. In conclusione, il ricorso di Giovanni Battilano deve essere rigettato e quello di Maurizio Liquore dichiarato inammissibile, con condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di Liquore anche al pagamento di una somma che, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, si ritiene di fissare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. I soli Battilano e Liquore devono essere condannati a rifondere alle parti civili A.L.I.L.A.C.C.0-S.O.S Impresa e Amoroso Vincenzo le spese di rappresentanza e difesa sostenute in questa sede, liquidate come da dispositivo, nonché a rifondere dette spese alla parte civile ADOC Campania e Napoli, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata separatamente, con pagamento in favore dello Stato.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di Gennaro Dell'Anno, Alessio Salvato Anna Ferrara, Maria Carmela Di Paola, Maria Luisa Esposito e Antonio Sparavigna in ordine al reato di cui al capo 4), perché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, lo stesso è estinto per prescrizione. La sentenza deve essere inoltre annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di Esposito Salvatore con riguardo al delitto sub 4) in relazione ai fatti anteriori al 2005, perché il reato è estinto per prescrizione, e con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che deve escludersi.
Devono inoltre essere annullate senza rinvio le statuizioni civili nei confronti di Dell'Anno e di Salvato. La sentenza deve essere inoltre annullata nei confronti di Salvatore Esposito in ordine alle ulteriori condotte di cui al capo 4) nonché nei confronti di Maria Carmela Di Paola, Maria Luisa Esposito, Anna Ferrara e Sparavigna Antonio in relazione alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti e per la rideternninazione della pena nei confronti di Salvatore Esposito ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che curerà altresì il regolamento delle spese del presente grado.
Va rigettato nel resto il ricorso di Salvatore Esposito, con dichiarazione di irrevocabilità del giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti sub 1), 2) e 5). P. Q. M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di Dell'Anno Gennaro, Di Paola Maria Carmela, apposito Maria Luisa, Ferrara Anna, Salvato Alessio e Sparavigna Antonio in relazione al capo 4), perché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione; annulla senza rinvio agli effetti penali la stessa sentenza nei confronti di Esposito Salvatore in relazione al capo 4), limitatamente ai fatti an