Sentenza — n. 33750/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvolio Salvatore, n. Napoli 16/11/1973 2. Mancino Mario, n. Napoli 16/05/1985 3. Magrelli Costanzo, n. Napoli 24/06/1988 4. Carannante Francesco, n. Bacoli (Na) 06/11/1960 avverso la sentenza n. 183/20 della Corte di appello di Napoli del 08/01/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentito per i ricorrenti Carannante e Mancino (in sostituzione dell'avv. Ciro Fusco) l'avv. Onofrio Annunziata, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, artt. 43 cod. pen, art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 33750/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, formulando i seguenti motivi di censura. 2.1. Avolio Difetto di motivazione ed erronea applicazione di norme penali e processuali. Nonostante la rinuncia del ricorrente ai motivi di gravame, eccezion fatta per quelli relativi al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha omesso di valutare alcune circostanze degne di nota che, se attentamente valutate, avrebbero fatto propendere per un trattamento più mite e aderente ai fatti contestati oltre che più rispettoso dei parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Avolio Salvatore, n. Napoli 16/11/1973 2. Mancino Mario, n. Napoli 16/05/1985 3. Magrelli Costanzo, n. Napoli 24/06/1988 4. Carannante Francesco, n. Bacoli (Na) 06/11/1960 avverso la sentenza n. 183/20 della Corte di appello di Napoli del 08/01/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentito per i ricorrenti Carannante e Mancino (in sostituzione dell'avv. Ciro Fusco) l'avv. Onofrio Annunziata, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 19 dicembre 2018, stabilendo quanto segue:
a) ratificando il concordato raggiunto dagli imputati con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice a Salvatore Avolio alla misura di quattro anni e otto mesi di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa in ordine al reato di cui al capo Q (artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e quella inflitta a Costanzo Magrelli alla misura di sette anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa in ordine ai reati di cui ai capi X, Y, Z, AA, AB, AC (artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
b) previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 80 stesso d.P.R. ha rideterminato la pena inflitta a Mario Mancino nella misura di sei anni e otto mesi ed Euro 24.000,00 di multa in ordine ai reati di cui ai capi E, AF (artt. 110, 112 n. 1 e 2, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 3 legge n. 146 del 2006) e quella inflitta a Francesco Carannante nella misura di sette anni e otto mesi di reclusione ed Euro 26.000,00 in ordine ai reati di cui ai capi D, F (artt. 110, 112 n. 1 e 2, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 3 legge n. 146 del 2006).
I reati sono stati commessi nel segmento temporale febbraio - maggio del 2014 nel contesto di una vasta attività di traffico internazionale di cocaina sviluppatasi tra l'Italia e i Paesi Bassi riconducibile ad un'organizzazione facente capo a Bruno Carbone, anche se per taluni degli imputati è intervenuta assoluzione dal reato di natura associativa (art. 74 stesso d.P.R.) mentre nei confronti di altri l'accusa non è stata nemmeno formulata, in ragione del ruolo circoscritto da ciascuno ricoperto nell'ambito dei traffici illeciti (Mancino in qualità di autista, Carannante in veste di coadiutore nella logistica dei trasporti internazionali, Avolio e Magrelli in quella di acquirenti finali delle sostanze stupefacenti).
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, formulando i seguenti motivi di censura. 2.1. Avolio Difetto di motivazione ed erronea applicazione di norme penali e processuali. Nonostante la rinuncia del ricorrente ai motivi di gravame, eccezion fatta per quelli relativi al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha omesso di valutare alcune circostanze degne di nota che, se attentamente valutate, avrebbero fatto propendere per un trattamento più mite e aderente ai fatti contestati oltre che più rispettoso dei parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2.
Mancino Violazione dell'art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione per travisamento del contenuto della sentenza di primo grado in ordine alla mancata applicazione del più mite trattamento sanzionatorio imposto dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 intervenuta nelle more della redazione della motivazione della sentenza di primo grado e in particolare in relazione alla erronea affermazione della Corte di merito secondo cui il primo giudice avrebbe già applicato la pena detentiva minima di sei anni di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Motivazione omessa in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Magrelli Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'irrogazione della pena in misura decisamente superiore all'attuale minimo edittale di legge. 2.4. Carannante Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 riguardo al dolo nella partecipazione al reato proprio dell'agente (capo D) e in particolare alla conoscibilità del trasporto della sostanza stupefacente.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. per avere la Corte di appello trascurato gli elementi di valutazione da cui si desume la buona fede del ricorrente (dichiarazioni dei coimputati Pierno, Verderosa ed altri) e non considerato la mancanza di elementi probatori di altra natura (intercettazioni, conversazioni, comportamento dell'imputato) a conferma dell'accusa. Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. circa la sussistenza della prova indiziaria relativamente al capo F dell'imputazione e vizi congiunti di motivazione sul punto.Omessa motivazione circa la richiesta di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 relativamente all'applicazione della pena detentiva tenuto conto del nuovo minimo edittale.
Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. riguardo alla determinazione della pena base e vizio di motivazione sul punto. Violazione dell'art. 69 cod. pen. riguardo al diniego dell'applicazione in prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorso Avolio L'impugnazione appare inammissibile, non solo perché l'imputato ha raggiunto in sede di appello un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., residuando solo la strada dell'impugnazione straordinaria ai sensi del cbn. disp. degli artt. 610, comma 5-bis e 625-bis cod. proc. pen., ma anche perché la pena base del reato di 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata fissata in sette anni di reclusione, previo bilanciamento tra aggravanti contestate e ed attenuanti riconosciute, evidenziando il fatto che la pena minima assunta a base di calcolo di quella irrogata non è stata quella di otto anni di reclusione stabilita dall'art. 73, comma 1 cit. prima della declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019.
2. Ricorso Mancino L'impugnazione è infondata e deve essere rigettata. Il ricorrente si duole del fatto che tra primo e secondo grado di giudizio, il trattamento sanzionatorio sarebbe stato modulato in base alla pena minima detentiva di otto anni di reclusione stabilita dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 40 del 2019 in favore del limite edittale minimo di sei anni di reclusione. L'esame della sentenza di primo grado emessa il 19 dicembre 2018 mostra che il giudicante aveva stabilito la pena base in relazione al più grave reato di cui al capo E (art. 73, comma 1), escluse le aggravanti e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti anche alle ulteriori aggravanti contestate, in dieci anni di reclusione più multa, pena irrogata in misura superiore al minimo edittale in considerazione della gravità della condotta e del quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di contestazione; la pena finale irrogata era pari a nove anni di reclusione più la multa.In grado di appello, la pena detentiva base (sempre riferita al reato di cui all'art. 73, comma 1) è stata indicata in nove anni e sei mesi di reclusione, anche in questo caso con sensibile discostamento dal minimo edittale; la pena in concreto irrogata è stata pari a sei anni e otto mesi di reclusione più la multa.
In motivazione, la Corte d'appello sostiene che il giudice di primo grado avrebbe affermato che la sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019 è nella fattispecie irrilevante ratione temporis, nel senso che quel giudice intendeva sostenere che al tempo del commesso reato la pena detentiva minima era già pari a sei anni di reclusione. La lettura della motivazione della sentenza del G.u.p. sul punto non sembra, in realtà, autorizzare l'interpretazione datane della Corte territoriale, essendovi plurimi elementi per ritenere che il giudicante abbia erroneamente affermato l'irrilevanza della pronuncia.
Ma a prescindere dalla correttezza dell'argomentazione sul tema, ciò che rileva ai fini della fondatezza del ricorso è che non sussiste alcun elemento decisivo per affermare che la pena base di riferimento assunta per la determinazione della pena base, come ricordato non coincidente con il minimo edittale, sia stata quella di otto anni anziché di sei anni di reclusione, quale risultante dalla pronuncia costituzionale n. 40 del 2019, soprattutto in considerazione del fatto che la sentenza impugnata è stata emessa nel gennaio 2020 a quasi un anno di distanza da quella decisione.
Oltretutto, analogamente a quanto disposto per l'imputato Carannante (v. infra), lo scostamento sanzionatorio rispetto al minimo edittale ha trovato giustificazione in base alla gravità della condotta ascritta al ricorrente, alla sua capacità criminale ed al quantitativo di stupefacente trattato. Il secondo motivo di censura relativa ad una pretesa omissione della motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è parimenti infondato, atteso che tali attenuanti sono state in realtà riconosciute già all'esito del giudizio di primo grado.
3. Ricorso Magrelli Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 61.0, comma 5 -bis cod. proc. pen. in forza del concordato sulla pena raggiunto in appello con la pubblica accusa e ratificato dalla Corte territoriale, previa rinunzia alle doglianze diverse da quella sul trattamento sanzionatorio, articolata con il sedicesimo motivo di ricorso ed al reato di cui al capo AA (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990). Il ricorrente sostiene, però, di non avere rinunziato al motivo riguardante la diversa qualificazione della condotta in addebito ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R., ma la asserita persistenza della doglianza risulta incompatibile con i termini del concordato.Sul piano sostanziale, la pena detentiva base è stata individuata in otto anni di reclusione, pur non avendo la Corte di appello precisato il minimo edittale di riferimento.
Nel ricorso, proposto a dato normativo (art. 73, comma 1, cit.) già ricondotto a conformità costituzionale, l'imputato si duole di tale imprecisione, sottolineando che la misura della stessa è stata decisamente superiore "all'attuale minimo edittale", affermazione da cui è lecito desumere che è egli stesso a non mettere in discussione il fatto che il parametro edittale di riferimento è stato quello di sei anni di reclusione.
4. Ricorso Carannante Inammissibili i primi tre motivi di impugnazione che investono rispettivamente questioni di fatto (primo e secondo) o postulano la rivalutazione di elementi probatori demandata in via esclusiva alla competenza dei giudici dei gradi di merito, valgono per tale ricorrente considerazioni analoghe a quelle svolte per il coimputato Mancino in tema di trattamento sanzionatorio, costituente oggetto di specifiche doglianze (quarto e quinto motivo). La pena finale irrogata è stata di sette anni e otto mesi di reclusione più multa, con pena base detentiva indicata in nove anni di reclusione.
La sentenza è, come più volte ricordato, del 2020 ma dalla stessa non è dato comprendere con precisione quale parametro normativo di riferimento abbia utilizzato la Corte di appello per determinare la pena minima detentiva, non avendo svolto alcuna considerazione sul punto. La pronuncia in epoca ampiamente successiva alla pronuncia n. 40 del 2019 non autorizza, tuttavia, come postulato dal ricorrente, a sostenere che la Corte territoriale abbia recuperato un parametro normativo (la pena edittale minima di otto anni di reclusione riferita al reato di art. 73, comma 1 della legge stupefacenti) ormai espunto dall'ordinamento, tanto più che la fissazione della pena base superiore al minimo nella misura di dieci anni di reclusione è stata congruamente motivata in base alla gravità della condotta ascritta all'imputato e del quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di contestazione.
Infondato risulta, infine, infine anche il sesto motivo di ricorso, che consiste nella mera critica alla discrezionalità del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie tradottosi nel riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza e non, come auspicato dall'imputato, in prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. P. Q. M. rigetta i ricorsi di Mancino Mario e Carannante Francesco che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiarai inammissibili i ricorsi di Avolio Salvatore e Magrelli Costanzo, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della so