Sentenza — n. 33590/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata del 18 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del 20 gennaio 2020 del Tribunale di Foggia che rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti donniciliari nei confronti di Andrea Baratto arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, applicava allo stesso la misura richiesta dalla Procura. Il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di misura cautelare perché la stessa era ritenuta inidonea, non potendo impedire al Baratto di commettere reati della stessa indole, atteso che l'indagato aveva commesso il reato per cui si procede proprio mentre era agli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 291 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33590/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che il Tribunale che dispone una misura coercitiva in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero (avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta ex art. 291 cod. proc. pen.) è tenuto a motivare in ordine a tutti i presupposti della cautela, in conformità all'art. 292, comma 2 lett.
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e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Baratto Andrea nato il 20/06/1981 a Foggia avverso l'ordinanza del 18/02/21 del Tribunale del riesame di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Ciro Angelillis, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata del 18 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del 20 gennaio 2020 del Tribunale di Foggia che rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti donniciliari nei confronti di Andrea Baratto arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, applicava allo stesso la misura richiesta dalla Procura. Il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di misura cautelare perché la stessa era ritenuta inidonea, non potendo impedire al Baratto di commettere reati della stessa indole, atteso che l'indagato aveva commesso il reato per cui si procede proprio mentre era agli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame, dopo avere sottolineato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ha evidenziato la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, sulla base delle modalità del fatto e della personalità del soggetto quale emergeva dalle predette modalità e dalla condotta di vita anteatta risultante dal certificato del casellario e dal certificato dei carichi pendenti.
2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Baratto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La condotta illecita oggetto di imputazione è di modesta offensività, essendo stato l'imputato trovato a qualche metro dalla porta di ingresso della sua abitazione. La scarsa offensività è dimostrata anche dalla mancanza di sopravvenienza di provvedimenti sanzionatori di aggravamento da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza. I giudici del gravame, a distanza di quattordici mesi dal fatto illecito oggetto di imputazione, affermano che le esigenze cautelari sono concrete ed attuali senza considerare il fatto che, nel frattempo, Baratto ha trascorso un lungo periodo di restrizione della libertà personale (dal 29 gennaio 2020 al 20 febbraio 2021) in espiazione della pena detentiva. L'affermazione della permanenza del rischio di recidivanza appare, quindi, apodittica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Occorre premettere che il Tribunale che dispone una misura coercitiva in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero (avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta ex art. 291 cod. proc. pen.) è tenuto a motivare in ordine a tutti i presupposti della cautela, in conformità all'art. 292, comma 2 lett.
c) e c- bis), cod. proc. pen. (applicabile anche al provvedimento ex art. 310 in quanto "ordinanza che dispone una misura cautelare") ed, in particolare, per quanto qui viene in rilievo, in merito alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari "tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato", in linea con il combinato disposto degli artt. 274, comma 1 lett. c), e l'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., come modificati con la legge 16 aprile 2015, n.
47. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (v. da ultimo Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere e altri, Rv. 269533).
A questo proposito deve essere ricordato il principio di diritto secondo il quale l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non possono essere concettualmente confuse con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785).
3. Il Tribunale del riesame di Bari ha dato corretta applicazione di tali regulae furis, avendo evidenziato, quanto alle modalità dei fatti, come Baratto si sia allontanato dalla propria abitazione in maniera del tutto arbitraria e immotivata, con ciò denotando un totale disinteresse rispetto all'osservanza della misura domiciliare concessagli in relazione alla commissione di altra evasione. Il Collegio della cautela ha, poi, puntualmente sottolineato la negativa personalità dell'imputato il quale ha riportato numerose sentenze di condanna definitive per furto aggravato, tentata rapina, ricettazione, detenzione illegale di armi ed è sottoposto a procedimento penale per altri due fatti di evasione commessi a luglio e ad agosto 2019, oltre a quello per cui si procede nel gennaio 2020. In tale contesto cautelare, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, l'ordinanza impugnata sottolinea come appaia irragionevole ritenere che il decorso di qualche mese dai fatti escluda, di per sé, la persistenza del pericolo di reiterazione.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 16 giugno,-,2021 / Il CoOgliere es ensore Il Presidente ria bilira V