Sentenza — n. 33589/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto impugnato, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 11 luglio 2019, ha revocato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata a Gianfranco Cutrera, confermando la misura reale della confisca dell'intero capitale sociale e dell'intero compendio aziendale della CONDOTTI s.r.I., società ritenuta nell'esclusiva disponibilità del proposto, nonché di un fondo pensione CARIGE intestato allo stesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33589/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve premettersi che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), rimanendo esclusa la deducibilità dei vizi della motivazione, a meno che non sia denunciato il difetto assoluto dell'apparato giustificativo ovvero la sua natura meramente apparente (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Rv. 260246), è sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Cutrera Gianfranco nato il 13/11/1967 a Palermo avverso il decreto del 8/01/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Kate Tassone, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 11 luglio 2019, ha revocato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata a Gianfranco Cutrera, confermando la misura reale della confisca dell'intero capitale sociale e dell'intero compendio aziendale della CONDOTTI s.r.I., società ritenuta nell'esclusiva disponibilità del proposto, nonché di un fondo pensione CARIGE intestato allo stesso.
2. Avverso il decreto ricorre per cassazione Cutrera deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in punto di conferma della misura patrimoniale della confisca. In particolare, il ricorrente assume che la Corte territoriale si sarebbe acriticamente conformata al decreto di primo grado senza prendere in considerazione le criticità rilevate dal consulente tecnico di parte con riguardo a: -una erronea computazione dei consumi ISTAT non avendo tenuto conto della presenza di un'abitazione di proprietà né del dato per il quale alcune spese personali sarebbero state sopportate dalla ditta individuale del proposto; -una erronea attribuzione al proposto dell'acquisto di un'azienda in realtà effettuata dalla ditta individuale Sicilcondotti con indebita estensione del periodo temporale oggetto di analisi rispetto alla proposta di misura di prevenzione; -le disponibilità della madre del proposto, in forza di un mutuo garantito da immobili di quest'ultimo; -l'omessa valutazione degli incassi derivanti da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della s.r.l.
Isoltubi. La Corte territoriale non avrebbe, quindi, verificato -sulla base delle allegazioni difensive- la legittima provenienza dei beni confiscati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Deve premettersi che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), rimanendo esclusa la deducibilità dei vizi della motivazione, a meno che non sia denunciato il difetto assoluto dell'apparato giustificativo ovvero la sua natura meramente apparente (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Rv. 260246), è sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione, imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.3.0ccorre evidenziare che, in tema di confisca di prevenzione, se spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, è tuttavia onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019 -dep. 2020-, Pomilio, Rv. 278679). 3.1.AI tempo stesso deve tenersi conto che l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260402;
Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 27338). 3.2.Con peculiare riguardo al caso in esame, è opportuno richiamare quanto questa Corte ha affermato nell'ultima delle sentenze sopra richiamate, precisando - ad esempio - che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi.
4. Deve osservarsi che la Corte territoriale motiva congruamente rispetto alle censure difensive in termini che appaiono logici e coerenti rispetto alle allegazioni difensive che, di fatto, indirizzano le censure sulla motivazione del provvedimento, censure, come si è detto inammissibili. 4.1 In particolare, la Corte d'appello di Palermo, sottolinea, puntualmente, che: -la condanna per il reato di fraudolento trasferimento di valori (commesso nel 2012) e il rinvio a giudizio per il reato di bancarotta commessa nel 2015, consentono la formulazione di un valido giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto quale soggetto rientrante nella categoria criminologica di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011;-il perito del Tribunale, avente il compito di ricostruire la situazione economica - reddituale del nucleo familiare di Cutrera, ha rilevato la sproporzione tra fonti e impieghi per tutto il periodo temporale considerato (dal 1993 al 2014). -a proposito del reato di bancarotta, la condotta contestata al ricorrente è quella di avere acquistato nel 2012 (il giorno del suo arresto), quale titolare amministratore della CONDOTTI s.r.I., dalla SICILCONDOTTI (dichiarata fallita il 7 maggio 2015) beni strumentali per euro 57.314,00; -la CONDOTTI s.r.l.
è stata costituita il 16 gennaio 2012 con un capitale pari a euro 10.000,00 sottoscritto da Gianfranco Cutrera nella misura del 60% e da Giacomo La Porta nella misura del 40%. Tale società è risultata inattiva, ma, all'atto del sequestro, sono stati rinvenuti taluni beni strumentali e il conto corrente ad essa intestato avente un saldo di euro 1.316,00. Cutrera, peraltro, nell'ottobre 2008 era stato nominato amministratore unico della SICILCONDOTTI, società cooperativa; -le quote del capitale e del compendio aziendale della CONDOTTI, costituita nel 2012, dovevano essere confiscate perché in tale periodo Cutrera ha espresso la propria pericolosità, e, proprio all'atto del suo arresto ha acquistato per un importo non esiguo, del tutto incompatibile con le disponibilità lecite del proposto i beni strumentali della SICILCONDOTTI; -del pari, il fondo pensione CARIGE all'atto del sequestro presentava una giacenza del valore di euro 7.000,00.
Correttamente si è ritenuto che tale conto sia stato alimentato con versamenti eseguiti dall'agosto del 2011 all'aprile 2012; quindi la giacenza è stata alimentata con versamenti eseguiti dall'agosto 2011 all'aprile 2012. -le spese presuntive per consumo familiare sono state calcolate sulla base delle statistiche dell'Istat, sicché, ove si assuma la non corrispondenza al reale dei costi di sostentamento del nucleo familiare desunti dalle analisi Istat, occorre necessariamente contrapporre una diversa valutazione risultante dall'applicazione di altri criteri presuntivi parimenti affidabili; ciò non è stato fatto.
Lo stesso a dirsi con riguardo alla doglianza relativa alla mancata decurtazione del 15% degli esborsi per consumi attribuiti al proposto in ragione della imputabilità non già allo stesso, bensì alla sua impresa individuale, delle spese di rappresentanza, delle spese telefoniche e di quelle relative all'utilizzo delle autovetture, atteso che il quantum di tale uscite, siccome non documentato, è rimasto indeterminabile; -quanto alla censura relativa alla erronea attribuzione al proposto dell'acquisto di un'azienda in realtà effettuata dalla ditta individuale SICILCONDOTTI di quest'ultimo, nessun elemento aveva deposto per la compera dell'azienda con denaro proveniente dall'impresa già esercitata dal padre o con il reddito da essa tratto, posto che nel 1993 Cutrera non aveva dichiarato alcun reddito. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16<giugno 2021 „ \ Il "Siglier feste sore I