Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33588/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33588/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33588/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro confermava parzialmente il provvedimento del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a Nicola Tedesco le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro e della confisca di beni allo stesso riconducibili. In particolare, la Corte di appello dichiarava la perdita di efficacia della confisca, mentre confermava nel resto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33588/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile./ Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
tossicodipendenza inchiesta per reati di droga traffico aggravato di cocaina attività criminosa pericolo di traffico di stupefacenti crimine organizzato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile./ Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tedesco Nicola, nato a Catanzaro il 16/09/1977 avverso il decreto del 14/12/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro confermava parzialmente il provvedimento del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a Nicola Tedesco le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro e della confisca di beni allo stesso riconducibili. In particolare, la Corte di appello dichiarava la perdita di efficacia della confisca, mentre confermava nel resto.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avendo la Corte di appello motivato in modo apparente in ordine ai presupposti del giudizio di attuale pericolosità sociale. La motivazione è meramente apparente sul punto, essendo insussistenti gli elementi dai quali trarre un giudizio di pericolosità sociale. Vanno rammentati gli approdi giurisprudenziali delle Sezioni Unite Gattuso del 2018, Paternò del 2017 e Spinelli del 2015 in tema di attualità della pericolosità.

La Corte di appello ha avallato il decreto genetico, che era giunto a sconfessare in modo illogico la sentenza assolutoria per il reato associativo mafioso, ravvisando l'aggravante mafiosa per il delitto di tentata estorsione esclusa dai giudici di merito. In tal modo, la Corte di appello non ha neppure dato risposta ai rilievi difensivi sul punto, ribadendo acriticamente la motivazione del primo giudice. La Corte di appello doveva per superare la definitiva assoluzione offrire una motivazione rafforzata. Ancora, per sostenere la appartenenza del ricorrente al contesto associativo, la Corte di appello ha utilizzato le dichiarazioni del Belnome, che erano state invece valorizzate proprio per assolverlo; ha ritenuto attuale la pericolosità sulla base di un'estorsione del 2010.

Né poteva sorreggere il giudizio di pericolosità la sola comune latitanza con Aloi, in quanto il contributo era rivolto a favorire il coindagato e non la consorteria. La proposta del P.M. non conteneva alcun elemento nuovo rispetto tanto all'accertamento compiuto in sede di giudizio di assoluzione e, quanto al requisito della attualità della pericolosità sociale, quanto alla rieducazione che aveva riguardato il ricorrente durante il periodo di detenzione. La stessa detenzione costituiva infatti un elemento dimostrativo della recisione dei legami associativi.

Risulta inoltre che il ricorrente lavori stabilmente e non viva di proventi illeciti e non frequenti pregiudicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va preliminarmente rammentato il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in tema di misure di prevenzione, che, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le tante, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284; sulla nozione di violazione di legge in materia, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

3. Esaminato in questa prospettiva il ricorso, si deve constatare che le censure avanzate dal ricorrente declinano motivi palesemente infondati, aspecifici e non consentiti in questa sede. La Corte di appello ha infatti affrontato tutte le questioni sollevate con l'appello, in questa sede dal ricorrente meramente riproposte senza correlarsi al ragionamento giustificativo del decreto impugnato, che, oltre a non presentare i vizi giuridici segnalati, non può definirsi apparente o carente.

4. Quanto ai rapporti fra giudicato penale e procedimento di prevenzione, va richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale nel settore della partecipazione mafiosa e con riferimento alla descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all'organismo mafioso), che ritiene legittima la diversità di apprezzamento delle medesime circostanze di fatto nel procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, in ragione della diversità ontologica della condotta partecipativa in senso pieno rispetto a quella di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa (tra le tante, (Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Rv. 279805).

Come hanno spiegato le Sezioni Unite di questa Corte, nell'ampio concetto di appartenenza, richiamato nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, quale condizione legittimante l'applicazione della misura, sono rilevanti anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per definizione caratterizzata da una collaborazione occasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica della condotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell'organizzazione criminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione strutturale, mentre risulta estranea a tale concetto la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine.Quindi le critiche sul punto si rivelano manifestamente infondate, in quanto, nel rispetto di tali principi, la Corte di appello ha effettuato una "autonoma" valutazione degli elementi a disposizione, spiegando come la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura di prevenzione fosse evincibile dai dati conoscitivi acquisiti.

4. In ordine al giudizio di pericolosità qualificata, le censure, come già segnalato, sono in larga parte aspecifiche in quanto non si rapportano all'effettiva motivazione sul punto e al diverso oggetto del giudizio di prevenzione, mentre per il resto avanzano rilievi non consentiti in questa sede. 4.1. Va osservato tra l'altro che la Corte di appello ha evidenziato come il ricorrente avesse già in quella sede avanzato critiche aspecifiche rispetto alla motivazione del decreto appellato e ha indicato gli elementi che la difesa aveva tralasciato di considerare e che venivano a costituire la piattaforma giustificativa del giudizio di pericolosità sin dal primo grado.

La Corte di appello ha da un lato affrontato la questione della vicenda estorsiva del processo Itaca, osservando come la stessa rivelasse il "manto di mafiosità" che attingeva la persona del ricorrente (in tal senso deponeva la spendita del suo nome da parte del Vocaturo per recuperare il denaro e l'invito rivolto dal ricorrente alla vittima dell'usura per recuperare il danaro preteso dal Vocaturo) e dall'altro ha indicato tutte quelle altre circostanze non considerate dalla difesa. Così la comune latitanza con Francesco Aloi, condannato in via definitiva come apicale della cosca mafiosa (definito in quella sede quale personaggio di primo piano nella consorteria, in assoluta confidenza criminale con il boss Vincenzo Gallace), spiegabile non in termini di mera frequentazione amicale bensì di vicinanza alla compagine mafiosa radicata nel territorio di Guardavalle.

E ciò sia per la caratura mafiosa dell'Aloi sia per le modalità con cui il ricorrente aveva reso possibile la loro latitanza (ovvero grazie ad un bunker ricavato presso la proprietà del ricorrente), indicative di una capacità organizzativa e criminale non improvvisata per il singolo ma tale da far riferimento ad un gruppo di supporto e sostegno. Così ancora l'aiuto economico prestato dal ricorrente ad Antonino Belnome e ai suoi familiari nel periodo antecedente il suo pentimento, anch'esso non spiegabile nel solo rapporto di parentela tra loro: il ricorrente aveva assunto infatti il ruolo di "tranquillizzare" il sodale per evitare una sua collaborazione con la giustizia, come dimostravano sia il fatto che tali aiuti fossero cessati in concomitanza con la sua scelta collaborativa sia il messaggio inviato dal Belnome al ricorrente una volta intrapresa tale via, per giustificarsi con lui e con gli altri sodali.

Così le vicende di cui ai capi 3) e 4) del processo Itaca, sopra accennate, che rivelavano il coinvolgimento del ricorrente a scopo intimidatorio, nella consapevolezza del timore che poteva suscitare la sua percezione come mafioso in un contesto temporale e territoriale di controllo da parte del sodalizio criminale (tale da non consentire lo svolgimento delle suddette attività criminali al di fuori del medesimo controllo). In tale prospettiva acquistavano valenza indicativa anche le frequentazioni assidue del ricorrente con esponenti del sodalizio criminale. 4.2.

Le critiche sulle illogicità motivazionali nell'utilizzazione delle dichiarazioni del Belnome propongono vizi non consentiti in questa sede e si presentano viepiù generiche. 4.3. Quanto poi alla attualità del giudizio di pericolosità, il ricorrente avanza ancora una volta generiche censure, non correlate alla motivazione del provvedimento impugnato che ha scrutinato il punto con motivazione non sindacabile in questa sede. La Corte di appello ha infatti segnalato che la analoga censura proposta con l'appello si arrestava ai fatti del processo Itaca, dimenticando la vicenda della latitanza che si era protratta per due anni, in continuità con la già indicata vicinanza del ricorrente alla cosca.

Questa emergenza processuale dimostrava la stabilità della appartenenza mafiosa sino ad epoca più vicina alla data di adozione della misura di prevenzione. Quindi andava escluso che fosse trascorso un apprezzabile lasso di tempo per escludere l'attualità della pericolosità e la rescissione dei legami con il contesto associativo. Parimenti la Corte di appello ha affrontato la questione relativa alla incidenza del periodo di detenzione sofferto dal ricorrente. La Corte territoriale, nel rilevare la genericità della doglianza (non avendo la difesa neppure definito il periodo sofferto), aveva potuto constatare che dagli atti risultava soltanto che il ricorrente avesse trascorso un periodo scarno ed esiguo di detenzione determinata da custodia cautelare (due mesi in carcere e quattro mesi in regime domiciliare), che quindi non incideva sula persistenza della pericolosità del soggetto (cfr.

Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Rv. 276806), anche in considerazione della stretta vicinanza temporale della custodia ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con la consorteria mafiosa e della permanenza del ricorrente nel territorio oggetto del controllo da parte della cosca.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile./ Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Co