Sentenza — n. 33587/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonché la cauzione di buona condotta, imposte a Luigi Cassandra e ha confermato nel resto il decreto impugnato che disponeva la confisca dei beni del complesso immobiliare turistico "Night and Day" intestati a Cassandra e a terzi, oltre che di autovetture, di una moto e di conti correnti. La Corte di appello ha ritenuto che Cassandra abbia edificato il complesso immobiliare turistico sopra indicato durante il periodo (a partire dal 1996 come riferito dai collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino e Francesco Cantone) in cui era appartenente al clan camorristico di Michele Zagaria, con funzioni di procacciatore di affari per conto del capo clan che aveva con lui un continuo scambio di denaro per finanziamenti e profitti, ed abbia utilizzato somme in parte di provenienza oscura e del tutto sproporzionate al suo patrimonio lecito ed ai suoi redditi leciti e in parte di comprovata provenienza illecita perché ottenuti richiedendo prestiti agrari alle banche, senza poi restituirli, e dando al denaro un destinazione diversa da quella agraria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 11 Cost, art. 27 d.lgs. 159/2011, artt. 2 cod. pen, art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò non significa che non è stata ammessa la produzione del memoriale, ma che sono solo state indicate le modalità per il deposito. 4.In relazione al secondo motivo di ricorso va rilevato che trattasi di questione non dedotta in appello, né rilevabile di ufficio in Cassazione atteso il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 27 d.lgs. 159/2011, non ancora scaduto alla data del decreto emesso dalla Corte, né oggetto di censure da parte della difesa. Va, peraltro, evidenziato che, quand'anche il termine previsto dall'art. 24, comma 2, cit., non fosse stato rispettato, nessuna conseguenza invalidante ne deriverebbe per la confisca, qualora comunque disposta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Cassandra Luigi nato il 30/10/1971 a Trentola Ducenta avverso il decreto del 13/10/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; letta la nota di produzione documentale depositata dalla difesa, a mezzo Pec, 1'8/06/21 e la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero, a firma degli avvocati Dario Vannetiello e Giusida Sanseverino, depositata, a mezzo Pec, I' 11/06/2021; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonché la cauzione di buona condotta, imposte a Luigi Cassandra e ha confermato nel resto il decreto impugnato che disponeva la confisca dei beni del complesso immobiliare turistico "Night and Day" intestati a Cassandra e a terzi, oltre che di autovetture, di una moto e di conti correnti. La Corte di appello ha ritenuto che Cassandra abbia edificato il complesso immobiliare turistico sopra indicato durante il periodo (a partire dal 1996 come riferito dai collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino e Francesco Cantone) in cui era appartenente al clan camorristico di Michele Zagaria, con funzioni di procacciatore di affari per conto del capo clan che aveva con lui un continuo scambio di denaro per finanziamenti e profitti, ed abbia utilizzato somme in parte di provenienza oscura e del tutto sproporzionate al suo patrimonio lecito ed ai suoi redditi leciti e in parte di comprovata provenienza illecita perché ottenuti richiedendo prestiti agrari alle banche, senza poi restituirli, e dando al denaro un destinazione diversa da quella agraria.
2. Avverso il decreto Cassandra ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 178 e 494 cod. proc. pen., 146-bis disp. att. cod. proc. pen., artt. 24 e 111 Cost. Cassandra, ricevuta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, chiedeva di presenziare per rendere dichiarazioni e depositare un manoscritto. La Corte negava tale facoltà, così comprimendo il diritto di difesa. 2.2. Violazione di legge, anche processuale, e motivazione inesistente in relazione agli artt. 2, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché art. 24 d.
Igs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 11 Cost. e art. 6 CEDU. Il Tribunale disponeva il sequestro nel 2016 e l'amministratore giudiziario si immetteva nel possesso dei beni il 14 giugno 2016. Ai sensi dell'art. 24 d. Igs. 159/2011, a pena di inefficacia, il decreto di confisca doveva essere pronunciato entro il termine di un anno e mezzo dalla data di immissione nel possesso dei beni dell'amministratore giudiziario e, quindi, entro il 14 dicembre 2017. Il decreto impugnato si è posto il problema della perduranza dell'efficacia del provvedimento solo sotto il profilo dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 e non ha considerato che entrambi i provvedimenti di proroga, di 6 mesi ognuna, adottati alle udienze del 23 novembre 2016 e del 19 aprile 2017 non risultano essere stati notificati al proposto che era stato impedito a partecipare all'udienza per motivi di sicurezza in un caso e perché impedito a partecipare per motivi di salute nell'altro caso.
Violando il diritto di difesa, il proposto non è stato messo in condizione di impugnare le ordinanze de qua. Inoltre, i due decreti di proroga si caratterizzano per la assoluta mancanza grafica di motivazione facendo gli stessi riferimento alla "complessità della procedura", mentre la proroga può essere disposta unicamente nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 cod. pen., 5, comma 8, I. 17 ottobre 2017, n. 161e 24 d.lgs. 159/2011. Violazione di legge, anche processuale, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.
La Corte di appello ha revocato la misura di sicurezza personale applicata a Cassandra ex tunc dalla detenzione da lui subita nel 2011, dallo stato di collaboratore di giustizia, dalla solo remota appartenenza al clan dei casalesi. Dalla revoca ex tunc discende che il proposto, non solo non è più pericoloso alla attualità, ma non avrebbe dovuto proprio essere dichiarato soggetto pericoloso. La Corte di appello fa proprie le argomentazioni sviluppate dal Tribunale da pag. 38 a pag. 46 del decreto di primo grado e conclude che l'appartenenza di Cassandra ai Casalesi deve retrodatarsi al 1996.
Il richiamo alle pagine da 38 a 46 integra la motivazione apparente dal momento che in tali pagine il Tribunale ha riportato il narrato dei collaboratori di giustizia che avvallano in toto la tesi difensiva secondo cui i rapporti tra Zagaria e il proposto sono germogliati solo nel 2001. A fronte di una sentenza irrevocabile che ha ritenuto il proposto un collaboratore attendibile anche nel punto in cui colloca l'inizio del rapporto con Zagaria tra il 2000 e il 2001, il decreto impugnato non indica le ragioni per le quali l'inizio di tale rapporto deve essere anticipato.
A ciò si aggiunga che è stato giudizialmente accertato che fino al 1999 nel Comune di Trentola Ducenta fosse reggente la famiglia Schiavone e non Zagaria Michele, subentrante solo nel 2000. Con l'atto di impugnazione era stato segnalato che agli atti risultava che il ricorrente già nel 1996 era titolare della struttura "Night and Day" realizzata su un terreno acquistato nel 1991. La Corte prescinde dalla necessaria perimetrazione temporale della pericolosità sociale, posto che i beni acquistati e i relativi incrementi dovuti alla impennata economica nel biennio 1997/98, quindi prima del 2001/2002, momento in cui inizierebbero i rapporti con Zagaria, devono essere lasciati fuori dal provvedimento ablativo Rimangono fuori dalla perimetrazione temporale anche una autovettura e un motociclo acquistati nel 1998.
Per quanto riguarda l'autovettura acquistata nel 2007 dal futuro cognato, la disposta confisca è affetta da motivazione manifestamente illogica.Per quanto concerne, invece, i beni acquistati successivamente al periodo di manifestazione della pericolosità sociale (quote della "Night and Day" e rapporti bancari), il ricorrente aveva documentato alla Corte di appello che la Commissione Tributaria aveva ritenuto questi ultimi leciti e non occulti. A fronte di tali argomentazioni, la Corte di appello, con motivazione apparente, fa leva sul delitto di truffa per avere usufruito di prestiti agrari ricevuti tra il 1994 e il 1996, restituiti solo in parte e molti anni dopo.
La Corte territoriale omette di considerare che la consulenza del dott. Banaio aveva comprovato la disponibilità di oltre 500 milioni per la ricostruzione, non di 240 come erroneamente ricostruito nel decreto impugnato. Con motivazione totalmente omessa e contraddittoria, la Corte non rileva che: -i prestiti agrari ammontano a 340.000.000 di lire; -Faraldo Roberto, per acquistare un fabbricato, versò a Cassandra 140.000.000 di lire e non 14.500.000 a mezzo di assegni circolari allegati alla consulenza di parte. La Corte d'appello, infine, omette di computare le consistenti somme versate tra il 1997 e il 1998 da Michele Pirozzi e Enrico Fabozzi.
Quanto ai prestiti agrari, come risulta dalla consulenza del dottor Banaio, gli stessi sono stati investiti, rispettandone la destinazione, per la costruzione di una casa colonica, come da concessione del 9 novembre 1995, dato temporale coincidente con il rilascio dei prestiti agrari. Solo con la delibera del 24 luglio 1997 il Consiglio Comunale votò e approvò la variazione di sistemazione d'uso del suolo da agricolo a turistico sportivo. Le somme oggetto di tali prestiti non possono quindi essere considerate illecite. Con specifico riferimento all'evasione fiscale, la Corte di appello ha considerato il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari e contributivi in sé, senza specificare se si versasse in una ipotesi contravvenzionale ovvero in una ipotesi delittuosa (solo queste ultime forme soddisfano i requisiti posti dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159 del 2011).
La difesa ha depositato una nota contenente documenta varia e, in particolare, il verbale stenotipico dell'udienza del 13 ottobre 2020, nel corso della quale non è stato concesso a Cassandra di produrre un proprio memoriale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che il ricorso per cassazione nei confronti di provvedimenti che applicano misure di prevenzione personale e patrimoniale è limitato alla sola violazione di legge, essendo preclusa qualsiasi impugnativa concernente vizi di motivazione. Con l'occasione va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, essendosi eccepita l'incostituzionalità di tale limitazione, ha affermato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma undicesimo, della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3-ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, in quanto la ratio della normativa vigente trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali né con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari» (Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014 dep. 2015, Leotta, Rv. 261954).
Conclusivamente, con riferimento ai limiti d'impugnazione in sede di legittimità dei provvedimenti che applicano misure di prevenzione, deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. 1, Sentenza n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).
3. In relazione al primo motivo di ricorso la difesa evidenzia che la Corte, a seguito di richiesta formulata dal ricorrente di partecipare all'udienza, ha fissato una nuova udienza dandone comunicazione a Cassandra, presente in collegamento all'udienza, attesa la sua condizione di collaboratore di giustizia. Le istanze avanzate dal medesimo nel corso dell'udienza e i relativi dinieghi non sono richiamati né allegati al ricorso. La difesa ha successivamente depositato una nota contenente il verbale nel quale il giudice a latere evidenzia che le memorie possono essere depositate solo in cancelleria e che l'aula d'udienza, e quindi il sito riservato, non sono equiparate.
Ciò non significa che non è stata ammessa la produzione del memoriale, ma che sono solo state indicate le modalità per il deposito. 4.In relazione al secondo motivo di ricorso va rilevato che trattasi di questione non dedotta in appello, né rilevabile di ufficio in Cassazione atteso il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 27 d.lgs. 159/2011, non ancora scaduto alla data del decreto emesso dalla Corte, né oggetto di censure da parte della difesa. Va, peraltro, evidenziato che, quand'anche il termine previsto dall'art. 24, comma 2, cit., non fosse stato rispettato, nessuna conseguenza invalidante ne deriverebbe per la confisca, qualora comunque disposta.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, infatti, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza per cui il primo perda efficacia, a causa dell'inosservanza delle scansioni temporali previste dal d.lgs. 159 del 2011, determina l'obbligo di restituzione dei beni sequestrati, ma non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca, stante l'autonomia di quest'ultima rispetto al provvedimento anticipatorio (Sez. 6, n. 35803 del 24/09/2020, La Rosa, Rv. 280177;
Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Strano Stellaro, Rv. 277652; Sez. 6, n. 30752 del 11/04/2019, Calì, Rv. 276466). 5.Quanto alla pericolosità qualificata che ha originato, nel caso di specie, l'adozione dei provvedimenti ablativi, va ricordata la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto proposto al momento dell'acquisto del bene. La pericolosità si trasferisce alla res per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, e ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile.
In tal senso, dunque, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo (Sez. U, n. 4880/15 del 26/06/2014, Spinelli ed altro, Rv. 262604). Ne consegue che il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite (ex multis Sez. 2, n. 21894 del 14/03/2012, Costa e altri, Rv. 252829).
L'intervenuta collaborazione con la giustizia del prevenuto qualificato, se certamente ha comportato la recisione dei suoi legami di appartenenza con l'associazione camorristica di riferimento, costituendo elemento idoneo a determinare la revoca della misura di prevenzione personale, non si riverbera sulla stabilità del provvedimento di confisca adottato sulla base dell'accertata sussistenza di tale pericolosità al momento dell'acquisizione dei beni assoggettati alla misura ablativa (Sez. 5, n. 2471 del 06/12/2018, Giampà, Rv. 275410 e nello stesso senso Sez. 2, n. 12541 del 14/02/1997, Nobile, Rv. 207317).
La Corte territoriale, e già il Tribunale, in aderenza ai canoni espressi dalla Corte di legittimità nella sentenza SU Spinelli, ha individuato nell'anno 1996 il momento iniziale dell'appartenenza del ricorrente al clan dei casalesi, ritenendo suscettibile di ablazione il complesso immobiliare turistico, riconducibile al Cassandra, edificato tra il 1996 ed il 1998. Nel caso in esame il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, mira in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle doglianze, le ragioni poste alla base dell'assetto motivazionale del provvedimento impugnato, sulla base di una lettura frammentaria degli elementi acquisiti alla procedura e del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi che sorreggono il giudizio di diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità e di sproporzione posto a base della misura di prevenzione patrimoniale.
L'esame del provvedimento impugnato e del decreto del Tribunale, cui il primo opera costante riferimento, non evidenzia profili di apparenza motivazionale; anzi il contesto espressivo rappresenta, con sufficiente chiarezza, i passaggi logici dell'iter dimostrativo seguito dai giudici della prevenzione. Va, inoltre, richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel procedimento di prevenzione il giudice può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti accertati nel procedimento penale, prescindendo dall'esito dello stesso, nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità del proposto, purché dia atto in motivazione adeguatamente delle ragioni per le quali tali elementi ed indizi siano da ritenere sintomatici della pericolosità del proposto.
Nel caso di specie la Corte, nel far risalire all'anno 1996 le prime manifestazioni di pericolosità sociale qualificata del Cassandra, richiama la motivazione del primo giudice e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Caterino e Cantone secondo cui i rapporti tra il Cassandra e Michele Zagaria risalgono all'anno 1995, allorquando il primo, grazie alle sue capacità, divenne l'agente d'affari dello Zagaria e fu eletto in Consiglio Comunale sullo scorcio degli anni '90, divenendo assessore e ponendo in essere diverse attività illecite, tra cui la destinazione edilizia dei fondi agricoli che consolidarono il suo rapporto di fiducia con lo Zagaria, come dal Cassandra stesso dichiarato in sede di collaborazione.
La Corte ricostruisce l'evolversi del rapporto tra Cassandra e Michele Zagaria nel periodo tra il 1995 e il 1999. Immune da censure risulta, pertanto, la perimetrazione della pericolosità sociale considerato che la stessa relazione tecnica depositata dalla difesa afferma che il centro turistico sarebbe stato edificato negli anni 1996 e 1998 e terminato nel periodo 1999-2000. In motivazione si dà atto puntualmente della sproporzione, calcolata effettuando un effettivo confronto con la consulenza depositata dalla difesa e richiamando la documentazione posta a disposizione della procedura. 5.1.
I motivi di ricorso sul punto attengono inequivocabilmente al merito. Si richiede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice, sindacato precluso in sede di legittimità anche in considerazione dei limiti, sopra evidenziati, in materia di misure di prevenzione. Il decreto rappresenta, infine, con chiarezza i passaggi logici dell'iter dimostrativo seguito dai giudici della prevenzione con riferimento all'illecito utilizzo di somme riconducibili ai prestiti agrari ottenuti dal Cassandra e dai suoi familiari, distratte dallo scopo per cui erano state erogate, e all'evasione fiscale.
Con specifico riguardo alla doglianza orientata a giustificare la proporzione facendo riferimento ai proventi da evasione fiscale, si osserva che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Cass. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244; Sez. 5, n. 2671 del 12/12/2006 -dep. 25/01/2007, Mallia, Rv. 236312). 5.2. La sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, come affermato dalla Corte di merito.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L'illiceità originaria del comportamento con cui le somme sono entrate nella disponibilità del proposto continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca anche in caso di eventuali regolarizzazioni postume della situazione fiscale, non idonee ad elidere la illiceità dei proventi da evasione che hanno composto l'asse patrimoniale del proposto ed hanno consentito, nel periodo storico durante il quale erano disponibili, incrementi del patrimonio che altrimenti non sarebbero stati effettuabili per carenza di risorse.
Ciò a tacer del fatto che le sentenze della Commissione Tributaria, che avrebbero riconosciuto la liceità dei profitti, non risultano essere state prodotte, come evidenziato a f. 15 della motivazione.6. Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente