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Sentenza — n. 33585/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33585/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33585/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25 marzo 2021 il Tribunale di L'Aquila ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari applicati a Alfred Tusha che è fondata sulla disparità di trattamento rispetto al coindagato Leonard Spahiu, sul tempo trascorso dall'inizio della esecuzione della misura e dal corretto comportamento tenuto dal ricorrente.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Tusha si chiede l'annullamento dell'ordinanza per vizio della motivazione, ribadendo la sovrapponibilità delle posizioni di Tusha e di Spahiu, osservando che il tempo trascorso può rilevare per la valutazione delle esigenze cautelari se vi è stato un corretto comportamento dell'indagato, evidenziando che il ricorrente vive con disagio la presenza del cognato in casa sicché si può comprendere e apprezzare il fatto che si sia allontanato dal domicilio per esporre il suo problema alle Forze dell'ordine, rilevando che l'ordinanza impugnata non considera specificamente l'attualità delle esigenze cautelari.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33585/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione differimento dell'esecuzione della pena sospensione dell'ordine espulsione abbandono del procedimento penale proroga della carcerazione preventiva pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tusha Alfred, nato il 25/11/1992 in Albania, avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del Tribunale della libertà di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino chiede che sia dichiarato inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 marzo 2021 il Tribunale di L'Aquila ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari applicati a Alfred Tusha che è fondata sulla disparità di trattamento rispetto al coindagato Leonard Spahiu, sul tempo trascorso dall'inizio della esecuzione della misura e dal corretto comportamento tenuto dal ricorrente.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Tusha si chiede l'annullamento dell'ordinanza per vizio della motivazione, ribadendo la sovrapponibilità delle posizioni di Tusha e di Spahiu, osservando che il tempo trascorso può rilevare per la valutazione delle esigenze cautelari se vi è stato un corretto comportamento dell'indagato, evidenziando che il ricorrente vive con disagio la presenza del cognato in casa sicché si può comprendere e apprezzare il fatto che si sia allontanato dal domicilio per esporre il suo problema alle Forze dell'ordine, rilevando che l'ordinanza impugnata non considera specificamente l'attualità delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente evidenziando come non possa valutarsi circostanza nuova la decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del coindagato, né il mero decorso del tempo durante il quale, peraltro, il ricorrente si è allontanato dal suo domicilio in due occasioni. Quanto al primo profilo deve ribadirsi che la posizione processuale di ogni coindagato o coimputato è autonoma, perché la valutazione da esprimere ex art.274 cod. proc. pen., particolarmente circa il pericolo di recidiva, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, che possono giustificare regimi cautelari difformi pure nel caso della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258;

Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056: Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889). Peraltro, l'ordinanza relativa al coindagato non è stata allegata al ricorso in esame né a quello oggetto della ordinanza impugnata, sicché su questo punto il motivo di ricorso risulta aspecifico. Quanto al secondo profilo, il Tribunale non ha mancato di esprimere la sua valutazione circa l'attualità delle esigenze cautelari rilevando che l'indagato per due volte si è allontanato dal suo domicilio (seppure per presentarsi ai Carabinieri per rappresentare di preferire la custodia in carcere) e osservando che tale condotta, a prescindere dalla sua specifica qualificazione giuridica, denota scarsa capacità di autocontrollo rispetto alle prescrizioni imposte e alimenta la valutazione circa il rischio di reiterazione del reato.2.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo 4Dstanzo Renato Bricchetti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL -