Sentenza — n. 33584/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in premessa il Tribunale di Bolzano- Sezione Riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, avente ad oggetto il sequestro preventivo, disposto il 3 giugno 2020, relativo alla somma di euro 487.690,00 rinvenuta a Brennero nella disponibilità degli indagati Giuseppe Pennestrì e Luca Odoli, occultata sotto i sedili dell'autocarro con cui gli stessi stavano rientrando in Italia dall'estero. L'imputazione provvisoriamente elevata nei confronti del ricorrente è quella di riciclaggio del denaro, in quanto proveniente da delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti consistenti - secondo la prospettazione accusatoria - nella fittizia cessione di beni di vario genere da parte di due società polacche in favore di società italiane, apparentemente pagate con strumenti tracciabili ma con importi "retrocessi" in contanti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 cod. proc. pen, art. 648-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33584/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di recente, peraltro, si è ancora affermato che, nell'ipotizzare il delitto di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, occorre tuttavia che esso sia individuato nella sua tipologia (cfr., Sez. 2, n. 29689, del 28/5/2019, Maddaloni, Rv. 277020, con riguardo a fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il fumus del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia.
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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pennestrì Giuseppe nato a Reggio Calabria il 27/12/1981 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bolzano-Sezione riesame il 18/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in premessa il Tribunale di Bolzano- Sezione Riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, avente ad oggetto il sequestro preventivo, disposto il 3 giugno 2020, relativo alla somma di euro 487.690,00 rinvenuta a Brennero nella disponibilità degli indagati Giuseppe Pennestrì e Luca Odoli, occultata sotto i sedili dell'autocarro con cui gli stessi stavano rientrando in Italia dall'estero. L'imputazione provvisoriamente elevata nei confronti del ricorrente è quella di riciclaggio del denaro, in quanto proveniente da delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti consistenti - secondo la prospettazione accusatoria - nella fittizia cessione di beni di vario genere da parte di due società polacche in favore di società italiane, apparentemente pagate con strumenti tracciabili ma con importi "retrocessi" in contanti.
Il procedimento proviene dall' annullamento disposto da Sez. 2, n. 2466 del 19/11/2020, dep. 2021, dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bolzano- Sez. Riesame il 29 luglio 2020, che aveva a sua volta annullato il precedente sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari, risalente al 3 giugno 2020. In sede rescindente, la Corte rimetteva gli atti al Tribunale di Bolzano perché riesaminasse la vicenda cautelare "valutando se gli elementi disponibili consentissero di ritenere sufficientemente delineato il fumus del delitto di riciclaggio con riferimento ad operazioni di emissione di fatture per operazioni (in tutto o in parte, oggettivamente o soggettivamente) inesistenti, considerando le peculiarità della fase incidentale, rispetto alla necessità di identificare la loro esatta e specifica dinamica e consistenza".
2. Ha proposto ricorso l'indagato Pennestrì a mezzo del suo difensore, avv. Lorenzo Cinquepalmi, deducendo tre motivi: 2.1. Con il primo, articolato motivo, deduce travisamento del fatto, apparenza di motivazione e violazione di legge, segnatamente dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. o, comunque, dell'art. 316, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene in sequestro e il reato. Assume che il trasporto di una somma di danaro non dichiarata attraverso la frontiera con le modalità di occultamento valorizzate dal riesame è compatibile con l'illecito amministrativo correlato alla violazione delle norme valutarie e doganali, in fatto ritenuto dalla Agenzia delle Entrate di Bolzano, che ha disposto separato sequestro (foglio 313 del fascicolo delle indagini preliminari).
Ribadisce mancanza di correlazione logica tra le fatture rinvenute e il danaro, per mancanza di compiute emergenze investigative.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sono dedotti travisamento del fatto, apparenza di motivazione e violazione di legge, segnatamente dell'art. 62 cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, che si assumono essere non utilizzabili perché raccolte in assenza del difensore. In ogni caso, si tratterebbe di dichiarazioni compatibili con l'illecito amministrativo separatamente contestato all'indagato. 2.3.
Con il terzo motivo si deduce l'omessa valorizzazione delle dichiarazioni in atti, sottoscritte dall'indagato, con le quali è stato rivendicato il possesso delle somme sequestrate ed il diritto alla loro restituzione.
3. Il S. Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile perché aspecifico. La difesa si limita a dedurre l'insussistenza del vincolo di pertinenzialità del danaro tratto in sequestro con il reato, per mancanza di convincenti acquisizioni investigative, senza confrontarsi con la decisione del Tribunale, la quale richiama, facendoli propri, gli elementi dimostrativi trasfusi nei provvedimenti del Pubblico ministero e del Giudice per le indagini preliminari, come ripresi dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte. Da tali atti risulta dunque che, in uno alla ingentissima quantità di denaro occultata sotto il sedile del veicolo all'interno di buste di nylon, furono rinvenute fatture riferibili a società polacche, relative a cessione di beni di varia natura (bevande, pellicole in plastica, alluminio) in favore di imprese italiane, che documentano transazioni commerciali in realtà apparenti, perché risultate essere, tali società, mere cartiere; inattive, con sedi fittizie corrispondenti a capannoni vuoti e rappresentate da meri prestanomi impossidenti o con precedenti di polizia ("senzatetto e pregiudicati coinvolti in caroselli fiscali").
Tali circostanze fattuali, unitamente alla mancata allegazione di giustificazioni di sorta di tale possesso sono state apprezzate come indizianti del reato presupposto di emissione di fatture per operazioni - sia oggettivamente che soggettivamente - inesistenti e, conseguentemente dell'ipotizzato riciclaggio dei relativi proventi. In ordine alla sufficienza del compendio indiziario a legittimare il provvedimento impositivo del vincolo, ritiene il Collegio doversi ribadire, in linea con quanto già evidenziato dalla seconda Sezione, il risalente e consolidato orientamento in forza del quale, in tema di misure cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053;
Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli; Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279). Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, si legge nel provvedimento rescindente, è pure consolidato l'orientamento, al quale anche questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui, ai fini dell'adozione di misura cautelare, non è richiesta l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr.
Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521, relativa a fattispecie in cui gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione; ancora, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri Anton, Rv. 277609 - 02, secondo la quale, in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo, presupposto del reato, sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.
Di recente, peraltro, si è ancora affermato che, nell'ipotizzare il delitto di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, occorre tuttavia che esso sia individuato nella sua tipologia (cfr., Sez. 2, n. 29689, del 28/5/2019, Maddaloni, Rv. 277020, con riguardo a fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il fumus del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia.
Tale pronuncia, nel ritenere illegittimo il provvedimento impugnato per non aver nemmeno genericamente indicato la tipologia del delitto "presupposto", ha censurato la decisione del Tribunale anche per non aver indicato quale delle condotte alternativamente previste dall'art. 648-bis cod. pen. corrispondesse al caso di specie). Con riguardo al sequestro probatorio, si è affermato che, ai fini di una valida motivazione del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod.pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l'esistenza sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a vincolo (Sez. 2, n. 51200, del 29/10/2019, Shtylla Zenel, Rv. 278229).
Sotto altro profilo, è inammissibile l'ulteriore deduzione sulla compatibilità delle emergenze investigative con altra ipotesi di illecito amministrativo - non meglio precisato - posto in essere in violazione delle norme valutarie. Il motivo non sottende alcuna violazione di legge, né un'apparenza motivazionale che si risolva in violazione di legge, essendo chiaro come la difesa solleciti una alternativa ricostruzione delle risultanze investigative, non consentita in questa sede di legittimità, ma relativa al merito. Il rilievo è peraltro del tutto inconferente, posto che l'esistenza di altro illecito non esclude la configurabilità del reato di riciclaggio, che ben può concorrere con esso.
2. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il motivo inerente alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva. Il rilievo non appare decisivo avendo il Tribunale valorizzato diversi elementi rispetto ai quali tali dichiarazioni, rectius, l'assenza di dichiarazioni giustificative da parte dell'indagato, che si sarebbe limitato a dire di non avere nulla da dire, non ha carattere di decisività. Solo per completezza è il caso di precisare che appare condivisibile il principio, al quale va data continuità, per il quale nell'incidente cautelare, come negli eventuali riti a prova contratta, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1, e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sarebbero in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini).3.
Il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità. Nulla è detto se non che non sarebbero state valorizzate le successive dichiarazioni - di cui non si indica il contenuto - con le quali è stata rivendicata dall'indagato la somma di danaro sequestrata in misura eccedente l'importo delle fatture, a fondamento - come sembra - di un'istanza di restituzione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos