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Sentenza — n. 33583/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33583/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33583/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Prefetto di Foggia con provvedimento n. 3271 del 22 gennaio 2020 ha emesso informazione antimafia interdittiva ex art. 84, comma 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti di Matteo Brigida, imprenditore individuale, perché ritenuto collegato al gruppo criminale, operante nell'area di Manfredonia, denominato "Romito". Il provvedimento è stato impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale di Bari che ha respinto la richiesta di sospensiva ritenendo non cessato il rischio di condizionamento criminale. Con ordinanza del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Bari, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale — riformando il decreto del Tribunale di Bari che aveva disposto il controllo giudiziario dell'impresa per due anni —, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 proposta da Matteo Brigida.

Regesto Legislator

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art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, art. 94 d.lgs. n. 159/2011; Sentenza — n. 33583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa non mira a acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, Senesi, dep. 2021, Rv. 280341). Sebbene il tribunale non possa sindacare la legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la autonomia delle due giurisdizioni, l'intera gamma delle situazioni richiamate dall'art. 34-bis rimane devoluta alla sua cognizione, poiché esso deve esprimersi non solo sulla applicabilità del controllo giudiziario di cui alla lett.

Parole chiave

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divieto di rappresentanza dell'avvocato impedimento processuale divieto di finanziamento monetario permesso di promuovere un procedimento penale barriera linguistica impedimento al matrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011
Tuttavia, deve osservarsi che questa condizione non è contenuta nel comma 6 dell'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, né è esatto che il controllo volontario inibisca gli effetti dell'interdittiva antimafia perché quel che ne produce è, in realtà, un (temporaneo) temperamento.
art. 94 d.lgs. n. 159/2011
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Brigida Matteo, nato a Manfredonia il 24/06/1970, avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Bari SENTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Prefetto di Foggia con provvedimento n. 3271 del 22 gennaio 2020 ha emesso informazione antimafia interdittiva ex art. 84, comma 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti di Matteo Brigida, imprenditore individuale, perché ritenuto collegato al gruppo criminale, operante nell'area di Manfredonia, denominato "Romito". Il provvedimento è stato impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale di Bari che ha respinto la richiesta di sospensiva ritenendo non cessato il rischio di condizionamento criminale. Con ordinanza del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Bari, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale — riformando il decreto del Tribunale di Bari che aveva disposto il controllo giudiziario dell'impresa per due anni —, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 proposta da Matteo Brigida.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Brigida si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 perché il comma 6 della disposizione non prevede che la richiesta sia corredata (tantomeno a pena di inammissibilità) di un programma di bonifica dell'impresa richiedendosi soltanto che sia allegata l'occasionalità (non negata nel provvedimento della Corte di appello) della agevolazione indicata nel comma 1 dell'art. 34 del decreto, spettando semmai alla Autorità giudiziaria richiedere all'amministratore giudiziario una relazione sullo stato dell'impresa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per mancanza di motivazione del provvedimento impugnato o, in subordine, per la mancanza della motivazione rafforzata necessaria per sovvertire il favorevole provvedimento del Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come per l'amministrazione giudiziaria il presupposto del controllo giudiziario delle aziende è che la possibile agevolazione di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per gravi reati sia solo occasionale. Tuttavia, a differenza della amministrazione giudiziaria — che implica la temporanea estromissione del proprietario (perché sostituito dal giudice delegato e dall'amministrazione giudiziario) dei beni e della azienda dalla sua gestione —, il controllo giudiziario comporta soltanto alcuni poteri da parte del giudice delegato e dell'amministratore eventualmente nominato dal tribunale e mira a un nuovo andamento della gestione della azienda da recuperare alla libera concorrenza dopo averla affrancata dalle infiltrazioni influenze criminali che ne hanno condizionato l'attività: il suo prodromo non è la determinazione del tribunale, ma la informazione antimafia interdittiva del prefetto (comportante la inibizione dei poteri di stipula di contratti e di fruizione di concessioni o erogazioni ex art. 94 d.lgs. n. 159/2011) e la stessa impresa destinataria dell'interdittiva può (dopo avere contestato in sede amministrativa la legittimità dell'informativa) chiedere l'ammissione al controllo giudiziario (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011) che sospende gli effetti inibitori dell'informativa del prefetto di cui all'art.

94. Sia per l'amministrazione giudiziaria che per il controllo giudiziario si richiede il preliminare accertamento da parte del giudice del grado di assoggettamento dell'attività economica a intimidazione mafiosa e della sua attitudine alla agevolazione del genere di persone pericolose indicate nella normativa. Nel caso in cui sia la parte privata, raggiunta da interdittiva antimafia, a chiede l'applicazione del controllo giudiziario, il tribunale deve accertare i presupposti della misura necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti (l'accertamento di una situazione più compromessa comporta il rigetto della domanda e, se del caso, l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa).

2. La verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa non mira a acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, Senesi, dep. 2021, Rv. 280341). Sebbene il tribunale non possa sindacare la legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la autonomia delle due giurisdizioni, l'intera gamma delle situazioni richiamate dall'art. 34-bis rimane devoluta alla sua cognizione, poiché esso deve esprimersi non solo sulla applicabilità del controllo giudiziario di cui alla lett.

b) del comma 2 dell'articolo — cioè quello che prevede la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario con poteri di controllo — ma anche di verificare i relativi presupposti (la occasionalità della agevolazione, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensità) e valutare se esistono le condizioni per applicare uno o più degli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3 dell'art. 34-bis (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156: Sez. 5, n. 34856 del 6/11/2020, Biessemme s.r.I., non mass. sul punto). Il Tribunale di Bari aveva disposto il controllo giudiziario ritenendo la agevolazione mafiosa solo occasionale in considerazione della assoluzione di Brigida per insussistenza dei fatti per i quali era imputato (p.

9) e della vetustà delle sue frequentazioni osservando che esse nella informativa del Prefetto «appaiono genericamente indicate prive di riscontro, ma, nel contempo, ove esistenti, apparterrebbero a un tempo pari a quasi trent'anni or sono» (p. 10), sulla base di una analitica valutazione (p.

7) che aderisce a quanto puntualmente prospettato già nel ricorso presentato da Brigida per l'applicazione del controllo giudiziario. Invece, la Corte di appello di Bari ha ritenuto che l'onere della prova circa la mera occasionalità dell'agevolazione gravi sull'impresa che avrebbe al riguardo un onere di allegazione, perché l'ammissione al controllo giudiziario, inibendo gli effetti dell'interdittiva, costituirebbe un beneficio per chi lo richiede. Su questa base, ha assunto che la allegazione di un programma di bonifica costituirebbe una condizione di ammissibilità della richiesta di controllo giudiziario.

Tuttavia, deve osservarsi che questa condizione non è contenuta nel comma 6 dell'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, né è esatto che il controllo volontario inibisca gli effetti dell'interdittiva antimafia perché quel che ne produce è, in realtà, un (temporaneo) temperamento. Al contrario, il Tribunale e la Corte di appello hanno il potere-dovere di utilizzare i dati istruttori per formulare una prognosi circa la possibilità di bonificare l'impresa secondo i percorsi previsti dalla normativa perché il controllo giudiziario non costituisce un mero beneficio per chi lo richiede e, se ne sussistono i presupposti, può corrispondere a un interesse economico non soltanto del richiedente ma pubblico.

L'accertamento del giudice, sia in relazione alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, e a fortiori in relazione al controllo giudiziario volontario, riguarda pure la possibilità che l'impresa ha di bonificarsi, magari avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni del giudice delegato (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156). Quando la richiesta di controllo giudiziario è formulata, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, atte a condizionare le attività economiche e le imprese, è riservata al giudice della prevenzione (in funzione di un cosiddetto controllo prescrittivo), mentre nel caso di istanza della parte privata, ex comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario per contemperare la tutela dell'ordine pubblico e la libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandotfi, Rv. 280906).

Su queste basi l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla luce dei principi di diritto richiamati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 15/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ange Costanzo Renato Bricche